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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2025

Cassazione n. 26056/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ravenna, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione dell'art. 495 cod. pen. e connesso vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato è generico, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte territoriale (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838), con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta; - che il secondo motivo, formulato in termini di violazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. e connesso vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena irrogata e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile in ragione della genericità del relativo motivo d'appello che, nel richiedere il riconoscimento delle attenuanti generiche, non ha tenuto conto di tutte le evidenze offerte nella sentenza di primo grado, quanto al particolare disvalore e alla intensa colpevolezza del ricorrente (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 giugno 2025 Il n igli re stens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ravenna, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione dell'art. 495 cod. pen. e connesso vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato è generico, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte territoriale (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838), con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta; - che il secondo motivo, formulato in termini di violazione degli artt. 62 -bis e 133 cod. pen. e connesso vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena irrogata e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è indeducibile in ragione della genericità del relativo motivo d'appello che, nel richiedere il riconoscimento delle attenuanti generiche, non ha tenuto conto di tutte le evidenze offerte nella sentenza di primo grado, quanto al particolare disvalore e alla intensa colpevolezza del ricorrente (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 Il n igli re stens
Sentenza Cassazione n. 26056/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris