CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 24229/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocata MARIA FILOMENA2026 LUONGO;2979 - controricorrente - ricorrente incidentale –avverso la sentenza n. 3366/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 25/09/2024 R.G.N. 158/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], dipendente della Regione [OSCURATO:PERSONA] dal[OSCURATO:DATA_NASCITA], dapprima in virtù di un contratto convenzioneNumero registro generale 5526/2025stipulato al fine di “svolgere le funzioni di supporto al gruppoN umero sezionale 2979/2026Numero di raccolta generale 24229/2026di lavoro per il coordinamento degli interventi previsti dalDlaat a pubblicazione 29/07/2026legge n. 219/81” e, da aprile 1990, in virtù di immissione inruolo ex lege n. 730/86, art. 12, con VI qualifica funzionaledel ruolo speciale ad esaurimento, istituito con legge reg.[OSCURATO:PERSONA] n. 4/90 ed assegnato al Genio Civile di Avellino,ha adito il Tribunale di Avellino deducendo che, nonostante ivari decreti dirigenziali relativi al riconoscimento della suaanzianità pregressa, la Regione [OSCURATO:PERSONA] aveva commessoun errore nella determinazione degli scatti di anzianità inquanto non aveva considerato l’intera anzianità maturata(scatti biennali) a far data dall’inizio dell’attività.2. Nel contraddittorio tra le parti l’adito Tribunale ha accolto ladomanda e ha condannato la Regione [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore del Vinciguerra, dell’importo richiestoin ricorso oltre interessi.3. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 3366/2024,in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannatol’Ente territoriale al pagamento del minore importo di euro3.692,56, sempre oltre interessi.4. I giudici di seconde cure, dopo avere richiamato la normativaregionale in materia, hanno evidenziato che, conformementeall’art. 51 co. 3 della legge n. 388/2000 di interpretazioneautentica dell’art. 7 co. 1 d.l. n. 384/1992, dal 31.12.1990non erano stati più previsti incrementi della retribuzioneindividuale di anzianità che, per gli assunti prima del31.12.1990, non veniva più incrementata. Tale disciplina nonpoteva considerarsi modificata né dal d.lgs. n. 29/93 nédall’art. 28 del c.c.n.l. Enti locali 6.7.95, con la conseguenzache il ricorrente non poteva vantare alcun diritto adincrementi della R.I.A. successivamente alla data indicata.Numero registro generale 5526/2025Quanto alla eccezione di prescrizione, la stessa andavaN umero sezionale 2979/2026Numero di raccolta generale 24229/2026disattesa in ragione del fatto che il diritto al riconoscimentDoat a pubblicazione 29/07/2026dell’anzianità era avvenuto solo in data 21.7.2011 e con attodel 2.12.2014 il Vinciguerra aveva notificato all’Ente la diffidaad adempiere al pagamento di tutti gli emolumenti connessialla predetta anzianità.5. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidato a due motivi cui haresistito con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA], la quale haformulato ricorso incidentale sulla base di cinque motivi.6. Le parti hanno depositato memorie.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo del ricorso principale [OSCURATO:PERSONA] la violazione dell’art. 136 Cost., in relazione all’art.360 co. 1 n. 3 c.p.c. (norme di diritto), per avere la Corteterritoriale erroneamente applicato alla fattispecie l’art. 51co. 3 della legge n. 388/2000, che fissava il termine ultimoper la maturazione della R.I.A. al 31.12.1990, avendo invecela Corte costituzionale, con la sentenza n. 4/2004, dichiaratoincostituzionale tale disposizione, stabilendo che lamaturazione della RIA si estendeva anche al periodo 1991-1993.2. Con il secondo motivo del ricorso principale si sostiene chel’erronea applicazione della norma dichiarata incostituzionaleaveva determinato la violazione e falsa applicazione anchedelle seguenti disposizioni di legge e contrattuali: “Art. 12,comma 4, della Legge 730/1986, che stabilisce che iltrattamento economico del personale immesso nei ruolispeciali deve tenere conto dell’anzianità pregressa; D.P.R. n.44/1990, art. 9, commi 4 e 5, che ha introdotto lamaggiorazione della RIA per i dipendenti con almeno cinqueanni di servizio tra il 1988 e il 1990; L.R. CampanNiaum enro. r egistro generale 5526/2025Numero sezionale 2979/202627/1984, art. 30, L.R. [OSCURATO:PERSONA] n. 23/1989, art. 33N, ueme rLo. dRi r.a ccolta generale 24229/2026Campania n. 12/1991, art. 42, che disciplinano Dlaat a pubblicazione 29/07/2026progressione economica per scatti biennali; L.R. 1/2007, cheha previsto una retrodatazione della primigenia immissionenei ruoli ai fini giuridici, con effetti sulla maturazione degliscatti di anzianità; CCNL comparto Regioni-[OSCURATO:PERSONA] 14 settembre 2000, art. 52, comma 2, lettera c), cheinclude la RIA nella retribuzione individuale mensile; CCNLcomparto [OSCURATO:PERSONA] 2019-2021, art. 56, comma 1,lettera b), che conferma la RIA come componente dellastruttura retributiva; CCNL Integrativo, che disciplina lacontinuità della RIA e il suo adeguamento”.3. Con il primo motivo del ricorso incidentale la RegioneCampania denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cpc, laviolazione dell’art. 7 co. 1 d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 384 conv. inlegge n. 438 del 14.11.1992 nonché l’inapplicabilità allafattispecie oggetto di giudizio della previsione di cui all’art.51 co. 3 della legge n. 388/2000 e della sentenza n. 4/2024della Corte costituzionale, per avere erroneamente ritenutola gravata sentenza che il Vinciguerra avesse maturato, sullascorta di tale disposizione, il diritto ad ulteriore incrementoRIA fino al 31.12.1990, quando invece la disposizioneriguardava l’istituto della “maggiorazione RIA” non previstonei vari d.P.R. disciplinanti il comparto degli enti e autonomielocali.4. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 n. 3c.p.c., la violazione dell’art. 1 co. 1 del d.P.R. n. 44 del17.1.1990 per avere ritenuto la gravata sentenza applicabilealla fattispecie oggetto di giudizio le previsioni di cui ai commi4 e 5 dell’art. 9 d.P.R. n. 44 del 1990, in palese violazionedella disposizione di cui al comma 1 dell’art. 1 del medeNsuimmeroo r egistro generale 5526/2025Numero sezionale 2979/2026decreto presidenziale che non prevedeva, tra i desNtuinmearot adi rrai ccolta generale 24229/2026delle norme, il comparto degli Enti locali. Data pubblicazione 29/07/20265. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., si ascrivealla impugnata pronuncia la violazione dell’art. 41 co. 7 deld.P.R. n. 347 del 25.6.1983, per avere la Corte territorialericonosciuto all’originario ricorrente uno scatto dellaretribuzione individuale di anzianità per il periodo 1.1.1989 –31.12.1990 da alcuna norma previsto perché la progressioneeconomica per scatti e classi cessava, secondo quantoprevisto dall’art. 41 co. 7 del d.P.R. n. 347/1983 al 31dicembre 1982.6. Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., siaddebita la violazione degli artt. 44 co. 1 del d.P.R. 3.8.1990n. 333 e 42 co. 1 della legge reg. [OSCURATO:PERSONA] n. 12 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], perché la Corte territoriale, riconoscendo uno“scatto” della retribuzione individuale di anzianità per ilperiodo 1.1.1989-31.12.1990, si poneva in palese violazionedel citato art. 44.7. Con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., silamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 19 leggeregionale [OSCURATO:PERSONA] n. 19 del 2007, in tema di prescrizione,perché, attraverso uno stravolgimento del significato dellaportata dell’art.19 e non valutando le risultanze documentali,era stata respinta dalla Corte di appello l’eccezione diprescrizione sollevata da essa Regione.8. Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica deve essereesaminato preliminarmente il ricorso incidentale propostodalla Regione [OSCURATO:PERSONA].9. I primi quattro motivi, da scrutinare congiuntamente perchéinterferenti, sono fondati nei termini che seguono.10. L’oggetto del giudizio riguarda, come espressamNeumnetroe r egistro generale 5526/2025Numero sezionale 2979/2026individuato dalla Corte territoriale, l’omesso calcolNou mderoe dlli ara ccolta generale 24229/2026R.I.A. maturata per il periodo di maggiore anzianitDàat a pubblicazione 29/07/2026riconosciuta, a far data dal 23.12.1983, per un importo,secondo la tesi dell’originario ricorrente, di euro 22.072,89.I giudici di seconde cure hanno, a differenza del Tribunale,ritenuto fondata la pretesa del lavoratore fino al 31.12.1990,condannando l’Ente al pagamento della minore somma dieuro 3.692,56 in quanto hanno considerato che iltrattamento economico del personale, immesso nei ruolispeciali, doveva essere pari a quello iniziale del livello diinquadramento rideterminato sulla base di una anzianità parial periodo di servizio prestato solo fino alla suindicata data.11. Orbene, la impugnata pronuncia non è in linea con iprincipi espressi da questa Corte con le ordinanze n. 5513del 2025 e n. 26293/2025, la cui motivazione in proposito sirichiama ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in merito allaquestione della spettanza degli scatti della maggiorazioneR.I.A., dovendosi escludere l’applicabilità al personale delcomparto Regioni ed Enti locali del predetto istituto previstoesclusivamente per il personale del comparto Ministeri dald.P.R. n. 44/1990 e, conseguentemente, delle previsioni aquello relative poste dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 384/1982 edalla norma interpretativa di cui all’art. 51, comma 3, l. n.388/2000, poi dichiarata incostituzionale.12. Il d.P.R. n. 333 del 1990, che ha disciplinato il periodo 1°gennaio 1988-31 dicembre 1990, con decorrenza degli effettieconomici dal 1° luglio 1988, così come la legge regionale direcepimento n. 12 del 1991 non contenevano, a differenzadei d.P.R. n. 347 del 1983 e n. 268 del 1987 e delle leggiregionali di recepimento n. 27 del 1984 e 23 del 1989, alcunaclausola di salvaguardia che prevedesse il diritto a percNeupmierreo r egistro generale 5526/2025Numero sezionale 2979/2026ulteriori somme, neanche a titolo di acconto, in cNuamseoro ddi rai ccolta generale 24229/2026mancata approvazione del successivo accordo. Data pubblicazione 29/07/202613. L’art. 44 del suddetto d.P.R. n. 333/90, che qui viene inrilievo, disponeva che: - “1. A decorrere dal 1° gennaio 1989,per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzioneindividuale di anzianità è incrementata dei seguenti importiannui lordi (…) - 2. Al personale assunto in una dataintermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizioprestato. - 3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, afar data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmentecorrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'articolo31 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre1987, n. 494”.14. In ragione di tale disposizione la retribuzione di anzianitàgià maturata per effetto del d.P.R. n. 347 del 1983 e deld.P.R. n. 268 del 1987 subiva un ulteriore e ultimoincremento definitivo, corrisposto a decorrere dal 1° gennaio1989, pari alla medesima somma annua prevista in sede diprima istituzione del salario di anzianità, con riferimento alservizio maturato fino al 31 dicembre 1988.15. Dunque, nessuno scatto R.I.A. era previsto da tale data.16. Né ai lavoratori regionali poteva applicarsi lamaggiorazione R.I.A. prevista per il personale del CompartoMinisteri, che esula dalla fattispecie in esame, e alla quale siriferisce la vicenda giuridica in cui sono intervenutel’ordinanza n. 263 del 2002 e la sentenza n. 4 del 2024 dellaCorte costituzionale, (che sono richiamate dal giudice diappello). Ed infatti non trova applicazione rispetto alpersonale Regione Enti locali il d.P.R. n. 44 del N1u9m9er0o r egistro generale 5526/2025Numero sezionale 2979/2026(personale del [OSCURATO:PERSONA]) che ha previstoN ulmae roc ddi r.a ccolta generale 24229/2026maggiorazione RIA stabilendo all’art. 9, comma 4, che: “ADalt a pubblicazione 29/07/2026personale che, alla data del 1° gennaio 1990, abbia acquisitoesperienza professionale con almeno cinque anni di effettivoservizio, o che maturi detto quinquennio nell’arco dellavigenza contrattuale, compete dalle date suddette unamaggiorazione della retribuzione individuale di anzianitànelle sotto indicate misure annue lorde”. Né rilevano,pertanto le previsioni di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n.384 del 1992 e la relativa norma interpretativa di cui all'art.51, comma 3, della legge n. 388 del 2000, sulle quali èintervenuta la Corte costituzionale con le pronunce da ultimorichiamate, che riguardano la prevista data del 31 dicembre1990, che va ribadito era stabilita per la maturazione delleanzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni dellaR.I.A. per il [OSCURATO:PERSONA] e per le altre categorie di cuiall'art. 2 del d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, d.P.R. n. 44 del1990), e non per il [OSCURATO:PERSONA] ed Enti locali.17. Il quinto motivo è parimenti fondato.18. A differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, dalcombinato disposto dell’art. 13 della legge n. 730/1986,dell’art. 1 della legge regionale n. 4/90 e dell’art. 1 dellalegge regionale n. 23 del 1989, già al momentodell’inquadramento nel ruolo ad esaurimento il ricorrenteaveva diritto al riconoscimento dell’anzianità e,conseguentemente, ai fini della individuazione del dies a quodella prescrizione, il relativo diritto poteva già essereesercitato, di talché non può assumere, ai fini delladecorrenza, alcuna rilevanza il decreto di riconoscimentoNumero registro generale 5526/2025giuridico dell’anzianità emesso successivamente dall’EnteN umero sezionale 2979/2026Numero di raccolta generale 24229/2026solo in data 21.7.2011. Data pubblicazione 29/07/202619. Il ricorso incidentale deve essere, pertanto, accolto, neitermini sopra indicati.20. Il primo motivo del ricorso principale vaconseguentemente rigettato per quanto sopra detto inrelazione ai primi quattro motivi del ricorso incidentale dellaRegione [OSCURATO:PERSONA].21. Il secondo motivo è, invece, inammissibile per difetto dispecificità, sostanziandosi in una mera denuncia di plurimeviolazioni di disposizioni di legge e della contrattazionecollettiva determinate dalla “erronea applicazione dellanorma dichiarata incostituzionale”, senza che sianoselezionati i profili di fatto e di diritto e siano poste in luce lequestioni giuridiche prospettate e non risolte, o risolte inmaniera non condivisa, ordinate per motivi distinti in basealle tipologie di vizi, tassativamente previste dall'art. 360c.p.c.22. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato;quello incidentale va accolto nei sensi di cui sopra; lasentenza impugnata deve essere cassata in relazione alricorso ed ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’Appello diNapoli, in diversa composizione, che provvederà ad un nuovoesame in conformità ai suindicati principi e provvederà alledeterminazioni sulle spese anche del presente giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso incidentale nei termini di cui inmotivazione; rigetta il ricorso principale; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al ricorso ed ai motivi accolti e rinvia allaNumero registro generale 5526/2025Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demandaN umero sezionale 2979/2026Numero di raccolta generale 24229/2026di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione. Data pubblicazione 29/07/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dàversamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 giugno 2026La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]