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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11022/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61-2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato 2021 [OSCURATO:PERSONA]; 2253 - ricorrente -contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1566/2014 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 14/02/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA;Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2004, emesso dalla Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] de Simone (a cui è subentrato in corso di causa l'erede [OSCURATO:PERSONA] ) , con cui era rimodulata la pretesa fiscale ai fini Irpef, Irap, Iva .

Avverso tale atto era proposto rituale opposizione dal contribuente, con cui assumeva di aver riportato nei registri correttamente l'inventario delle rimanenze.

La CTP rigettava il ricorso.

A seguito di appello, La CTR , in parziale riforma della sentenza impugnata , escludeva le sanzioni in quanto non trasmissibili agli eredi , confermando nel resto.

Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso in cassazione contribuente, affidandosi a 3 motivi così sintetizzabili : i) Violazione e \o falsa applicazione dell'art. 39 comma i lett.

D9 del dpr 600 \ 73 ,dell'art. 55 comma n. 3 del dpr 633\72 ,dell'art. 62 sexis comma 3 del D:L. 331\93 ,dell'art. i lett d del dpr 570\96 ,dell'art. 7 della L. 212\2000 e dell'art. 3 della L. 241 \1990 in relazione all'art. 360 n. 3 cpc ;violazione e \o falsa applicazione dell'art. 18 comma i e 2 dell'art. 13 comma i lett.

D dell'art. dell'art. 14 comma i lett.

Cede dell'art. 15 comma 2 del dpr 600\73 sempre in relazione all'art. 360 n. 3 cpc . 2) Nullità della sentenza per vizio di ultra petizione ex art. 112 cpc in relazione all'art. 360 n. 4 cpc ; 3) Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 n. 5 cPc - Si costituiva con controricorso la Agenzia delle entrate chiedendo che il ricorso fosse dichiarato infondato.

Ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce che non vi era alcuna violazione delle norme dettate in materia di indicazioni delle rimanenze , e quindi l'accertamento era illegittimo essendo stato emesso unicamente in base alle risultanze dello studio di settore. 1Secondo il ricorrente la Ctr ha erroneamente ritenuto che l'omessa tenuta del prospetto analitico delle rimanenze fosse rilevante non avvedendosi che nel caso trovava applicazione la cd contabilità semplificata, e quindi violando la disciplina di cui all'art. 9 del D. L. 69 del 1989 come convertito nella L. 154 del 1989 , e conseguente violazione degli artt. 39 C.2 lett.

D) del d.P.R. n. 600/1973 e 55 del d.P.R. n.- 633/1972 tutti in relazione all'art. 360 c. i n. 3 c.p.c.

Il motivo è infondato .

L'art. 9 sopra citato in vigore dal 30/04/1989 prevede che "i soggetti che, ai fini della determinazione del reddito di impresa, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime ordinario devono annotare nei registri tenuti ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 6o o: ....b) entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, le annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito nonché il valore delle rimanenze, indicando distintamente per queste ultime le quantità e i valori per singole categorie di beni, in giacenza alla fine dell'esercizio, previste dagli articoli 59 e 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'indicazione dei criteri seguiti per la valutazione; la distinta indicazione delle quantità e dei valori, nonché dei criteri di valutazione, può essere effettuata, entro il medesimo termine, in apposito prospetto di dettaglio"; - inoltre - con riferimento al caso che ci occupa, la disposizione della quale fare applicazione è anche l'art. 18 del d.P.R. n. 600/1973, rubricato "Contabilità semplificata per le imprese minori" il quale nel testo in vigore dal 01/01/1992, come modificato dalla Legge del 3012/1991 n. 413 Articolo 4, prevede che le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice.

Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 13, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del testo unico dell'imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 'della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno non abbiano superato l'ammontare di lire trecentosessanta milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, 2ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle 5 scritture previste da disposizioni diverse del presente decreto.

I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze"; - Sul punto questa Corte ha precisato (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8907 del 11/04/2018) come in tema di imposte sui redditi di impresa, anche le imprese minori, che fruiscono del regime di contabilità semplificata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 60o del 1973, devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai finì TVA, il valore delle rimanenze, senza limitarsi ad annotare quello globale, ma distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, secondo la disciplina tributaria della valutazione delle rimanenze dettata dall'art. 62 del d.P.R. n. 597 del 1973; - Pertanto, poiché la ‘,2 Ctr ha riscontrato in conformità di quanto accertato dall'Ufficio , pag. 2 della sentenza "l'omissione da parte del contribuente di dettagliare il valore delle rimanenze finali , " , non essendo sufficiente la mera enunciazione nelle scritture contabili, come nella dichiarazione, ove detta enunciazione deve esser riportato, il valore globale di esse.

Proprio la mancanza di specificità , secondo l'apprezzamento della Ctr non consentiva il controllo da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] , e tale accertamento di fatto si sottrae al giudizio di legittimità.

Inoltre , il che pare conclusivo ,la Ctr ha anche dato atto che la percentuale di ricarico applicata dal contribuente particolarmente modesta rispetto a quella media del settore era tale da farla considerare irragionevole ed abnorme la differenza , e quindi in grado di far ritenere inattendibile la contabilità , con il potere da parte dell'ufficio di ricorrere all'accertamento analitico induttivo, il che era in grado comunque di supportare l'accertamento analitico induttivo, ai sensi dell'oart. 39 lett.

D , senza che peraltro il contribuente abbia giustificato le ragioni della modestissima percentuale di ricarico applicata . 34 Pertanto , per quanto qui interessa, il conclusivo responso del giudice d'appello in ordine all'adeguatezza dell'accertamento induttivo analitico, avendo il ricorrente l'onere di censurare tutte le ragioni poste dal decidente a fondamento del proprio deliberato, comporta comunque il rigetto del motivo sotto tale profilo.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art-112 cpc per aver il giudice fatto riferimento "all'esame delle caratteristiche della Ditta " , esaminando una questione mai dedotta "né dal contribuente né dall'Ufficio".

Il motivo è infondato in quanto le caratteristiche della ditta erano state esplicitamente dedotte visto che il tema della controversia riguardava l'adeguamento del reddito dichiarato eseguito mediante ( cd "accertamento standardizzato") parametri o studi di settore, che fanno riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, del comportamento medio dell'imprenditore nel singolo settore di riferimento analogo al contribuente.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'omesso esame di un punto decisivo circa la mancanza dei dati relativamente alle rimanenze.

Nel caso non può ravvisarsi l'omesso esame circa un fatto decisivo, in quanto il giudice ha ritenuto come si è già detto , "l'omissione da parte del contribuente di dettagliare il valore delle rimanenze finali ", ed inoltre , una volta acclarato inaffidabile per i motivi già detti la contabilità del ricorrente ,tenendo conto del raffronto con gli studi di settore , era ultroneo l'esame dei documenti contabili, considerati inattendibili.

Pertanto anche tale ultimo motivo va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo .

P. Q.M 2-ic5c- P.Q.MRoma 24 3 2021 Il presidenteDEPOSITATO [OSCURATO:PERSONA] tb4J;5"•. „,/, D APR 21,122 4 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61-2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato 2021 [OSCURATO:PERSONA]; 2253 - ricorrente -contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1566/2014 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 14/02/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA;Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2004, emesso dalla Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] de Simone (a cui è subentrato in corso di causa l'erede [OSCURATO:PERSONA] ) , con cui era rimodulata la pretesa fiscale ai fini Irpef, Irap, Iva . Avverso tale atto era proposto rituale opposizione dal contribuente, con cui assumeva di aver riportato nei registri correttamente l'inventario delle rimanenze. La CTP rigettava il ricorso. A seguito di appello, La CTR , in parziale riforma della sentenza impugnata , escludeva le sanzioni in quanto non trasmissibili agli eredi , confermando nel resto. Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso in cassazione contribuente, affidandosi a 3 motivi così sintetizzabili : i) Violazione e \o falsa applicazione dell'art. 39 comma i lett. D9 del dpr 600 \ 73 ,dell'art. 55 comma n. 3 del dpr 633\72 ,dell'art. 62 sexis comma 3 del D:L. 331\93 ,dell'art. i lett d del dpr 570\96 ,dell'art. 7 della L. 212\2000 e dell'art. 3 della L. 241 \1990 in relazione all'art. 360 n. 3 cpc ;violazione e \o falsa applicazione dell'art. 18 comma i e 2 dell'art. 13 comma i lett. D dell'art. dell'art. 14 comma i lett. Cede dell'art. 15 comma 2 del dpr 600\73 sempre in relazione all'art. 360 n. 3 cpc . 2) Nullità della sentenza per vizio di ultra petizione ex art. 112 cpc in relazione all'art. 360 n. 4 cpc ; 3) Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 n. 5 cPc - Si costituiva con controricorso la Agenzia delle entrate chiedendo che il ricorso fosse dichiarato infondato. Ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce che non vi era alcuna violazione delle norme dettate in materia di indicazioni delle rimanenze , e quindi l'accertamento era illegittimo essendo stato emesso unicamente in base alle risultanze dello studio di settore. 1Secondo il ricorrente la Ctr ha erroneamente ritenuto che l'omessa tenuta del prospetto analitico delle rimanenze fosse rilevante non avvedendosi che nel caso trovava applicazione la cd contabilità semplificata, e quindi violando la disciplina di cui all'art. 9 del D. L. 69 del 1989 come convertito nella L. 154 del 1989 , e conseguente violazione degli artt. 39 C.2 lett. D) del d.P.R. n. 600/1973 e 55 del d.P.R. n.- 633/1972 tutti in relazione all'art. 360 c. i n. 3 c.p.c. Il motivo è infondato . L'art. 9 sopra citato in vigore dal 30/04/1989 prevede che "i soggetti che, ai fini della determinazione del reddito di impresa, sono ammessi al regime di contabilità semplificata e che non hanno optato per il regime ordinario devono annotare nei registri tenuti ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 6o o: ....b) entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, le annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito nonché il valore delle rimanenze, indicando distintamente per queste ultime le quantità e i valori per singole categorie di beni, in giacenza alla fine dell'esercizio, previste dagli articoli 59 e 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'indicazione dei criteri seguiti per la valutazione; la distinta indicazione delle quantità e dei valori, nonché dei criteri di valutazione, può essere effettuata, entro il medesimo termine, in apposito prospetto di dettaglio"; - inoltre - con riferimento al caso che ci occupa, la disposizione della quale fare applicazione è anche l'art. 18 del d.P.R. n. 600/1973, rubricato "Contabilità semplificata per le imprese minori" il quale nel testo in vigore dal 01/01/1992, come modificato dalla Legge del 3012/1991 n. 413 Articolo 4, prevede che le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 13, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del testo unico dell'imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 'della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno non abbiano superato l'ammontare di lire trecentosessanta milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, 2ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle 5 scritture previste da disposizioni diverse del presente decreto. I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze"; - Sul punto questa Corte ha precisato (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 8907 del 11/04/2018) come in tema di imposte sui redditi di impresa, anche le imprese minori, che fruiscono del regime di contabilità semplificata, ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. n. 60o del 1973, devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai finì TVA, il valore delle rimanenze, senza limitarsi ad annotare quello globale, ma distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, secondo la disciplina tributaria della valutazione delle rimanenze dettata dall'art. 62 del d.P.R. n. 597 del 1973; - Pertanto, poiché la ‘,2 Ctr ha riscontrato in conformità di quanto accertato dall'Ufficio , pag. 2 della sentenza "l'omissione da parte del contribuente di dettagliare il valore delle rimanenze finali , " , non essendo sufficiente la mera enunciazione nelle scritture contabili, come nella dichiarazione, ove detta enunciazione deve esser riportato, il valore globale di esse. Proprio la mancanza di specificità , secondo l'apprezzamento della Ctr non consentiva il controllo da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] , e tale accertamento di fatto si sottrae al giudizio di legittimità. Inoltre , il che pare conclusivo ,la Ctr ha anche dato atto che la percentuale di ricarico applicata dal contribuente particolarmente modesta rispetto a quella media del settore era tale da farla considerare irragionevole ed abnorme la differenza , e quindi in grado di far ritenere inattendibile la contabilità , con il potere da parte dell'ufficio di ricorrere all'accertamento analitico induttivo, il che era in grado comunque di supportare l'accertamento analitico induttivo, ai sensi dell'oart. 39 lett. D , senza che peraltro il contribuente abbia giustificato le ragioni della modestissima percentuale di ricarico applicata . 34 Pertanto , per quanto qui interessa, il conclusivo responso del giudice d'appello in ordine all'adeguatezza dell'accertamento induttivo analitico, avendo il ricorrente l'onere di censurare tutte le ragioni poste dal decidente a fondamento del proprio deliberato, comporta comunque il rigetto del motivo sotto tale profilo. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art-112 cpc per aver il giudice fatto riferimento "all'esame delle caratteristiche della Ditta " , esaminando una questione mai dedotta "né dal contribuente né dall'Ufficio". Il motivo è infondato in quanto le caratteristiche della ditta erano state esplicitamente dedotte visto che il tema della controversia riguardava l'adeguamento del reddito dichiarato eseguito mediante ( cd "accertamento standardizzato") parametri o studi di settore, che fanno riferimento ad una elaborazione statistica su specifici parametri, del comportamento medio dell'imprenditore nel singolo settore di riferimento analogo al contribuente. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'omesso esame di un punto decisivo circa la mancanza dei dati relativamente alle rimanenze. Nel caso non può ravvisarsi l'omesso esame circa un fatto decisivo, in quanto il giudice ha ritenuto come si è già detto , "l'omissione da parte del contribuente di dettagliare il valore delle rimanenze finali ", ed inoltre , una volta acclarato inaffidabile per i motivi già detti la contabilità del ricorrente ,tenendo conto del raffronto con gli studi di settore , era ultroneo l'esame dei documenti contabili, considerati inattendibili. Pertanto anche tale ultimo motivo va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo . P. Q.M 2-ic5c- P.Q.MRoma 24 3 2021 Il presidenteDEPOSITATO [OSCURATO:PERSONA] tb4J;5"•. „,/, D APR 21,122 4 [OSCURATO:PERSONA]
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