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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2024

Cassazione n. 42226/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 del TRIBUNALE di BARIavviso„044tsPartill (P udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 22164/24 Tullo [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 5 giugno 2024, ovverossia oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., essendo stata la sentenza pronunciata il 3 aprile 2024 e letta in udienza, alla presenza dell'imputato e del suo difensore.

Il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 18 aprile 2024 ed era dunque decorso al momento del deposito del presente ricorso.

Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. -come modificato dalla legge n. 103 del 2017- e ne deve essere pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 del TRIBUNALE di BARIavviso„044tsPartill (P udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 22164/24 Tullo [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO L'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso risulta essere tardivo in quanto depositato in data 5 giugno 2024, ovverossia oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., essendo stata la sentenza pronunciata il 3 aprile 2024 e letta in udienza, alla presenza dell'imputato e del suo difensore. Il termine finale previsto a pena di decadenza per l'impugnativa innanzi a questa Corte era scaduto il 18 aprile 2024 ed era dunque decorso al momento del deposito del presente ricorso. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. -come modificato dalla legge n. 103 del 2017- e ne deve essere pronunciata l'inammissibilità, seguendo a tale esito, in mancanza di elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 42226/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris