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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 17787/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.123 presso lo studio de ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono per procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore. -controricorrente – avverso la sentenza n. 8453 / 1 / 18 della Commiss ione tributaria regionale delLazio, depositata i l 4 dicembre 20 18 . udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 20 2 3 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

IRPEF rimborso Prestazioni di previdenza complementare Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], dipendente pubblica in pensione, del diniego opposto dall’Amministrazione all’istanza con cui era stata chiesta l’applicazione alla pensione integrativa del nuovo regime fiscale introdotto dall’art.11, comma 6, del d.lgs. n.252 del 2005, la Commissione tributaria regionale delLazio, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado che aveva riconosciuto il diritto della contribuente al ricalcolo con l’applicazione dell’aliquota del 15% con la riduzione prevista, rimborsando la contribuente con aggiunta di interessi legali dalla domanda.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su tremotivi, cui resiste, con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc. civ., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale la controricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio condizionata alla rinuncia da parte dell’Agenzia delle entrate al ricorso per cassazione con integrale compensazione di tutte le spese di lite nei rispettivi gradi di giudizio.

Considerato che: 1.non risulta essersi verificata la condizione cui era sottoposta la rinuncia, operata dalla controricorrente agli atti del giudizio, non avendo l’Agenzia delle entrate (cui peraltro detta rinuncia non risulta notificata), rinunciato al ricorso per cassazione; 2.con il primo motivo di ricorso - ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. -, l'Agenzia ricorrente lamenta la nullit̀ della sentenza per violazione del combinato disposto dei commi 1, lett. g), e 3 dell'art.19 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.536, nonch́ degli artt.37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602, per aver la C.T.R. mancato di rilevare l'originaria improponibilit̀ della domanda avanzata dalla contribuente, per l'impossibilit̀ di configurare il silenzio - rifiuto su . un'istanza di rimborso di tributi in ipotesi non dovuti, in fattispecienon contemplata dal sistema; la censuraè fondata.

La Corte reitera l'insegnamento secondo cui «Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonch́ della indicazione degli importi chiesti in restit uzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; ń tale vizio èsanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato.» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21400 del 30/11/2012; conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3250 del 20/03/2000); e, inoltre che: «La proposizione di un'azione di accertamento nel giudizio tributario, pur essendo estranea al modulo di tale processo, da introdursi necessariamente con l'impugnazione di specifici atti, non d̀ luog o ad un'ipotesi di difetto di giurisdizione - essendo questa attribuita in via esclusiva e "ratione materiae", e non in considerazione dell'oggetto della domanda - ma all'improponibilit ̀ di quest'ultima, che è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazi one, ai sensi dell'art. 382, comma 3, cod. proc. civ., con conseguente cassazione senza rinvio della decisione di merito che si sia pronunciata su di essa, nonostante l'inesistenza di un atto (anche di solo silenzio rigetto) impugnabile» (Cass., Sez.

U, Se ntenza n. 27209 del 23/12/2009); nel caso di specie è la stessa contribuente a confermare che, nell'istanza, «la carenza lamentata consisterebbe solo nella mancata indicazione dell'importo chiesto a rimborso, a titolo di ritenute alla fonte operate dall'Inps» e, di conseguenza, non essendo contestato il fatto che l'importo oggetto dell'istanza èindeterminato, tale mancanza, per la consolidata giurisprudenza della Corte sopra richiamata e che va reiterata in questa sede, preclude la formazione del silenzio-rifiuto; l'improponibilit̀̀ originaria della domanda è rilevabile d'ufficio, per cui accolto il primo motivo di ricorso e assorbiti i restanti due, la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art.384 cod. proc. civ., la causa pù essere decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso introduttivo; le spese di lite sono compensate per i gradi di merito considerati gli esiti difformi e il mancato rilievo d'ufficio della questione e, per il grado di legittimit ̀̀ , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originarioricorso introduttivo; compensa le spese di lite per i gradi di merito e condanna la contribuente alla rifusione elle spese di lite, liqui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA delle ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliata; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.123 presso lo studio de ll’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano e difendono per procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore. -controricorrente – avverso la sentenza n. 8453 / 1 / 18 della Commiss ione tributaria regionale delLazio, depositata i l 4 dicembre 20 18 . udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 20 2 3 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF rimborso Prestazioni di previdenza complementare Rilevato che: nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], dipendente pubblica in pensione, del diniego opposto dall’Amministrazione all’istanza con cui era stata chiesta l’applicazione alla pensione integrativa del nuovo regime fiscale introdotto dall’art.11, comma 6, del d.lgs. n.252 del 2005, la Commissione tributaria regionale delLazio, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado che aveva riconosciuto il diritto della contribuente al ricalcolo con l’applicazione dell’aliquota del 15% con la riduzione prevista, rimborsando la contribuente con aggiunta di interessi legali dalla domanda. Avverso la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, su tremotivi, cui resiste, con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc. civ., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale la controricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio condizionata alla rinuncia da parte dell’Agenzia delle entrate al ricorso per cassazione con integrale compensazione di tutte le spese di lite nei rispettivi gradi di giudizio. Considerato che: 1.non risulta essersi verificata la condizione cui era sottoposta la rinuncia, operata dalla controricorrente agli atti del giudizio, non avendo l’Agenzia delle entrate (cui peraltro detta rinuncia non risulta notificata), rinunciato al ricorso per cassazione; 2.con il primo motivo di ricorso - ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. -, l'Agenzia ricorrente lamenta la nullit̀ della sentenza per violazione del combinato disposto dei commi 1, lett. g), e 3 dell'art.19 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.536, nonch́ degli artt.37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973 n.602, per aver la C.T.R. mancato di rilevare l'originaria improponibilit̀ della domanda avanzata dalla contribuente, per l'impossibilit̀ di configurare il silenzio - rifiuto su . un'istanza di rimborso di tributi in ipotesi non dovuti, in fattispecienon contemplata dal sistema; la censuraè fondata. La Corte reitera l'insegnamento secondo cui «Le domande di rimborso, prive delle indicazioni inerenti gli estremi di versamento e gli importi relativi all'ammontare delle ritenute IRPEF, nonch́ della indicazione degli importi chiesti in restit uzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e non sono, dunque, idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, in quanto non consentono di valutare la fondatezza o meno della richiesta; ń tale vizio èsanabile con il successivo deposito di documenti, atti a colmare le lacune predette, deposito che è comunque tardivo, in quanto intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto neppure essere iniziato.» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21400 del 30/11/2012; conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3250 del 20/03/2000); e, inoltre che: «La proposizione di un'azione di accertamento nel giudizio tributario, pur essendo estranea al modulo di tale processo, da introdursi necessariamente con l'impugnazione di specifici atti, non d̀ luog o ad un'ipotesi di difetto di giurisdizione - essendo questa attribuita in via esclusiva e "ratione materiae", e non in considerazione dell'oggetto della domanda - ma all'improponibilit ̀ di quest'ultima, che è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazi one, ai sensi dell'art. 382, comma 3, cod. proc. civ., con conseguente cassazione senza rinvio della decisione di merito che si sia pronunciata su di essa, nonostante l'inesistenza di un atto (anche di solo silenzio rigetto) impugnabile» (Cass., Sez. U, Se ntenza n. 27209 del 23/12/2009); nel caso di specie è la stessa contribuente a confermare che, nell'istanza, «la carenza lamentata consisterebbe solo nella mancata indicazione dell'importo chiesto a rimborso, a titolo di ritenute alla fonte operate dall'Inps» e, di conseguenza, non essendo contestato il fatto che l'importo oggetto dell'istanza èindeterminato, tale mancanza, per la consolidata giurisprudenza della Corte sopra richiamata e che va reiterata in questa sede, preclude la formazione del silenzio-rifiuto; l'improponibilit̀̀ originaria della domanda è rilevabile d'ufficio, per cui accolto il primo motivo di ricorso e assorbiti i restanti due, la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art.384 cod. proc. civ., la causa pù essere decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso introduttivo; le spese di lite sono compensate per i gradi di merito considerati gli esiti difformi e il mancato rilievo d'ufficio della questione e, per il grado di legittimit ̀̀ , liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originarioricorso introduttivo; compensa le spese di lite per i gradi di merito e condanna la contribuente alla rifusione elle spese di lite, liqui
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