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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2023

Cassazione n. 23643/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5292/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, presso la CANCELLE- RIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da- gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenzan. 1257/2019 del la CORTE D’APPELLO DI PALERMOdepositata il 27/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 5292 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con sentenza resa in data 27 / 06 /2019, la C orte d’appello di Pa- lermoha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado hacondannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della Ta- vernettaPub di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., di somme a titolo di canoninon corrisp osti in relazione al contratto di subaffitto intercorso trale parti ; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vatocome, sulla base della documentazione acquisita al giudizio, fosse rimastaesclusa la volontà della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (e, per la stessa, della curatela del relativo fallimento attiva nel periodo d’interesse) di determinare la cessazione del contratto di subaffitto, con la conse- guentepermanenza degli obblighi del Lombardo, in qualità di subaffit- tuario,di corrispo ndere i canoni dovuti; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso percassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; laTavernetta Pub di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non h a svolto difesein questa sede ; latrattazione è st ata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis.1 c.p.c. ed il PubblicoMinistero non ha depositato conclusioni; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art . 1965 c.c. e degli art . 1 12, 115e 116 c.p.c. ; per motivazione apparente , in violazione dell’art . 132 c.p.c.,nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi ( in rela- zione all’art . 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteinterpretato la volontà della curatela fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] (società subaffittante) consacrata nella documenta- zionenegoziale richiamat a in ricorso, dalla quale era emers a con chia- rezza la volontà della medesima curatela di porre fine al rapporto di Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 5292 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri subaffittocon il Lombardo; e tanto, sulla base di una motivazione me- ramenteapparente, di per sé inidonea a giustificare la decisione as- sunta, peraltro adottata senza tener conto della circosta nza decisiva rinvenibile nel tenore della missiva del 28/2/2003 (richiamata in ri- corso)con la quale il curatore del fallimento della T avernetta P ub aveva chiaramentemanifestato una volontà inconciliabile con l’intenzione di proseguireil rapporto di sub a ffitto; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art . 1362 c.c. ( in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente interpretatoil verbale di transazione concluso tra la curatela della T a- vernettaPub e la proprietaria dei locali aziendali, escludendo che, sulla basedi tale atto, fosse emersa la volontà della curatela di provocare la cessazionedel contratto di subaffitto ; e tanto, in violazione del princi- pioche impone, nell’interpretazione degli atti negoziali, di attribuire un valoredeterminante alla comune intenzione delle parti al di là del senso letteraledelle parole , tenuto conto del relativo comportamento com- plessivoanche posteriore alla conclusi one del contratto ; entrambii motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione– sono inammissibili ; osservapreliminarmente il Collegio come, nella proposizione di en- trambii motivi in esame , il ricorrente non risulti aver adeguatamente assolto agli oneri di puntuale completa allegazione del ricorso sullo stessoincombenti in forza dell’art. 366 n. 6 c.p.c., non avendo ade- guatamente riprodotto o localizzato , all’interno degli atti del giudizio , ladocumentazione negoziale richiamata , dovendosi a tal fine ritener e insufficientela generica indicazione contenuta alla pag . 19 del ricorso ; allostesso modo, del tutto inammissibili devono ritenersi le censure riferitealla pretesa violazione degli ar tt. 115 e 116 c.p.c. (nella specie non argomentate nel rispetto dei criteri a tal fine imposti da Sez.

U, Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 5292 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 sulla scia di Sez. 3, Sentenza n. 11892del 10/06/2016 ) , nonch é le censure riferite alla pretesa viola- zionedell’art. 132 n. 4 c.p.c. , nella specie dedotta attraverso il riferi- mentoa un breve periodo della motivazione, senza alcuna consider a- zionedella stessa ne l quadro dell’intero contesto argomentativo in cui lastessa si dipana; quanto alla contestazione riferita all e modalità di interpretazione deitesti negoziali dedotti in ricorso, osserva il Collegio come, secondo ilconsolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’inter- pretazionedegli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata algiudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente neilimiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi diviolazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effettidi cui all’art. 360, n. 3, c.p. c.; intale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’es- serenecessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso percassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si siadiscostato dai suddetti canoni, tradu cendosi altrimenti, la ricostru- zione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativain dissenso rispetto all’interpretazione censurata; ope- razione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenzan. 17 427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nelcaso di specie, l’odiern o ricorrente si è limitat o ad affermare, in modoinammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudicidi merito, della comune intenzione delle parti (ai sensi dell’art.1362 c.c.), orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazioned ella corte territoriale, non già attraverso la pro- spettazionedi un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, delsenso attribuito ai testi e ai comportamenti negoziali interpretati, Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 5292 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri bensìattraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisi- bilitàdella lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta pre- feribile,in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione dilegge ( ex art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della cortedi l egittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione dimerito; sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbiaproceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni ne- gozialiin esame nel pieno rispetto dei ca noni di ermeneutica fissati dal legislatore,non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei alcomune contenuto semantico delle parole, né spingendosi a una ri- costruzionedel significato complessivo dell’atto negoziale in termini di paleseirrazionalità o intima contraddittorietà, per tale via giungendo allaricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispettoal testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, sìda sfuggire integralmente alle odierne censur e avanzate dalla ricor- rentein questa sede di legittimità; quanto,infine, al vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (dedotto con il primomotivo), varrà evidenziare come al caso di specie (relativo all’im- pugnazionedi una sentenza pubblicata dopo la data d el 11/9/12) trovi applicazioneil nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dallaformulazione dell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., conmodif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di le- gittimità,tale norma, se da un lato ha definitivamente li mitato il sin- dacatodel giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motiva- Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 5292 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri zionein sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto ma- teriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fraaffermazioni inconcilia bili o alla motivazione perplessa e obiettiva- menteincomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazione a ve- rificarel'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal test o dellasentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (ri- levanzaanche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussionee abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della con troversia), rimanendo escluso chel'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fat- tispecieprevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia d ato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti(cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 -01); dovendodunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna do- glianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare,non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensìla congruità del compl essivo risultato della valutazione operata nellasentenza impugnata con riguardo ai contenuti degli accordi nego- ziali raggiunti dalle parti, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaboratoin modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativodotato di adeguata coerenza logica e linearità argomen- tativa,senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridica unicamenterilevanti in questa sede ; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione degli art t. 261 e 132 n. 4 c.p.c., nonché Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 5292 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri peromessa motivazione ( in relazione all’art . 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per averela corte territoriale illegittimamente omesso di tener conto e di giustificare il rigetto della richies ta di ammissione di mezzi di prova testimoniale,già infruttuosamente avanzata in primo grado, nella spe- ciediretta alla dimostrazione di circostanze di fatto indispensabili ai fini delladecisione della controversia; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, attraverso la proposizione della censura inesame, il ricorrente si sia limitato a dedurre la pretesa richiesta di ammissionein primo grado delle prove qui dedotte, omettendo tutta- via, non solo di provvedere all’adeguata localizzazione del ricorso in opposizione,ai fini del rispetto degli oneri di allegazione di cui all’art. 366n. 6 c.p.c., bensì anche di riferire alcunché sull’eventuale assun- zionedi decisioni riguardanti tali istanze istruttorie da parte del giudice diprimo grado , sull ’eventuale mantenimento di tali istanze in sede di precisazione delle conclusioni, nonché sulla localizzazione dell’atto di appello,con la conseguente materiale impossibilità per questa Corte di comprendere (proprio in ragione della mancanza di indicazion i sul modo trattazione delle riferite istanze) se, ai fini della ritualità della richiamata‘reiterazione’ delle richieste istruttorie, fosse sufficiente una merariproposizione , oppure una specifica censura della decisione sul puntoeventualmente assunta da parte del giudice di appello; inogni caso, varrà considerare come l’odierno ricorrente non abbia neppureevidenziato se le richieste istruttorie in esame fossero state effettivamentemantenute in sede di precisazione delle conclusioni in grado di appel lo , atteso che la sentenza impugnata, nel riportare le conclusioni delle parti, non contiene alcun riferimento, tra le conclu- sionidel ricorrente, alla richiesta di mezzi di prova; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione falsa applicazione degli art t. 91 e 92 c.p.c. (in relazione Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 5292 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri all’art.360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale, una volta rilevata lafondatezza dei primi tre motivi d ’ impugnazione proposti in questa sede,erroneamente condannato l’odierno ri corrente al rimborso, in fa- voredi controparte, delle spese di tutti i gradi del giudizio; lacensura, in quanto proposta condizionatamente all’accoglimento dei precedenti motivi di impugnazione, deve ritenersi integralmente assorbita; sullabase di tali p remesse, dev ’ essere definitivamente dato atto dell’inammissibilitàdel ricorso; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione , in ordine alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo lasocietà intimata svolto difese in questa sede ; dev’essere,infine, attestata la sussistenza dei presupposti proces- sualiper il versamento, da parte de l ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso , a normadel comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Dichiarainammissib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5292/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, presso la CANCELLE- RIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da- gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenzan. 1257/2019 del la CORTE D’APPELLO DI PALERMOdepositata il 27/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del4/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 5292 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con sentenza resa in data 27 / 06 /2019, la C orte d’appello di Pa- lermoha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado hacondannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della Ta- vernettaPub di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., di somme a titolo di canoninon corrisp osti in relazione al contratto di subaffitto intercorso trale parti ; afondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rile- vatocome, sulla base della documentazione acquisita al giudizio, fosse rimastaesclusa la volontà della [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. (e, per la stessa, della curatela del relativo fallimento attiva nel periodo d’interesse) di determinare la cessazione del contratto di subaffitto, con la conse- guentepermanenza degli obblighi del Lombardo, in qualità di subaffit- tuario,di corrispo ndere i canoni dovuti; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propon e ricorso percassazione sulla base di quattro motivi d’impugnazione; laTavernetta Pub di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non h a svolto difesein questa sede ; latrattazione è st ata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis.1 c.p.c. ed il PubblicoMinistero non ha depositato conclusioni; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art . 1965 c.c. e degli art . 1 12, 115e 116 c.p.c. ; per motivazione apparente , in violazione dell’art . 132 c.p.c.,nonché per omesso esame di fatti decisivi controversi ( in rela- zione all’art . 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteinterpretato la volontà della curatela fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] (società subaffittante) consacrata nella documenta- zionenegoziale richiamat a in ricorso, dalla quale era emers a con chia- rezza la volontà della medesima curatela di porre fine al rapporto di Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 5292 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri subaffittocon il Lombardo; e tanto, sulla base di una motivazione me- ramenteapparente, di per sé inidonea a giustificare la decisione as- sunta, peraltro adottata senza tener conto della circosta nza decisiva rinvenibile nel tenore della missiva del 28/2/2003 (richiamata in ri- corso)con la quale il curatore del fallimento della T avernetta P ub aveva chiaramentemanifestato una volontà inconciliabile con l’intenzione di proseguireil rapporto di sub a ffitto; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art . 1362 c.c. ( in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente interpretatoil verbale di transazione concluso tra la curatela della T a- vernettaPub e la proprietaria dei locali aziendali, escludendo che, sulla basedi tale atto, fosse emersa la volontà della curatela di provocare la cessazionedel contratto di subaffitto ; e tanto, in violazione del princi- pioche impone, nell’interpretazione degli atti negoziali, di attribuire un valoredeterminante alla comune intenzione delle parti al di là del senso letteraledelle parole , tenuto conto del relativo comportamento com- plessivoanche posteriore alla conclusi one del contratto ; entrambii motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di con- nessione– sono inammissibili ; osservapreliminarmente il Collegio come, nella proposizione di en- trambii motivi in esame , il ricorrente non risulti aver adeguatamente assolto agli oneri di puntuale completa allegazione del ricorso sullo stessoincombenti in forza dell’art. 366 n. 6 c.p.c., non avendo ade- guatamente riprodotto o localizzato , all’interno degli atti del giudizio , ladocumentazione negoziale richiamata , dovendosi a tal fine ritener e insufficientela generica indicazione contenuta alla pag . 19 del ricorso ; allostesso modo, del tutto inammissibili devono ritenersi le censure riferitealla pretesa violazione degli ar tt. 115 e 116 c.p.c. (nella specie non argomentate nel rispetto dei criteri a tal fine imposti da Sez. U, Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 5292 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 sulla scia di Sez. 3, Sentenza n. 11892del 10/06/2016 ) , nonch é le censure riferite alla pretesa viola- zionedell’art. 132 n. 4 c.p.c. , nella specie dedotta attraverso il riferi- mentoa un breve periodo della motivazione, senza alcuna consider a- zionedella stessa ne l quadro dell’intero contesto argomentativo in cui lastessa si dipana; quanto alla contestazione riferita all e modalità di interpretazione deitesti negoziali dedotti in ricorso, osserva il Collegio come, secondo ilconsolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’inter- pretazionedegli atti negoziali deve ritenersi indefettibilmente riservata algiudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente neilimiti consentiti dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi diviolazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effettidi cui all’art. 360, n. 3, c.p. c.; intale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’es- serenecessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorso percassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di merito si siadiscostato dai suddetti canoni, tradu cendosi altrimenti, la ricostru- zione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativain dissenso rispetto all’interpretazione censurata; ope- razione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr. Sez. 3, Sentenzan. 17 427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nelcaso di specie, l’odiern o ricorrente si è limitat o ad affermare, in modoinammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudicidi merito, della comune intenzione delle parti (ai sensi dell’art.1362 c.c.), orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazioned ella corte territoriale, non già attraverso la pro- spettazionedi un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, delsenso attribuito ai testi e ai comportamenti negoziali interpretati, Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 5292 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri bensìattraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisi- bilitàdella lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta pre- feribile,in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione dilegge ( ex art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della cortedi l egittimità alla rinnovazione di una non consentita valutazione dimerito; sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbiaproceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni ne- gozialiin esame nel pieno rispetto dei ca noni di ermeneutica fissati dal legislatore,non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei alcomune contenuto semantico delle parole, né spingendosi a una ri- costruzionedel significato complessivo dell’atto negoziale in termini di paleseirrazionalità o intima contraddittorietà, per tale via giungendo allaricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispettoal testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, sìda sfuggire integralmente alle odierne censur e avanzate dalla ricor- rentein questa sede di legittimità; quanto,infine, al vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. (dedotto con il primomotivo), varrà evidenziare come al caso di specie (relativo all’im- pugnazionedi una sentenza pubblicata dopo la data d el 11/9/12) trovi applicazioneil nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (quale risultante dallaformulazione dell'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l n. 83/2012, conv., conmodif., con la legge n. 134/2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di le- gittimità,tale norma, se da un lato ha definitivamente li mitato il sin- dacatodel giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motiva- Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 5292 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri zionein sé (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto ma- teriale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fraaffermazioni inconcilia bili o alla motivazione perplessa e obiettiva- menteincomprensibile), dall'altro chiama la Corte di cassazione a ve- rificarel'eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fattostorico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal test o dellasentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (ri- levanzaanche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussionee abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della con troversia), rimanendo escluso chel'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fat- tispecieprevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia d ato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti(cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018, Rv. 651028 -01); dovendodunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna do- glianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare,non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360 n. 5 cit., bensìla congruità del compl essivo risultato della valutazione operata nellasentenza impugnata con riguardo ai contenuti degli accordi nego- ziali raggiunti dalle parti, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaboratoin modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativodotato di adeguata coerenza logica e linearità argomen- tativa,senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico - giuridica unicamenterilevanti in questa sede ; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione degli art t. 261 e 132 n. 4 c.p.c., nonché Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 5292 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri peromessa motivazione ( in relazione all’art . 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per averela corte territoriale illegittimamente omesso di tener conto e di giustificare il rigetto della richies ta di ammissione di mezzi di prova testimoniale,già infruttuosamente avanzata in primo grado, nella spe- ciediretta alla dimostrazione di circostanze di fatto indispensabili ai fini delladecisione della controversia; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, attraverso la proposizione della censura inesame, il ricorrente si sia limitato a dedurre la pretesa richiesta di ammissionein primo grado delle prove qui dedotte, omettendo tutta- via, non solo di provvedere all’adeguata localizzazione del ricorso in opposizione,ai fini del rispetto degli oneri di allegazione di cui all’art. 366n. 6 c.p.c., bensì anche di riferire alcunché sull’eventuale assun- zionedi decisioni riguardanti tali istanze istruttorie da parte del giudice diprimo grado , sull ’eventuale mantenimento di tali istanze in sede di precisazione delle conclusioni, nonché sulla localizzazione dell’atto di appello,con la conseguente materiale impossibilità per questa Corte di comprendere (proprio in ragione della mancanza di indicazion i sul modo trattazione delle riferite istanze) se, ai fini della ritualità della richiamata‘reiterazione’ delle richieste istruttorie, fosse sufficiente una merariproposizione , oppure una specifica censura della decisione sul puntoeventualmente assunta da parte del giudice di appello; inogni caso, varrà considerare come l’odierno ricorrente non abbia neppureevidenziato se le richieste istruttorie in esame fossero state effettivamentemantenute in sede di precisazione delle conclusioni in grado di appel lo , atteso che la sentenza impugnata, nel riportare le conclusioni delle parti, non contiene alcun riferimento, tra le conclu- sionidel ricorrente, alla richiesta di mezzi di prova; conil quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione falsa applicazione degli art t. 91 e 92 c.p.c. (in relazione Adunanzadel 4 luglio 2023 - R.G. n. 5292 /202 0 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri all’art.360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale, una volta rilevata lafondatezza dei primi tre motivi d ’ impugnazione proposti in questa sede,erroneamente condannato l’odierno ri corrente al rimborso, in fa- voredi controparte, delle spese di tutti i gradi del giudizio; lacensura, in quanto proposta condizionatamente all’accoglimento dei precedenti motivi di impugnazione, deve ritenersi integralmente assorbita; sullabase di tali p remesse, dev ’ essere definitivamente dato atto dell’inammissibilitàdel ricorso; non vi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione , in ordine alla regolazionedelle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo lasocietà intimata svolto difese in questa sede ; dev’essere,infine, attestata la sussistenza dei presupposti proces- sualiper il versamento, da parte de l ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso , a normadel comma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Dichiarainammissib
Sentenza Cassazione n. 23643/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris