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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 15965/2022

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Numero registro generale 21996/2018 Numero sezionale 869/2022 Numero di raccolta generale 15965/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: pagamento di assegno di traenza – dedotta diversità del soggetto prenditore - responsabilità del soggetto negoziatore - questioni Sezione Prima Civile R.G.N. 21966/2018 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Composta dagli Ill.mi [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] consigliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del proc. l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], come da procura allegata in calce all’atto -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] e avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], elett. domiciliata presso l’Area legale Pagina 1 di 6 - RGN 21966/2018 estensore cons. m. ferro Numero registro generale 21996/2018 Numero sezionale 869/2022 Numero di raccolta generale 15965/2022 territoriale Centro di [OSCURATO:PERSONA], viale Europa n.175, in Roma,Data pubblicazione 18/05/2022 come da procura a margine dell’atto -controricorrente – per cassazione della sentenza Trib.

Bologna 19.1.2018, n. 215/2018, rep. n. 393/2018, in R.G. n. 864/2017; vista la memoria del ricorrente; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] alla camera di consiglio del 22.3.2022. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) impugna la sentenza Trib.

Bologna 19.1.2018, n. 215/2018, rep. n. 393/2018, in R.G. n. 864/2017 che ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [[OSCURATO:PERSONA]] avverso la sentenza Giudice di Pace di Bologna 10 agosto 2016, n. 2397, così respingendo la domanda risarcitoria volta ad affermare la responsabilità dell’appellante per l’importo di un assegno di traenza negoziato ad uno sportello postale ma a favore di un soggetto diverso dal beneficiario;

2. il tribunale ha ritenuto di escludere la invocata responsabilità, in quanto: a) era insussistente la possibilità di [OSCURATO:PERSONA] di avvedersi della mera omonimia tra il beneficiario cartolare e quello effettivo, il secondo essendo stato identificato allo sportello mediante riscontro della patente di guida e del tesserino fiscale, senza che dal titolo o da altro contesto risultassero date e luogo di nascita e residenza; b) appariva rispettata la regola di prudenza nell’accertamento della corretta titolarità dell’assegno, ai sensi dell’art.43 l.ass., come emerso dalle copie dei documenti verificati al momento del pagamento e riferibili alla persona indicata nel titolo, nonché dal difetto di evidenti indici di falsità, conseguendone liberazione del pagamento per come la identificazione era avvenuta; c) non poteva dirsi segno di allarme specifico l’apertura di un libretto postale in Marghera, pur essendo il presentatore residente in Mestre, stante la contiguità delle cittadine e la capillarità degli sportelli postali; d) nemmeno il titolo, a sua volta, recava segni di alterazione, Pagina 2 di 6 - RGN 21966/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 21996/2018 Numero sezionale 869/2022 Numero di raccolta generale 15965/2022 né potendosi esigere dalla banca negoziatrice l’impiego di apparecchiatureData pubblicazione 18/05/2022 sofisticate; e) infine, la spedizione dell’assegno a mezzo posta, pur non elidendo il nesso causale, costituiva grave imprudenza della mittente assicurazione, stante il divieto di invio con quel mezzo di valori, ai sensi del TU in materia postale;

3. Unipol avversa la citata decisione interponendo tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha contestato la violazione dell’art.43 l.ass., avendo errato la sentenza nell’aver escluso la responsabilità contrattuale (di tipo oggettivo) della banca che aveva pagato il titolo intrasferibile a soggetto non legittimato e che, come tale, prescinde dalla colpa, bastando la prova dell’inadempimento;

2. con il secondo motivo s’invoca la violazione degli artt. 1218 c.c., 1176 c.c., censura evidenziata per i profili dei nn. 3 e 5 del co. 1 dell’art.360 c.p.c., avendo la sentenza omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA], quale banca negoziatrice, aveva comunque l’onere di liberarsi dalla presunzione di colpa, in quanto responsabile contrattuale come girataria per l’incasso, provando in giudizio lo specifico impedimento ad adempiere, secondo le peculiarità dell’assegno di traenza non trasferibile;

3. con il terzo motivo si avversa la sentenza denunciandone l’erroneità ove essa ascrive anche ad Unipol, violando gli artt.1176 c.c., ancora 43 l.ass. e d.P.R. n. 156/1973 (artt. 83-84), una responsabilità in relazione alla spedizione postale del titolo;

4. ritiene il Collegio che i primi motivi, da trattare in via congiunta, siano per un profilo inammissibili e per altro infondati, con assorbimento del terzo; la prima censura relativa al dedotto pagamento del titolo a persona diversa dal beneficiario, risulta eccentrica rispetto a quanto accertato, in quanto dal tenore della sentenza del tribunale è emerso, invece, che il pagamento è avvenuto ad un soggetto identificato quale nominativamente coincidente con Pagina 3 di 6 - RGN 21966/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 21996/2018 Numero sezionale 869/2022 Numero di raccolta generale 15965/2022 quello risultante dal titolo, ma senza alcuna prova che si trattasseData pubblicazione 18/05/2022 di persone realmente e per previsione del titolo diverse; difettavano invero, nella intera vicenda del pagamento, elementi intrinseci o esterni indizianti di una diversità soggettiva;

5. per un secondo profilo, avendo riguardo alla doglianza relativa alla dedotta responsabilità ex art.43 co.2 l.ass., la censura è infondata, poiché secondo tale norma e senza che la natura dell’assegno di traenza immuti la rispondenza del principio, «la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario ... munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.» (Cass. s.u. 12477/2018, conf.

Cass. 25581/2018, 36761/2021, 3078/2022);

6. né, d’altronde, l’espressione “persona diversa dal prenditore” e di cui all’art.43 co.2 l.ass., può essere intesa, come voluto dal ricorrente, secondo un concetto di assolutezza (quale sarebbe nel presupposto, disatteso dalle citate Sezioni Unite, ove si desse corso ad una nozione oggettiva della responsabilità); occorre invece considerare il riferimento alla “persona diversa” nel possibile significato emergente dal contesto cartolare, per quanto cioè emerga dalla lettera del titolo di credito, come precisato sin da Cass.6249/1997 ed ovviamente fatta salva - ai fini di escludere la prova liberatoria dell’art.1218 c.c. - la eventuale rilevanza di elementi esterni, del tutto assenti nella vicenda, qualificanti in modo ulteriormente intenso la diligenza del soggetto negoziatore del titolo; in questo senso va ribadito che in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, «al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con Pagina 4 di 6 - RGN 21966/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 21996/2018 Numero sezionale 869/2022 Numero di raccolta generale 15965/2022 detti principi, compongono il diritto vivente; non rientra in taliData pubblicazione 18/05/2022 parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale» (Cass. 34107/2019,3649/2021);

7. esclusa dunque ogni imputazione della responsabilità a titolo oggettivo, correttamente il giudice di merito ha considerato esaminabile una causa di impedimento dell’insorgere di siffatta responsabilità contrattuale, ricostruendone, con apprezzamento di fatto privo di tratti di mera apparenza, una convincente plausibilità, alla luce di plurimi indici, tra cui – in via fondamentale – la mancata emersione di una non integrità del titolo, la identità per nome e cognome del beneficiario con quella di cliente pregresso della banca girataria per l’incasso, il difetto di ulteriori elementi formali nell’assegno destanti dubbi sulla persona, il rispetto di una procedura di identificazione a mezzo documenti; la considerazione di queste circostanze è stata specificamente assunta con riguardo alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], secondo parametri ordinari di non negligenza al contempo integranti elementi escludenti l’inadempimento; il grado di rilevabilità della identità del prenditore, per come ricostruito in giudizio, appare pertanto aver raggiunto, nelle circostanze selezionate in motivazione dal tribunale, una sufficiente intensità della diligenza professionale di scrutinio richiesta al banchiere giratario per l’incasso, cui l’assegno era pervenuto per la negoziazione positiva all’esito della regolare girata; infatti l’eventuale alterazione deve essere «rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo» (Cass.16178/2018); Pagina 5 di 6 - RGN 21966/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 21996/2018 Numero sezionale 869/2022 Numero di raccolta generale 15965/2022

8. quanto premesso, come anticipato e quale ratioData pubblicazione 18/05/2022 decidendi autosufficiente della pronuncia, sottrae rilevanza alla diversa questione della concorrente valenza causale della spedizione a mezzo posta dell’assegno stesso, appartenente, con ogni evidenza, ad un’integrazione argomentativa del tribunale bolognese, senza influenza sulla parte motiva principale e già descritta; ne deriva l’assorbimento del terzo motivo; il ricorso va pertanto rigettato, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e liquidazione come meglio indicato in dispositivo; va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti del controricorrente, delle spese del procedimento di legittimità, determinate in euro 1.700 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 6 di 6 - RGN 21966/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Numero registro generale 21996/2018 Numero sezionale 869/2022 Numero di raccolta generale 15965/2022 Data pubblicazione 18/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: pagamento di assegno di traenza – dedotta diversità del soggetto prenditore - responsabilità del soggetto negoziatore - questioni Sezione Prima Civile R.G.N. 21966/2018 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Composta dagli Ill.mi [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] consigliere Ha pronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del proc. l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], come da procura allegata in calce all’atto -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] e avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL], elett. domiciliata presso l’Area legale Pagina 1 di 6 - RGN 21966/2018 estensore cons. m. ferro Numero registro generale 21996/2018 Numero sezionale 869/2022 Numero di raccolta generale 15965/2022 territoriale Centro di [OSCURATO:PERSONA], viale Europa n.175, in Roma,Data pubblicazione 18/05/2022 come da procura a margine dell’atto -controricorrente – per cassazione della sentenza Trib. Bologna 19.1.2018, n. 215/2018, rep. n. 393/2018, in R.G. n. 864/2017; vista la memoria del ricorrente; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] alla camera di consiglio del 22.3.2022. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) impugna la sentenza Trib. Bologna 19.1.2018, n. 215/2018, rep. n. 393/2018, in R.G. n. 864/2017 che ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [[OSCURATO:PERSONA]] avverso la sentenza Giudice di Pace di Bologna 10 agosto 2016, n. 2397, così respingendo la domanda risarcitoria volta ad affermare la responsabilità dell’appellante per l’importo di un assegno di traenza negoziato ad uno sportello postale ma a favore di un soggetto diverso dal beneficiario; 2. il tribunale ha ritenuto di escludere la invocata responsabilità, in quanto: a) era insussistente la possibilità di [OSCURATO:PERSONA] di avvedersi della mera omonimia tra il beneficiario cartolare e quello effettivo, il secondo essendo stato identificato allo sportello mediante riscontro della patente di guida e del tesserino fiscale, senza che dal titolo o da altro contesto risultassero date e luogo di nascita e residenza; b) appariva rispettata la regola di prudenza nell’accertamento della corretta titolarità dell’assegno, ai sensi dell’art.43 l.ass., come emerso dalle copie dei documenti verificati al momento del pagamento e riferibili alla persona indicata nel titolo, nonché dal difetto di evidenti indici di falsità, conseguendone liberazione del pagamento per come la identificazione era avvenuta; c) non poteva dirsi segno di allarme specifico l’apertura di un libretto postale in Marghera, pur essendo il presentatore residente in Mestre, stante la contiguità delle cittadine e la capillarità degli sportelli postali; d) nemmeno il titolo, a sua volta, recava segni di alterazione, Pagina 2 di 6 - RGN 21966/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 21996/2018 Numero sezionale 869/2022 Numero di raccolta generale 15965/2022 né potendosi esigere dalla banca negoziatrice l’impiego di apparecchiatureData pubblicazione 18/05/2022 sofisticate; e) infine, la spedizione dell’assegno a mezzo posta, pur non elidendo il nesso causale, costituiva grave imprudenza della mittente assicurazione, stante il divieto di invio con quel mezzo di valori, ai sensi del TU in materia postale; 3. Unipol avversa la citata decisione interponendo tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha contestato la violazione dell’art.43 l.ass., avendo errato la sentenza nell’aver escluso la responsabilità contrattuale (di tipo oggettivo) della banca che aveva pagato il titolo intrasferibile a soggetto non legittimato e che, come tale, prescinde dalla colpa, bastando la prova dell’inadempimento; 2. con il secondo motivo s’invoca la violazione degli artt. 1218 c.c., 1176 c.c., censura evidenziata per i profili dei nn. 3 e 5 del co. 1 dell’art.360 c.p.c., avendo la sentenza omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA], quale banca negoziatrice, aveva comunque l’onere di liberarsi dalla presunzione di colpa, in quanto responsabile contrattuale come girataria per l’incasso, provando in giudizio lo specifico impedimento ad adempiere, secondo le peculiarità dell’assegno di traenza non trasferibile; 3. con il terzo motivo si avversa la sentenza denunciandone l’erroneità ove essa ascrive anche ad Unipol, violando gli artt.1176 c.c., ancora 43 l.ass. e d.P.R. n. 156/1973 (artt. 83-84), una responsabilità in relazione alla spedizione postale del titolo; 4. ritiene il Collegio che i primi motivi, da trattare in via congiunta, siano per un profilo inammissibili e per altro infondati, con assorbimento del terzo; la prima censura relativa al dedotto pagamento del titolo a persona diversa dal beneficiario, risulta eccentrica rispetto a quanto accertato, in quanto dal tenore della sentenza del tribunale è emerso, invece, che il pagamento è avvenuto ad un soggetto identificato quale nominativamente coincidente con Pagina 3 di 6 - RGN 21966/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 21996/2018 Numero sezionale 869/2022 Numero di raccolta generale 15965/2022 quello risultante dal titolo, ma senza alcuna prova che si trattasseData pubblicazione 18/05/2022 di persone realmente e per previsione del titolo diverse; difettavano invero, nella intera vicenda del pagamento, elementi intrinseci o esterni indizianti di una diversità soggettiva; 5. per un secondo profilo, avendo riguardo alla doglianza relativa alla dedotta responsabilità ex art.43 co.2 l.ass., la censura è infondata, poiché secondo tale norma e senza che la natura dell’assegno di traenza immuti la rispondenza del principio, «la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario ... munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.» (Cass. s.u. 12477/2018, conf. Cass. 25581/2018, 36761/2021, 3078/2022); 6. né, d’altronde, l’espressione “persona diversa dal prenditore” e di cui all’art.43 co.2 l.ass., può essere intesa, come voluto dal ricorrente, secondo un concetto di assolutezza (quale sarebbe nel presupposto, disatteso dalle citate Sezioni Unite, ove si desse corso ad una nozione oggettiva della responsabilità); occorre invece considerare il riferimento alla “persona diversa” nel possibile significato emergente dal contesto cartolare, per quanto cioè emerga dalla lettera del titolo di credito, come precisato sin da Cass.6249/1997 ed ovviamente fatta salva - ai fini di escludere la prova liberatoria dell’art.1218 c.c. - la eventuale rilevanza di elementi esterni, del tutto assenti nella vicenda, qualificanti in modo ulteriormente intenso la diligenza del soggetto negoziatore del titolo; in questo senso va ribadito che in materia di pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, «al fine di valutare la sussistenza della responsabilità colposa della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo, la diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., che è norma "elastica", da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli "standards" valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con Pagina 4 di 6 - RGN 21966/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 21996/2018 Numero sezionale 869/2022 Numero di raccolta generale 15965/2022 detti principi, compongono il diritto vivente; non rientra in taliData pubblicazione 18/05/2022 parametri la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale» (Cass. 34107/2019,3649/2021); 7. esclusa dunque ogni imputazione della responsabilità a titolo oggettivo, correttamente il giudice di merito ha considerato esaminabile una causa di impedimento dell’insorgere di siffatta responsabilità contrattuale, ricostruendone, con apprezzamento di fatto privo di tratti di mera apparenza, una convincente plausibilità, alla luce di plurimi indici, tra cui – in via fondamentale – la mancata emersione di una non integrità del titolo, la identità per nome e cognome del beneficiario con quella di cliente pregresso della banca girataria per l’incasso, il difetto di ulteriori elementi formali nell’assegno destanti dubbi sulla persona, il rispetto di una procedura di identificazione a mezzo documenti; la considerazione di queste circostanze è stata specificamente assunta con riguardo alla condotta di [OSCURATO:PERSONA], secondo parametri ordinari di non negligenza al contempo integranti elementi escludenti l’inadempimento; il grado di rilevabilità della identità del prenditore, per come ricostruito in giudizio, appare pertanto aver raggiunto, nelle circostanze selezionate in motivazione dal tribunale, una sufficiente intensità della diligenza professionale di scrutinio richiesta al banchiere giratario per l’incasso, cui l’assegno era pervenuto per la negoziazione positiva all’esito della regolare girata; infatti l’eventuale alterazione deve essere «rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo» (Cass.16178/2018); Pagina 5 di 6 - RGN 21966/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 Numero registro generale 21996/2018 Numero sezionale 869/2022 Numero di raccolta generale 15965/2022 8. quanto premesso, come anticipato e quale ratioData pubblicazione 18/05/2022 decidendi autosufficiente della pronuncia, sottrae rilevanza alla diversa questione della concorrente valenza causale della spedizione a mezzo posta dell’assegno stesso, appartenente, con ogni evidenza, ad un’integrazione argomentativa del tribunale bolognese, senza influenza sulla parte motiva principale e già descritta; ne deriva l’assorbimento del terzo motivo; il ricorso va pertanto rigettato, con condanna alle spese secondo la regola della soccombenza e liquidazione come meglio indicato in dispositivo; va riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato (Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, nei confronti del controricorrente, delle spese del procedimento di legittimità, determinate in euro 1.700 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] 6 di 6 - RGN 21966/2018 estensore cons. m.ferro F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1
Sentenza Cassazione n. 15965/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris