CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02331/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 17749del ruolo generale dell'anno 2025, proposto da F.M.P. [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (Codice fiscale e [OSCURATO:PARTITA_IVA]) -avente sede legale in Apice (Bn) alla via [OSCURATO:PERSONA]- nato snc, indirizzo Pec: fmpsrl2013@ pec.it in persona dell’Ammi- nistratore unico [OSCURATO:PERSONA]Argenio (Cod.fisc.: [OSCURATO:PERSONA] 82T21 A783F), rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],cod. Fisc. [OSCURATO:PERSONA] 56P23 C976V, del Foro di Avellino, e con lo stesso eletti- vamente domiciliata presso il proprio studio professionale in Roma alla via Flaminia n. 79, in forza di procura speciale apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al ri- corso. Il difensore indica l’indirizzo di posta elettronica certificata avvocatotrulio @ pec.giuffre.it presso il quale la parte elegge do- micilio digitale. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] montana dell’Ufita(cod. fisc.: 81000330647), in per- sona delPresidente pro tempore, avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cod.fisc.: [OSCURATO:PERSONA] 76M30 A783W), domi- ciliato per la carica presso la sede dell’Ente sita in [OSCURATO:PERSONA] (AV) alla via Cardito n. 202, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] cesco Andreottola, del foro di Benevento (cod. fisc.: [OSCURATO:PERSONA] 76B19 A509H), patrocinantein Cassazione, con studio in [OSCURATO:PERSONA]- sio Baronia (AV) alla via Camposanto n. 22 (per lecomunicazioni e notifiche: [OSCURATO:TELEFONO] - PEC: francesco.andreottola @ ordi- neavvocatiarianoirpino.org), ove elegge domicilio, come da sepa- rata procura speciale e delibera di Giunta n.51/2025. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Napolin° 2582 depo- sitata il 21 maggio 2025. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti. È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu- gnazione. Considerato che Anorma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri- corso deve considerarsi rinunciato. Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto. Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali. Le spese predette– da porre a carico del ricorrente soccombente – vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 88,3 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modifi- cato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso per la fase decisionale. P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rim- borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributo