CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 30528/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello diCatania ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale diCatania il 18/3/2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reatodi cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011;Rilevato che con il ricorso in due distinti motivi si deduce laviolazione di legge e il vizio di motivazione in ordine 1) alla ritenutasussistenza del reato in quanto la misura di prevenzione, sebbene fossestato notificato il verbale di ripristino della stessa, era da considerarsiancora sospesa a fronte del periodo significativo di detenzione subito senzache sia stata rivalutata la pericolosità (riferimento Sez. U, n. 51407 del21/06/2018, M., Rv. 273952 – 01 e successiva Corte cost. n. 161 del2024); 2) all’affermazione di responsabilità con riferimento alla mancanzadell’elemento psicologico e alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod.pen.; 3) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-biscod. pen.;Rilevato che la questione circa la necessità che si dovesse procederea una verifica della pericolosità non è stata posta nella fase di merito e chepertanto, comportando accertamenti in fatto, non può essere dedotta per laprima volta con in sede di legittimità;Rilevato che la doglianza oggetto del secondo motivo èmanifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazionesi salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, ha fornitoadeguata e coerente risposta alla medesima censura sollevata con l’atto diappello e, nello specifico, con il riferimento alla notifica del verbale eall’impegno assunto in tale sede dal ricorrente, ha evidenziato che lo stessoera ben consapevole del contenuto delle prescrizioni e si è allontanato dacasa senza avvisare la polizia giudiziaria;Rilevato che ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto allamancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., coerentemente esclusafacendo riferimento all’assenza di elementi tali da poter ritenere lasostanziale irrilevanza penale della condotta posta in essere;Rilevato che le doglianze oggetto del terzo motivo sonomanifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, anche con ilriferimento alla recidiva comunque contestata e ritenuta, ha dato contodelle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità,l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Cortedi merito ((Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818- 01);Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure inquesto esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, nonsono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n.5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]