CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14417/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
toli,[OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del propriodifensore, difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -nonché da-) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GraziellaAngelotti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RobertaBiffanti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntonellaBoldrini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiorgioBondesan, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], IvanoBonucci, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FrancescoBuccoliero, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FrancescoBusoni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ClaudioNumero registro generale 21445/2022N.R.G.: 21445/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4760/2025Numero di raccolta generale 14417/2026Data pubblicazione 15/05/2026Caponi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MassimoCasati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RosariaGrace Catalfano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RobertoCereatti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CarloVenanzio Colonna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiulianaCusimano, [OSCURATO:PERSONA], Roberto dall'Ara, Maria PaolaDandria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Francesco DeLuca, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GloriaDemicheli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], KatiaAnselmo Fulceri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LuciaGhizzoni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ClaudioGirardi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] EdoardoGrimaldi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MassimoMagnacca, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PieroMarchetti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 21445/2022N.R.G.: 21445/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4760/2025Numero di raccolta generale 14417/2026Data pubblicazione 15/05/2026Stefano Margaritelli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MariaMasciadra, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Memmini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BarbaraMuricchio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AntonellaAnna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], AndreaPieraccini, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ValterPinacchio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiovanniPizzuti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MariaGrazia Porpora, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CarmenPresti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Riccardo AndreaMirone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ValterSpanevello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiuseppeStrazzullo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], VanniVenturoli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Diodato AntonioVerrilli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Maria ErenniaVitullo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LinaNumero registro generale 21445/2022N.R.G.: 21445/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4760/2025Numero di raccolta generale 14417/2026Data pubblicazione 15/05/2026Zanella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CarmenZuddas, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege all’indirizzoPEC del proprio difensore, difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro-) Presidenza del [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delledei rispettivi ministri pro tempore, tutti domiciliati ex lege all’indirizzo PECdel proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato;- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 9 febbraio 2022 n. 920;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre2025 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Nel 2017 tutti gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale diRoma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Università edella [OSCURATO:PERSONA] ed il Ministero dell’Economia, esponendo che:-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad unascuola di specializzazione;-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcunaremunerazione o compenso da parte della scuola stessa;-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così comemodificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri diprevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrispostauna adeguata retribuzione;-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solocon la legge 8.8.1991 n. 257.Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenuteal risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazionedelle suddette direttive.Numero registro generale 21445/2022N.R.G.: 21445/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4760/2025Numero di raccolta generale 14417/2026Data pubblicazione 15/05/20262. Il Tribunale di Roma con sentenza 17570/2016, esclusa la legitimatio adcausam dei Ministeri, dichiarò prescritto il diritto vantato dagli attori (delquale, ad abundantiam, rilevò l’insussistenza).La sentenza fu appellata dai soccombenti, con separati atti di impugnazionepoi riuniti.3. Con sentenza 9 febbraio 2022 n. 920 la Corte d’appello di Roma rigettò ilgravame.4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione con separatiricorsi:-) da [OSCURATO:PERSONA] ed altre 286 parti (intendendo come “parte”unica anche gli eredi degli originari attori deceduti nelle more del giudizio);tale gruppo sarà d’ora innanzi indicato come “il gruppo Aglietti”;-) da [OSCURATO:PERSONA] ed altre sette parti; tale gruppo sarà d’orainnanzi indicato come “il gruppo Bottini”.5. [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio ed i tre ministeri indicati in epigrafe hannoresistito all’impugnazione con due separati controricorsi.6. Il difensore del “gruppo Aglietti” ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso del “gruppo Aglietti”.Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’articolo 360, n. 3,c.p.c., la violazione di sette differenti norme del codice civile, delle leggi370/99 e 257/91, dell’articolo 112 c.p.c. e, infine, di varie disposizioni deltrattato istitutivo dell’unione europea e delle tre direttive 82/76,75/363 e93/16.Al di là di tali riferimenti normativi, non tutti pertinenti, nella illustrazionedel motivo si sostiene che erroneamente la Corte d’appello ha individuatol’exordium praescriptionis nella data del 27 ottobre 1999, e cioè nella datadi entrata in vigore della legge 370/99.N.R.G.: 21445/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 21445/2022Numero sezionale 4760/2025Numero di raccolta generale 14417/2026Data pubblicazione 15/05/2026I ricorrenti sostengono che la prescrizione del diritto al risarcimento deldanno non può decorrere quando il diritto non può essere fatto valere; chefino a quando le direttive comunitarie sopra indicate non furonocorrettamente ed interamente trasposte nel diritto nazionale, essi nonpotevano avere “piena conoscenza” dei loro diritti; che di conseguenza talesituazione di incertezza precludeva loro il ricorso all’[OSCURATO:PERSONA].Infine, invocano che su tale questione sia sollecitata una pronuncia dellaCorte di giustizia dell’Unione europea.1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., alla luce delconsolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto alrisarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizionenell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257- delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso infavore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, siprescrive (…) nel termine decennale decorrente dalla data di entrata invigore (27 ottobre 1999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti,tra costoro, risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dalgiudice amministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014,Rv. 630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958del 31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L,Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 -01; Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3,Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n.17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01); princìpi, com’è noto, risalenti allesentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermatiancora di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n.17619 del 31/05/2022, Rv. 664923 - 01).1.2. Che il diritto al risarcimento del danno vantato dai ricorrenti nonpotesse essere esercitato “per incertezza” è pretesa infondata.N.R.G.: 21445/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 21445/2022Numero sezionale 4760/2025Numero di raccolta generale 14417/2026Data pubblicazione 15/05/2026L’obbligo per gli Stati membri di remunerare gli iscritti alle scuole dispecializzazione fu introdotto dall’art. 1, secondo paragrafo, di cui all’“Allegato” introdotto dall’art. 13 della Direttiva 1982/76.Tale norma è redatta in termini così limpidi da non consentire divagazioni(“ces postes font l'objet d'une remuneration appropriee”, ovvero “laformazione è oggetto di adeguata rimunerazione”).[OSCURATO:PERSONA] fu pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] della Comunità Europea il15 febbraio 1982 (GUCE n. L-043), e l’art. 16 della suddetta Direttiva1982/76 ne imponeva il recepimento entro il 31.12.1982.Sostenere dunque che a fronte d’un testo così chiaro gli odierni ricorrenti“non potessero sapere” di avere un diritto è tesi che sconfina nel surreale. Ese lo Stato, con poco zelo, impiegò nove anni per recepire la Direttiva, nonpiù zelanti furono gli odierni ricorrenti, che ne impiegarono trentuno peravvedersi di avere un diritto di credito.1.3. Quanto alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustiziedell’Unione europea, formulata dal ricorrenti, basterà ricordare che ladisciplina della prescrizione non è materia comunitaria; che l’esercizio deldiritto scaturente dalla Direttiva 1982/76 non era “più difficile” rispetto aqualsiasi altro diritto di obbligazione scaturente dalla legge nazionale ex art.1173 c.c., sia per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questaCorte, in non meno di duecentododici fattispecie identiche, motivazioni cui sirinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n.3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del 17/08/2023; Sez. 3,Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 15719 del17/05/2022).In ogni caso l’istanza di rimessione alla Corte di Lussemburgo trascura diconsiderare che la Corte di Lussemburgo si è già pronunciata su fattispecieesattamente identica, stabilendo che:a) il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro eccepiscala scadenza di un termine di prescrizione ragionevole (e ci mancherebbe chedieci anni non fosse un termine ragionevole) a fronte di un'azioneNumero registro generale 21445/2022N.R.G.: 21445/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4760/2025Numero di raccolta generale 14417/2026Data pubblicazione 15/05/2026giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritticonferiti da una direttiva;b) nulla rileva, ai fini del decorso del termine di prescrizione, che loStato non abbia correttamente trasposta la Direttiva attributiva del dirittoprescritto;c) non è necessaria una pronuncia della Corte di Lussemburgo chedichiari l’inadempimento dello Stato, per far decorrere il termine diprescrizione;c) unica deroga a tali princìpi ricorre quando lo Stato, con il suocomportamento, sia stato all'origine della tardività dell’azione giudiziaria daparte del danneggiato: ipotesi chiaramente insussistente nel nostro caso(così Corte giust. UE, 19 maggio 2011, in causa C-452/09, Iaia ed all. c.Ministero dell’Istruzione).2. Il secondo motivo di ricorso del “gruppo Aglietti”.Il motivo contiene due censure.Con una prima censura è denunciata l’omessa pronuncia sui motivi d’appelloproposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le quali - vittoriose inprimo grado - avevano lamentato la sottostima del risarcimento lororiconosciuto. In subordine, denunciano la nullità della sentenza permancanza di motivazione su tale punto.2.1. La prima censura è fondata nella parte in cui denuncia la nullità dellasentenza per mancanza di motivazione, non nella parte in cui denuncia ilvizio di omessa pronuncia.Omessa pronuncia, infatti, non vi fu, dal momento che tutti gli appellifurono rigettati. Tuttavia la Corte d’appello nessuna motivazione adottò asostegno del rigetto del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e SandraSparesato.2.2. Su questo punto tuttavia la causa può essere decisa nel merito, nonessendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dedussero in appello:N.R.G.: 21445/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 21445/2022Numero sezionale 4760/2025Numero di raccolta generale 14417/2026Data pubblicazione 15/05/2026a) l’iniquità del criterio di liquidazione adottato dal giudice di primogrado, ovvero la misura prevista dall’art. 11 l. 370/99 anziché quellaprevista dal d. lgs. 257/91;b) la mancata liquidazione del danno da perdita di chance;c) la mancata liquidazione degli interessi compensativi.2.2.1. Il motivo d’appello sub (a) è manifestamente infondato per totalemancanza d’una “puntuale e specifica” allegazione e prova del danno,secondo i princìpi già stabiliti da questa Corte (Cass. Sez. 3, 22/11/2019, n.30502).2.2.2. Il motivo d’appello sub (b) è manifestamente infondato alla luce delprincipio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui con l’art.11 della l. 370/99 il legislatore ha compiuto una aestimatio del danno“valevole anche nei confronti di coloro non ricompresi nel citato art. 11, acui non può applicarsi l'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto taledecreto, nel trasporre nell'ordinamento interno le direttive in questione, haregolato le situazioni future con la previsione, a partire dall'annoaccademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e piùimpegnative rispetto a quelle del periodo precedente” (Cass. Sez. U.,27/11/2018, n. 30649).Se poi gli attori avessero inteso esigere il risarcimento di un danno ulteriore,essi avrebbero dovuto assolvere - il che non è avvenuto - un preciso oneredi allegazione di perdita di chances specifica, come già ripetutamenteaffermato da questa Corte: “la perdita di chance quale danno derivantedall'inadempimento statuale alle note direttive, avrebbe dovuto essereallegata con deduzioni specifiche e non in modo generico, cioè conl'individuazione puntuale delle occasioni favorevoli in concreto perdute daciascuno dei ricorrenti in ragione della mancata possibilità il titolo conformealle caratteristiche imposte dal diritto comunitario e non già con la meradeduzione della impossibilità di utilizzazione del titolo in astratto” (sivedano, in termini, Cass. n. 5533 del 2012, Cass. nn. 1050, 1051 e 458 del2019).Numero registro generale 21445/2022N.R.G.: 21445/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4760/2025Numero di raccolta generale 14417/2026Data pubblicazione 15/05/20262.2.3. Il motivo d’appello sub (c) è manifestamente infondato alla luce deiprincìpi ripetutamente stabiliti da questa Corte, secondo cui, per effettodell'art. 11 l. 370/99, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancatadebito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agliartt. 1219 e 1224 c.c. - gli interessi legali possono essere riconosciuti solodall'eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domandagiudiziale, con la conseguenza che va esclusa la spettanza dellarivalutazione e dei correlati interessi compensativi, salva rigorosa prova, daparte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali,tempestivamente e analiticamente dedotte in giudizio prima dellamaturazione delle preclusioni assertive o di merito e di quelle istruttorie. (exmultis, Cass. Sez. 6, 24/01/2020, n. 1641).2.3. La seconda censura contenuta nel secondo motivo di ricorso riguarda leposizione degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché quelle di [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni Scanelli.Tutti costoro lamentano l’omessa pronuncia o la nullità della sentenza inmerito al gravame da essi proposto.2.3.1. Il motivo è infondato con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], che lasentenza indica tra gli appellanti e tra i soccombenti condannati alle spese,ed al quale deve pertanto intendersi riferita la motivazione sospesa dallaCorte territoriale a sostegno del rigetto del gravame.2.3.2. Con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] e agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ilmotivo è fondato.Essi infatti non compaiono nell’epigrafe della sentenza, né nellamotivazione, né nel dispositivo.2.4. La fondatezza del motivo non impone tuttavia la cassazione con rinviodella sentenza impugnata, in quanto la domanda proposta dai suddetti RosaNumero registro generale 21445/2022N.R.G.: 21445/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4760/2025Numero di raccolta generale 14417/2026Data pubblicazione 15/05/2026Scalzo ed eredi Ciapparelli può essere decisa nel merito, rigettando ilgravame per le ragioni indicate al precedente § 1.1.3. Il terzo motivo di ricorso del “gruppo Aglietti”.Il terzo motivo di ricorso concerne le posizioni dei soli [OSCURATO:PERSONA] eGaetano Tursi.I ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia, e comunque la nullità dellasentenza per mancanza di motivazione, sul motivo di gravame da essiproposto, col quale censurarono la sentenza di primo grado per avereritenuto non dovuto loro alcun risarcimento, in quanto conseguironospecializzazioni (rispettivamente “chirurgia d’urgenza e pronto soccorso” e“medicina dello sport”) non contemplate nelle direttive 75/362 e 75/363.3.1. Con riferimento all’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] vadichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, avendo questi rinunciato alricorso con atto ritualmente depositato.3.2. Con riferimento all’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] il motivo èfondato con riferimento alla censura di nullità della sentenza per mancanzadi motivazione.La fondatezza del motivo non impone tuttavia la cassazione con rinvio dellasentenza impugnata, in quanto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] puòessere deciso nel merito, rigettando il gravame.La specializzazione conseguita da [OSCURATO:PERSONA] infatti (medicina dellosport) non corrisponde nominalmente ad alcuna delle specializzazionipreviste dalle Direttive 75/362 e 75/363, né l’appellante ha mai allegato eprovato che, al di là della non coincidenza nominale, sussistesse unacoincidenza sostanziale (per durata, numero di esami, materie diinsegnamento, tipologia di esercitazioni) tra la specializzazione da luiconseguita e almeno una delle specializzazioni previste dalle direttiveappena ricordate.N.R.G.: 21445/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 21445/2022Numero sezionale 4760/2025Numero di raccolta generale 14417/2026Data pubblicazione 15/05/20263.3. Ad abundantiam, rileva il Collegio che l’esclusione del risarcimento deldanno da tardiva attuazione della Direttiva 1982/76, per gli specializzati inmedicina dello sport, è stata ripetutamente affermata da questa Corte conle decisioni pronunciate da Sez. 3, Ordinanza n. 16268 del 17/06/2025;Sez. U, Sentenza n. 26603 del 14/10/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 15203 del30/05/2024; Cass. n. 3175 del 2024; n. 25414 del 2022; n. 25388 del2023).4. Il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso del “gruppo Bottini”.Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente.Col primo motivo, infatti, è prospettata la violazione dell'articolo 101,comma secondo, della Costituzione. Al di là di tale riferimento, l'illustrazionedel motivo si riduce a ciò: che la Corte d'appello avrebbe violato la leggeper avere erroneamente individuato il dies a quo di decorso del termineprescrizionale.Col secondo motivo è censurata la sentenza d’appello nella parte in cui haindividuato l’exordium praescriptionis nella data del 27.10.1999.Deducono i ricorrenti che la prescrizione del diritto al risarcimento del dannoda tardiva attuazione d’una direttiva comunitaria non può decorrere sino aquando quella direttiva non sia pienamente ed integralmente recepita, e nelcaso di specie il recepimento non poteva dirsi avvenuto nel 1999.4.1. Ambedue i motivi sono inammissibili ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., per leragioni già esposte nei precedenti §§ da 1.1 a 1.3 compresi.5. Il terzo motivo di ricorso del “gruppo Bottini”.Col terzo motivo è denunciata - formalmente - la violazione degli artt. 3Cost. e 14 CEDU.I ricorrenti sostengono che “l’illegittima interpretazione del termine diprescrizione effettuata dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata, difatto si traduce in una violazione del principio di eguaglianza sancito dall’art3 della [OSCURATO:PERSONA] e del divieto di discriminazione sancito dall’art14 CEDU”.Numero registro generale 21445/2022N.R.G.: 21445/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4760/2025Numero di raccolta generale 14417/2026Data pubblicazione 15/05/2026Dopo avere affermato ciò, l’illustrazione del motivo prosegue sostenendoche il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle Direttive 75/362 e75/363 spetta sia a coloro che si iscrissero alla scuola di specializzazionedopo il 1° gennaio 1983, sia a coloro che si iscrissero prima, ma che laterminarono dopo.5.1. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c..Esso infatti non contiene alcuna ragionata censura avverso la statuizione diaccoglimento dell’eccezione di prescrizione, ma in null’altro consiste che inuno squallente collage di testi inconferenti rispetto alla ratio decidendi dellasentenza impugnata, chiaramente recuperati da atti scritti ad altri fini.In buona sostanza la sentenza impugnata ha dichiarato prescritto il diritto,ed il motivo in esame censura tale statuizione sostenendo che ilrisarcimento spetta anche agli iscritti alla scuola di specializzazione primadel 1983.6. Il quarto motivo di ricorso del “gruppo Bottini”.Il quarto “motivo” non contiene alcuna censura, ma si limita - inutilmente -a riproporre le questioni di merito rimaste assorbite dalla pronuncia dimaturata prescrizione.7. Il quinto motivo di ricorso del “gruppo Bottini”.Il quinto motivo censura la sentenza impugnata per “omessa pronuncia”.Sostiene che la Corte d’appello ha omesso di provvedere sull’istanza dirinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ex art. 267TFUE.7.1. Il motivo è manifestamente infondato sia perché il giudice di merito hala facoltà, ma non l’obbligo, di disporre il suddetto rinvio; sia perchécomunque la suddetta istanza di rimessione è manifestamente irrilevante,per le ragioni tutte già ripetutamente affermate da questa Corte, in nonmeno di centonovantasei fattispecie identiche e, in ben ventisei casi, suricorsi proposti dal medesimo difensore degli odierni ricorrenti, motivazioniN.R.G.: 21445/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 21445/2022Numero sezionale 4760/2025Numero di raccolta generale 14417/2026Data pubblicazione 15/05/2026cui si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c. (ex multis, Sez. 3,Ordinanza n. 3431 del 6/2/2024; Sez. 3, Ordinanza n. 24749 del17/08/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 16365 del 08/06/2023; Sez. 3, Ordinanzan. 15719 del 17/05/2022).8. Il sesto motivo di ricorso del “gruppo Bottini”.Col sesto motivo è denunciata la violazione dell’art. 92 c.p.c..I ricorrenti deducono che nel caso di specie “sussistevano i presupposti” perla compensazione delle spese a causa dell’incertezza del quadrogiurisprudenziale, e che comunque il loro appello era stato accolto sul puntodella legittimazione passiva dei tre ministeri evocati in giudizio (negata dalprimo giudice), sicché ricorreva una ipotesi di “soccombenza parziale”.8.1. La prima censura è inammissibile.La facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel poterediscrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione conuna espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con laconseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottatasenza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non puòessere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza dimotivazione (Cass. Sez. U., 15/07/2005, n. 14989).8.2. La seconda censura è infondata: la soccombenza va apprezzata conriferimento all’esito finale e complessivo della lite, e non vi è “soccombenzaparziale” quando la domanda (o l’impugnazione) sia complessivamenterigettata (Cass. Sez. U., 31/10/2022, n. 32061).9. Estinzione del giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].Come anticipato, con atto ritualmente depositato [OSCURATO:PERSONA](ricorrente compreso nel “gruppo Aglietti”) ha rinunciato al ricorso.Nei suoi confronti va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio dicassazione con compensazione delle spese, attesa la desistenza dal giudiziodi legittimità.Numero registro generale 21445/2022N.R.G.: 21445/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4760/2025Numero di raccolta generale 14417/2026Data pubblicazione 15/05/202610. Le spese del gruppo Aglietti.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza ex art. 385 c.p.c.,con le precisazioni che seguono.10.1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] le spese possono essere – comedetto - compensate in considerazione della sopravvenuta rinuncia.10.2. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) la decisione della causa nel meritoimpone a questa Corte di provvedere anche sulle spese del grado di appello.A tal fine tuttavia possono essere confermate le statuizioni sulle spesecontenute nella sentenza d’appello.10.3. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, con riferimento a tutti iricorrenti del “gruppo Aglietti” ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], ai fini dellaliquidazione delle spese di soccombenza il valore della causa va determinatoin base al petitum (art. 4 d.m. 55/14), e dunque in base alla domanda diimporto più elevato (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).In primo grado tutti gli odierni ricorrenti domandarono la condanna delloStato italiano al pagamento di euro 11.103,82 per ciascun anno difrequenza della scuola di specializzazione, “oltre interessi e rivalutazionemonetaria”.Diversi attori (ad es., [OSCURATO:PERSONA]) frequentarono un corso dispecializzazione quinquennale: la domanda più elevata fu dunque pari adeuro 55.519,1 oltre interessi e rivalutazione.10.4. Il valore della domanda si determina aggiungendo al capitale gliinteressi scaduti prima dell’introduzione del giudizio (art. 10, secondocomma, c.p.c.): e poiché gli attori in primo grado domandarono la condannadello Stato al pagamento degli “interessi e della rivalutazione monetaria”, ela più risalente delle specializzazioni si concluse nel 1989, al valore dellaNumero registro generale 21445/2022N.R.G.: 21445/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4760/2025Numero di raccolta generale 14417/2026Data pubblicazione 15/05/2026domanda si devono sommare ventotto anni di interessi e rivalutazione (ilgiudizio di primo grado, come detto, fu introdotto nel 2017). Il valore delladomanda più elevata era dunque pari ad euro 199.786,51 attuali.A base di calcolo deve quindi assumersi lo scaglione di valore compreso tra52.001 e 260.001 euro.10.5. Per una causa di tale valore le spese vanno determinate come segue:-) applicando la tabella vigente ratione temporis rispetto all’ultimomodifiche di cui al d.m. 147/22, entrato in vigore il 28.8.2022);-) individuando quale parametro il valore massimo per due voci di euro8.820, in considerazione della intollerabile prolissità del ricorso; della suamanifesta infondatezza; del numero di parti;-) aumentando il suddetto valore ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14 del30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al decimo (equindi del 270%) e di un ulteriore 10% per ciascun ricorrente dall’11°(compreso) al 30°, e quindi di un ulteriore 200%, e così complessivamentedel 470% (ex multis, Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367).Il totale ascende dunque ad euro 8.820 maggiorati del 470%, ovvero euro50.274, che vanno posti a carico dei ricorrenti del “gruppo Aglietti” in solidoex art. 97 c.p.c., ad eccezione come già detto di [OSCURATO:PERSONA].11. Le spese del “gruppo Bottini”.Anche con riferimento al “gruppo Bottini” le spese seguono la soccombenza.In applicazione dei criteri indicati ai §§ 10 e ss., tali spese vannodeterminate nella misura base di euro 8.820 maggiorate del 210%, edunque euro 27.342.12. Sulla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c..La manifesta infondatezza delle tesi sostenute dai ricorrenti; la circostanzache alla data in cui gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposeroproposto i ricorsi oggi decisi, essi avessero già proposto l’unotrecentoventiquattro e l’altro settantasette ricorsi in fattispecie identiche, inNumero registro generale 21445/2022N.R.G.: 21445/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero sezionale 4760/2025Numero di raccolta generale 14417/2026Data pubblicazione 15/05/2026ciascuno dei quali questa Corte ribadì o richiamò i princìpi posti afondamento dell’odierna decisione; l’insostenibilità in iure delle tesisostenute nell’impugnazione oggi decisa; la intollerabile prolissità dei ricorsi,sono tutte circostanze che rendono manifestamente fondata la domanda dicondanna ex art. 96, comma terzo, c.p.c., formulata dalla difesa erariale, egiustificano una esemplare condanna.Per questa ragione i ricorrenti del “gruppo Aglietti” vanno condannati, insolido e con la sola esclusione di [OSCURATO:PERSONA], al pagamento in favoredella Presidenza del Consiglio di euro 25.000; i ricorrenti del “gruppoBettini” al pagamento di euro 12.500.Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, aisensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.P.q.m.-) dichiara estinto il giudizio di cassazione con riferimento al ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA];-) accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SandraSparesato, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SaraCiapparelli;-) cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendonel merito, rigetta l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eSara Ciapparelli;-) conferma le statuizioni contenute nella sentenza d’appello in punto diregolazione delle spese di lite del grado d’appello;(-) condanna i ricorrenti del “gruppo Aglietti” in solido, ad eccezione diClaudio Migliorelli, riguardo al quale compensa le spese, alla rifusione infavore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presentegiudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 50.274, oltreeventuali spese prenotate a debito;(-) condanna i ricorrenti del “gruppo Aglietti” in solido, ad eccezione diClaudio Migliorelli, al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio deiMinistri della somma di euro 25.000 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;N.R.G.: 21445/22Camera di consiglio del 9 dicembre 2025 Numero registro generale 21445/2022Numero sezionale 4760/2025Numero di raccolta generale 14417/2026Data pubblicazione 15/05/2026(-) condanna i ricorrenti del “gruppo Bottini” in solido, alla rifusione infavore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presentegiudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 27.342, oltreeventuali spese prenotate a debito;(-) condanna i ricorrenti del “gruppo Bottini” in solido, al pagamento infavore della Presidenza del Consiglio dei Ministri della somma di euro12.500 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti tutti, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civiledella Corte di cassazione, addì 9 dicembre 2025.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])