CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 40009/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della Corte di appello di Salerno udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; ricorso trattato con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova con sentenza del 25/3/2023, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati loro ascritti, rideterminava le pene. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo deduce la carenza della motivazione, avendo la Corte territoriale omesso di indicare con puntualità gli elementi di fatto e di diritto su cui ha fondato la propria decisione. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., evidenziando come la sentenza impugnata non dia conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di non dover prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 599-bis cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione. Osserva che la Corte territoriale ha confermato la responsabilità della ricorrente in maniera del tutto generica, immotivata ed illogica, senza indicare gli elementi su cui si fonda la responsabilità dell'imputata; che non ha dato conto dei criteri alla luce dei quali è giunta ad applicare la pena; che non ha tenuto conto delle precarie condizioni di vita della Granato, né del comportamento collaborativo serbato nel corso del procedimento, circostanze queste che fanno apparire la pena eccessiva, anche con riferimento agli aumenti effettuati a titolo di continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, per essere tali entrambi i motivi cui è affidato. 1.1. Il primo motivo è del tutto generico, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera ed astratta asserzione, senza esplicitarne le ragioni sottese. 1.2. Il secondo motivo è parimenti inammissibile, in quanto le doglianze in punto di responsabilità sono state oggetto di rinunzia, mentre la pena applicata al ricorrente, peraltro, correttamente determinata, è stata concordata con il Procuratore Generale. Dunque, l'imputato non può dolersi della carenza della motivazione in relazione ai motivi rinunciati, che sono stati correttamente dichiarati inammissibili dalla Corte territoriale. Invero, quando l'imputato rinuncia ai motivi di appello, concordando esclusivamente la rideterminazione della pena, la motivazione in punto di responsabilità è quella contenuta nella sentenza di primo grado e la Corte di appello non è tenuta a motivare nuovamente sull'an della responsabilità, proprio per effetto della rinuncia ai motivi sul punto da parte dell'imputato. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per essere manifestamente infondato l'unico motivo cui è affidato. Invero, i motivi in punto di responsabilità sono stati oggetto di rinuncia, mentre la pena applicata alla Granato, peraltro, correttamente determinata, è stata concordata con il Procuratore Generale, per cui l'imputata non può dolersene. La giurisprudenza di legittimità, invero, è consolidata nel ritenere che il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, che può solo accogliere o rigettare la richiesta e, ove l'accolga, verificare la legalità della pena (Sezione 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504 - 01). Dunque, il giudice di appello non deve neanche valutare la congruità della pena (Sezioni Unite, ordinanza n. 5466 del 28/1/2004, Gallo, Rv. 226715 - 01). Nel caso di specie, non è ravvisabile l'illegalità della pena concordata, che rientra nella forbice edittale prevista per i reati ascritti alla ricorrente. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro