CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 luglio 2023
Cassazione n. 11952/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di TORINOfissata la trattazione dei ricorsi con il rito cartolare non partecipato; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Torino, in funzione di tribunale del riesame, rigettava la richiesta di riesame avverso l'ordinanza emessa in data 20 luglio 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria con la quale era stata applicata ad Albert GJOKA e Arian GJOKA la misura della custodia cautelare in carcere per il concorso nel tentativo di omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e nel concorso nel porto dell'arma da fuoco impiegata per commetterlo. 2. [OSCURATO:PERSONA] GJOKA e Arian GJOKA con un unico atto a firma del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per rinuncia. 2. Il difensore, munito di procura speciale, ha presentato dichiarazione di rinuncia ai ricorsi. 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il