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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 08506/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento o, in subordine, per l'improcedibilità per difetto di querela [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la sentenza emessa il 30/10/2012 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti perché estinti per prescrizione.

2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli propone ricorso per cassazione censurando la sentenza per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen.

In particolare, il Procuratore ricorrente deduce che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che fosse decorso il termine massimo di prescrizione per tutti i reati contestati, ivi compreso il reato di cui al capo c).

Trattandosi di reato previsto dall'art. 624 bis aggravato ai sensi dell'art. 625 n.2 cod. pen. commesso in Piano di Sorrento il 15 marzo 2011, alla pena massima di anni 10 di reclusione si sarebbe dovuto aggiungere l'aumento per la contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, sia pure con l'applicazione del criterio mitigatorio previsto all'art. 63, comma 4, cod. pen., così pervenendo a un termine massimo di prescrizione non decorso alla data della sentenza.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento o, in subordine, per la dichiarazione d'improcedibilità per difetto di querela.

4. Il ricorso è fondato.

Il termine massimo di prescrizione deve essere computato aumentando di due terzi la pena prevista dall'art. 624 bis, comma 3, cod. pen., pari a 10 anni di reclusione.

Tale aumento è previsto dall'art. 161, comma 2, cod. pen. in presenza di recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.

Considerato che il reato è stato commesso il 15 marzo 2011, il termine di prescrizione non era decorso alla data della sentenza di appello né è decorso alla data odierna.

5. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata limitatamente alla pronuncia di estinzione del reato contestato al capo c), essendo i restanti reati effettivamente estinti per prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli perché proceda al giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo c (artt.624 bis e 625 n.2 cod. pen.) e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, altra sezione.

Così deciso il 16 febbraio 2023 I o sigli e esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento o, in subordine, per l'improcedibilità per difetto di querela [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la sentenza emessa il 30/10/2012 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarando non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati a lui ascritti perché estinti per prescrizione. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli propone ricorso per cassazione censurando la sentenza per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. In particolare, il Procuratore ricorrente deduce che la Corte di appello ha erroneamente ritenuto che fosse decorso il termine massimo di prescrizione per tutti i reati contestati, ivi compreso il reato di cui al capo c). Trattandosi di reato previsto dall'art. 624 bis aggravato ai sensi dell'art. 625 n.2 cod. pen. commesso in Piano di Sorrento il 15 marzo 2011, alla pena massima di anni 10 di reclusione si sarebbe dovuto aggiungere l'aumento per la contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, sia pure con l'applicazione del criterio mitigatorio previsto all'art. 63, comma 4, cod. pen., così pervenendo a un termine massimo di prescrizione non decorso alla data della sentenza. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento o, in subordine, per la dichiarazione d'improcedibilità per difetto di querela. 4. Il ricorso è fondato. Il termine massimo di prescrizione deve essere computato aumentando di due terzi la pena prevista dall'art. 624 bis, comma 3, cod. pen., pari a 10 anni di reclusione. Tale aumento è previsto dall'art. 161, comma 2, cod. pen. in presenza di recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. Considerato che il reato è stato commesso il 15 marzo 2011, il termine di prescrizione non era decorso alla data della sentenza di appello né è decorso alla data odierna. 5. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata limitatamente alla pronuncia di estinzione del reato contestato al capo c), essendo i restanti reati effettivamente estinti per prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli perché proceda al giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo c (artt.624 bis e 625 n.2 cod. pen.) e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, altra sezione. Così deciso il 16 febbraio 2023 I o sigli e esten
Sentenza Cassazione n. 08506/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris