CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2025
Cassazione n. 05355/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Vercelli del 5 aprile 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro milleduecento di ammenda, con sospensione della patente di guida per un anno e sei mesi, in ordine al reato di cui alli art. 186, comma 7 e all'art. 187, comma 8 cod. strada, perché guidava sulla pubblica via l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] e si rifiutava arbitrariamente di sottoporsi all'accertamento clinico-tossicologico finalizzato alla verifica della presenza di sostanze alcoliche, stupefacenti o psicotrope, nonché agli accertamenti necessari ad accertare lo stato di alterazione psicofisica, correlato all'utilizzo di sostanze stupefacenti o alcoliche. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo, con due motivi: denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alle risultanze del verbale di contestazione della sanzione, dal quale emergerebbe che il rifiuto aveva avuto per oggetto solo la verifica con accompagnamento presso l'Ospedale di Vercelli; denuncia di vizio di motivazione, in ragione della irrilevanza penale del suddetto rifiuto. 3. I motivi di ricorso, connessi e da trattare congiuntamente, non superano il vaglio di ammissibilità. Va rilevato che gli stessi riproducono, senza formulare specifica critica, il medesimo profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso correttamente dalla Corte di appello, che ha evidenziato, alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, riferendosi alle concrete modalità del fatto, che già dalla comunicazione della notizia di reato si era indicato che l'imputato, pur avendo perso il controllo del mezzo che fuoriusciva dalla sede stradale, terminando la corsa ribaltandosi sulla fiancata sinistra, nonostante manifestasse tutti i sintomi dell'assunzione di bevande alcoliche, rifiutava sul posto o presso altra struttura di sottoporsi a qualsivoglia accertamento, consentendo ai soccorritori dell'ambulanza di prestargli le cure mediche possibili sul posto (vedi anche le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata). Rispetto a tali fattuali e documentali risultanze, il ricorrente propone di interpretare la propria condotta nel senso di limitare il totale ed assoluto rifiuto espresso al solo aspetto degli accertamenti presso la struttura ospedaliera. Si tratta, all'evidenza, di inammissibile deduzione fatto in sede di legittimità 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non essendo presenti cause di esonero. r- L. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, li 8 gennaio 2025 La