Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 1950

Cassazione n. 12560/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 15/06/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 3/- [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 15/6/2021, il Tribunale di Palermo, in qualità di giudice dell'esecuzione, rigettò, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate: 1) dal Tribunale di Palermo in data 12/5/2012, in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per aver diretto il mandamento di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e ai reati di estorsione pluriaggravata anche ex art. 7, dl. 13 maggio 1991, n. 152; 2) dal Tribunale di Palermo in data 1/12/2016, in relazione al delitto di cui all'art. 6, comma 1, lett. e), d.l. 6 novembre 2008, n. 172, conv. in legge 30 dicembre 2008, n. 110, per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], realizzato e gestito una discarica non autorizzata.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Liga, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Giudice dell'esecuzione abbia ritenuto non applicabile l'istituto della continuazione senza dare conto delle argomentazioni difensive, che avevano evidenziato come i due procedimenti penali, seppur giudicati e definiti a distanza di tempo, fossero scaturiti da un'unica indagine, nella quale erano state imputate le stese persone, in particolare Carollo e Sorvillo.

Inoltre, l'ordinanza si sarebbe soffermata sul dato dell'eterogeneità tra le condotte oggetto della richiesta, pur collocabili in un unicum temporale nel quale Liga si «sarebbe attivato per porre in essere più condotte criminali». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Osserva, preliminarmente, il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità.

A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01).

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il Giudice dell'esecuzione si è uniformato alla richiamata cornice di principio, avendo evidenziato come l'esistenza, all'origine, della progettazione di una serie ben individuata di illeciti, deliberata nelle sue linee generali ed essenziali, dovesse escludersi in ragione, in primo luogo, della assoluta eterogeneità tra i reati di associazione di tipo mafioso e di estorsione aggravata ex art. 7, d.l. n. 152 del 1991, da un lato, e la realizzazione e la gestione di una di scarica non autorizzata, dall'altro lato; e, soprattutto, della esclusione, con riferimento a quest'ultimo reato, della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7, dl. n. 152 del 1991, e della estraneità alla compagine mafiosa dei coimputati condannati per la realizzazione e gestione della discarica abusiva, non essendovi alcun elemento idoneo ad affermare che essi fossero stati previamente rappresentati e unitariamente deliberati sia pure per linee generali.

3.1. A fronte di tale motivazione, congrua e logica, il ricorso si è limitato a ribadire le ragioni già poste a fondamento dell'istanza, affermandone l'indebita pretermissione da parte del Giudice dell'esecuzione, laddove, al contrario, l'ordinanza impugnata ha ben evidenziato come l'unicità dell'indagine da cui i due procedimenti penali erano originati non fosse affatto indicativa dell'esistenza di una unitaria cornice deliberativa tra i vari reati, tanto più in ragione della assenza di elementi per ritenere che la discarica abusiva fosse stata gestita nell'ambito delle iniziative criminali della cosca di appartenenza, resa palese proprio dall'esclusione della ricordata aggravante dell'agevolazione mafiosa.

E in questo modo, l'impugnazione si caratterizza per un connotato di insuperabile aspecificità.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 15/06/2021 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 3/- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 15/6/2021, il Tribunale di Palermo, in qualità di giudice dell'esecuzione, rigettò, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto delle sentenze di condanna pronunciate: 1) dal Tribunale di Palermo in data 12/5/2012, in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per aver diretto il mandamento di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e ai reati di estorsione pluriaggravata anche ex art. 7, dl. 13 maggio 1991, n. 152; 2) dal Tribunale di Palermo in data 1/12/2016, in relazione al delitto di cui all'art. 6, comma 1, lett. e), d.l. 6 novembre 2008, n. 172, conv. in legge 30 dicembre 2008, n. 110, per avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], realizzato e gestito una discarica non autorizzata. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Liga, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Giudice dell'esecuzione abbia ritenuto non applicabile l'istituto della continuazione senza dare conto delle argomentazioni difensive, che avevano evidenziato come i due procedimenti penali, seppur giudicati e definiti a distanza di tempo, fossero scaturiti da un'unica indagine, nella quale erano state imputate le stese persone, in particolare Carollo e Sorvillo. Inoltre, l'ordinanza si sarebbe soffermata sul dato dell'eterogeneità tra le condotte oggetto della richiesta, pur collocabili in un unicum temporale nel quale Liga si «sarebbe attivato per porre in essere più condotte criminali». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva, preliminarmente, il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01). 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il Giudice dell'esecuzione si è uniformato alla richiamata cornice di principio, avendo evidenziato come l'esistenza, all'origine, della progettazione di una serie ben individuata di illeciti, deliberata nelle sue linee generali ed essenziali, dovesse escludersi in ragione, in primo luogo, della assoluta eterogeneità tra i reati di associazione di tipo mafioso e di estorsione aggravata ex art. 7, d.l. n. 152 del 1991, da un lato, e la realizzazione e la gestione di una di scarica non autorizzata, dall'altro lato; e, soprattutto, della esclusione, con riferimento a quest'ultimo reato, della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7, dl. n. 152 del 1991, e della estraneità alla compagine mafiosa dei coimputati condannati per la realizzazione e gestione della discarica abusiva, non essendovi alcun elemento idoneo ad affermare che essi fossero stati previamente rappresentati e unitariamente deliberati sia pure per linee generali. 3.1. A fronte di tale motivazione, congrua e logica, il ricorso si è limitato a ribadire le ragioni già poste a fondamento dell'istanza, affermandone l'indebita pretermissione da parte del Giudice dell'esecuzione, laddove, al contrario, l'ordinanza impugnata ha ben evidenziato come l'unicità dell'indagine da cui i due procedimenti penali erano originati non fosse affatto indicativa dell'esistenza di una unitaria cornice deliberativa tra i vari reati, tanto più in ragione della assenza di elementi per ritenere che la discarica abusiva fosse stata gestita nell'ambito delle iniziative criminali della cosca di appartenenza, resa palese proprio dall'esclusione della ricordata aggravante dell'agevolazione mafiosa. E in questo modo, l'impugnazione si caratterizza per un connotato di insuperabile aspecificità. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12560/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris