CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 15355/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 41992/21 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo attinenti alla sussistenza dei reati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è inoltre privo di specificità in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici argomenti dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2); Considerato altresì che i motivi di ricorso che contestano la mancata concessione delle attenuanti generiche e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, sono manifestamente infondati perché, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, nel motivare il diniego del beneficio richiesto è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] stanzo [OSCURATO:PERSONA] 2