CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 10798/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 3 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso, pronunciata il 17 novembre 2017, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione di un'autovettura. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, è manifestamente infondato in quanto prospetta argomentazioni, peraltro già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale, in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità sulla prova dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, che può essere pacificamente dedotta dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (v. fra le altre, Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267969; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713; Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120), e nel caso di specie l'imputato dapprima ha cercato di eludere il fermo del veicolo e poi si è dato alla fuga, senza rendere alcuna spiegazione; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso in esame (si veda, in particolare, pag. 4 sulla capacità criminale del prevenuto desunta dai precedenti penali a suo carico), non rilevando in alcun modo che il primo giudice abbia ritenuto di escludere la recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 igliere Estensore