CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 10654/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
15 ORDINANZA sul ricorso 29950/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, in via Villa di Lucina n.38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato presso gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Francesco, dai quali è rappres. e difesa, con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - e sul ricorso successivo proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della F.lli D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., nonché di D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:SOCIETA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29950/2015 Numero sezionale 398/2022 Numero di raccolta generale 10654/2022 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in Data pubblicazione 01/04/2022 Roma, in via Panama n.88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato presso gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], dai quali è rappres. e difesa, con procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3496/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/08/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/02/2022 dal Cons. rel. dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 15.3.13, il Tribunale di Benevento, in accoglimento delle domande proposte dalla curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA], Antonio e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., e dei soci, Francesco, Antonio e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], nonché da [OSCURATO:PERSONA], quale creditore della società fallita, terzo interventore volontario, nei confronti della D?[OSCURATO:SOCIETA]., dichiarò l’inefficacia degli atti di compravendita stipulati il 19.12.95- tra la società poi fallita e la convenuta- nei confronti della massa dei creditori, ex art. 67 l.f.. [OSCURATO:PERSONA], Antonio e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. propose appello che, con sentenza del 24.8.15, la Corte territoriale accolse – riformando l’impugnata sentenza- osservando che: il Tribunale aveva demandato al c.t.u. l’incarico di accertare il valore dell’immobile ceduto al fine di verificare la notevole sproporzione tra il prezzo F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29950/2015 Numero sezionale 398/2022 Numero di raccolta generale 10654/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 pattuito e quello attribuibile ai beni ceduti, senza tuttavia esaminare il contenuto dei vari atti di cessione, tenendo conto delle iscrizioni pregiudizievoli riportate e del valore delle stesse gravanti sui singoli beni oggetto della domanda di revoca, poiché incidente sul loro effettivo prezzo di mercato; le parti contraenti, nella pattuizione del prezzo delle cessioni, avevano considerato le suddette iscrizioni gravanti sugli immobili, sicché la verifica della curatela attrice non era sufficientemente indicativa del fatto che il valore effettivo dei beni ceduti fosse superiore al controvalore pattuito e pagato dall’acquirente; pertanto, non assumeva rilievo l’estinzione delle suddette iscrizioni, fatto estraneo all’oggetto del giudizio che invece era esclusivamente incentrato sull’incidenza delle iscrizioni ipotecarie sul prezzo dei beni ceduti. La curatela fallimentare e [OSCURATO:PERSONA], con distinti atti, ricorrono in cassazione con unico motivo. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorso, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] L’unico motivo del ricorso della curatela fallimentare denunzia violazione degli artt. 2697 c.c., e 116 c.p.c., in quanto dagli atti di cessione impugnati si evinceva la notevole sproporzione tra le prestazioni, per euro 876.453,38 (differenza tra il valore residuo degli immobili, pari ad euro 1.062.377,86 e il prezzo pagato, pari a euro 185.924,48, mentre il quarto del valore residuo ammontava a euro 265.594,47). Pertanto, la ricorrente si duole che la Corte d’appello abbia male applicato il principio del prudente apprezzamento delle prove offerte, non tenendo conto delle risultanze della c.t.u. L’unico motivo del ricorso del Tartaro denunzia violazione degli artt. 115 e 116, c.p.c., per aver la Corte territoriale omesso di valutare che il prezzo pagato in relazione al valore residuo dei beni ceduti F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29950/2015 Numero sezionale 398/2022 Numero di raccolta generale 10654/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 (tenendo quindi conto anche delle iscrizioni pregiudizievoli) superasse di gran lunga la differenza eccedente il quarto del loro valore effettivo. Al riguardo, il ricorrente assume che l’importo totale pagato per l’acquisto dei beni in questione ammonta ad euro 185.924,48, mentre il valore delle iscrizioni suddette è pari ad euro 682.239,56 (e non euro 1.000.000,00 come erroneamente riportato nella sentenza impugnata), per cui il valore dei beni ceduti era stimato in euro 1.744.617,42 da cui detrarre il valore delle iscrizioni ipotecarie, con il conseguente valore reale ed effettivo pari a euro 1.062.377,86 e dunque la differenza tra valore residuo dei beni e il prezzo pagato ammontava a euro 876.453,38, differenza che supera il quarto e legittimava dunque la revocabilità delle cessioni. Preliminarmente, va osservato che l’eccezione d’inammissibilità del ricorso del Tartaro, in quanto presentato da originario interventore volontario, sollevata sul presupposto del mancato ricorso della curatela, è infondato poiché la curatela fallimentare ha, invece, parimenti presentato ricorso, contrariamente a quanto esposto dalla parte controricorrente. I due ricorsi, esaminabili congiuntamente poiché l’unico motivo è sostanzialmente identico per entrambi, sono inammissibili. Invero, la Corte d’appello ha accolto l’impugnazione avverso la sentenza di accoglimento della domanda di revocatoria ex art. 67, c.1, n.2, l.f., per non aver la curatela attrice allegato e dimostrato il presupposto della notevole sproporzione tra le prestazioni relative a vari atti di compravendita, stipulata con l’atto notarile del 19.12.95, avendo fondato la domanda sul prezzo convenuto e pagato senza tener conto del valore delle iscrizioni ipotecarie indicate nel contratto, in quanto incidenti sul valore effettivo dei beni ceduti.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29950/2015 Numero sezionale 398/2022 Numero di raccolta generale 10654/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 I ricorrenti lamentano, in particolare, che il giudice di secondo grado non avrebbe fatto corretta applicazione delle regole di valutazione delle risultanze istruttorie poiché non avrebbe considerato il contenuto della c.t.u. in ordine alla differenza tra il valore residuo dei suddetti beni (al netto del valore delle suddette iscrizioni) e il prezzo pattuito. Invero, va osservato che, anzitutto, dagli atti emerge che la curatela propose la domanda sulla base della sola suddetta differenza, senza tener conto delle predette iscrizioni ipotecarie. Ora, entrambi i motivi non individuano con esattezza la ratio decidendi e, dunque, formulano doglianze non pertinenti; infatti, la sentenza impugnata è fondata sulla ratio secondo la quale l’impugnazione sulla sproporzione non deduceva la questione delle iscrizioni ipotecarie, ritenuta invece rilevante. Inoltre, le doglianze postulano comunque un riesame dei fatti circa l’effettivo calcolo aritmetico della dedotta sproporzione tra le prestazioni, inammissibile in questa sede Né i ricorrenti hanno trascritto la domanda introduttiva, sicché sotto questo profilo, i ricorsi appaiono anche privi di autosufficienza circa l’allegazione della questione delle iscrizioni ipotecarie. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili i due ricorsi, e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di euro 12.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 29950/2015 Numero sezionale 398/2022 Numero di raccolta generale 10654/2022 Data pubblicazione 01/04/2022 entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 2 febbraio 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N