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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 giugno 2024

Cassazione n. 43387/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona della sostituta Marilia di Nardo ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale [OSCURATO:PERSONA] VARGA era stato condannato per un furto con strappo ai danni di Ione! ZUGRAVU, con le generiche prevalenti sulle contestate aggravanti (fatto commesso in Roma il 24/6/2019).

Il processo, svoltosi in appello con rito cartolare, nasce dalla querela della persona offesa, la quale aveva riferito ai Carabinieri di aver subito il furto a opera di due individui e riconosciuto entrambi, sebbene uno dei due non fosse stato poi rintracciato.

L'odierno imputato veniva identificato e uno dei beni sottratti al denunciante (un cellulare) ritrovato nel possesso di tale BUNADIMINEATA Ramona, originariamente accusata di aver ricettato il bene, quindi assolta per difetto di prova della consapevolezza della sua illecita provenienza.

La persona offesa non era stata escussa nel dibattimento siccome irreperibile e le sue dichiarazioni erano state acquisite ai sensi dell'art. 512, cod. proc. pen.

La Corte ne ha vagliato l'attendibilità, rilevando che la stessa non si era costituita parte civile, che il suo narrato non presentava contraddizioni, valutando a riscontro estrinseco la circostanza che dai tabulati telefonici relativi al telefono sottratto era stato possibile risalire al suo ritrovamento e considerando del tutto sicura la ricognizione operata.

2. La difesa del VARGA ha proposto ricorso, formulando due motivi.

Con il primo, ha dedotto i vizi di cui alle lett. b), c) ed e) dell'art. 606 cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale, in violazione dell'art. 598 bis, comma 2, cod. proc. pen., omesso di convocare le parti a seguito della richiesta di presenziare formulata dal VARGA, detenuto per altra causa, il collegamento inizialmente attivato essendo stato sospeso per ritenuta cartolarità del rito.

Con il secondo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, volontariamente sottrattasi al dibattimento, in assenza di riscontri al suo dictum, pertanto in violazione della regola di cui all'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di Nardo, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, oltre che per la loro genericità.2.

Quanto al primo, occorre preliminarmente dare atto che, nel caso all'esame, la Corte d'appello ha ritenuto di procedere ai sensi della normativa dettata nel periodo pandemico (in particolare, dell'art. 23 bis d.

I. 28 ottore 2020, n. 137), espressamente richiamata nel decreto di citazione a giudizio, pur avendo attivato il collegamento (poi chiuso), siccome richiesto dal detenuto e avvisato della richiesta del VARGA anche il difensore; quest'ultimo si era limitato a depositare conclusioni scritte, senza presenziare al video collegamento.

Orbene, il procedimento in esame è effettivamente regolato dalla previgente normativa emanata in epoca pandemica e successivamente prorogata.

Più specificamente, a norma del comma 1 dell'allora vigente art. 23 bis, della legge n. 176 del 2020 che ha convertito, con modifiche, il d.l. n. 137/2020, la regola per lo svolgimento delle udienze in appello era quella della camera di consiglio, senza l'intervento delle parti, salvo che una di esse avesse fatto richiesta di discussione orale o che l'imputato avesse manifestato la volontà di comparire.

A mente del successivo comma 4, inoltre, la richiesta di discussione orale di cui al comma 1 doveva essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza, con trasmissione alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2.

Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità, l'imputato poteva formulare, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza di cui al citato comma 4.

Tale ultima disposizione, relativa alla richiesta di partecipazione dell'imputato va - a propria volta - letta in combinato con quella contenuta nell'art. 23, comma 4, dello stesso testo normativo, ai sensi del quale «La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

La normativa così ricostruita è rimasta in vigore per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 e, infatti, a norma dell'art. 94, comma 2, del d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, così come modificato dall'art. 11, comma 7, d.l. n. 215/2023, conv. con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del d.l. n. 137/2020, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Pertanto, a tali procedimenti non si applica l'art. 598 bis, cod. proc. pen., inserito dall'art. 34, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150/2022, che disciplina il rito non partecipato in appello.Da quanto precede, tenuto conto che la sentenza d'appello è del marzo 2024 e che, dunque, il gravame è stato proposto prima di quell'epoca, nel caso in esame non può trovare applicazione la norma richiamata in ricorso e, quindi, il motivo è manifestamente infondato, avendo il deducente in maniera del tutto generica contestato la violazione di una norma che non trova applicazione nel caso all'esame, senza contestare, dunque, l'interpretazione del sistema normativo previgente data dalla Corte territoriale.

3. Quanto al secondo motivo, parimenti generico, la difesa ha del tutto omesso un effettivo confronto con i motivi della decisione: la Corte ha, infatti, precisato che l'affermazione della penale responsabilità si era fondata su plurimi elementi, tra i quali il fascicolo fotografico, l'analisi dei tabulati telefonici del dichiarante, dai quali era stata tratta conferma della ricostruzione degli accadimenti offerta dalla persona offesa irreperibile, della quale era stata acquisita, in forza del meccanismo di recupero di cui all'art. 512, cod. proc. pen., la querela a suo tempo sporta.

Orbene, da un lato, parte ricorrente non ha allegato di essersi opposta all'acquisizione della querela (Sez. 5, n. 13895 del 14/1/2015, Martini, Rv. 262942 - 01, in materia di dichiarazioni predibattimentali contra alios rese da imputati contumaci, assenti o che si siano rifiutati di sottoporsi ad esame; Sez. 2, n. 50658 del 10/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285689 - 01 in ipotesi analoga alla prima).

Cosicché, la stessa é utilizzabile come mezzo di prova, anche quando il querelante si sia sottratto volontariamente all'esame dell'imputato o del suo difensore (Sez. 5, n. 4840 del 5/11/2021, dep. 2022, Lamberti, Rv. 282774 - 01).

Ma, in ogni caso e risolutivamente, la querela non è stata l'unico elemento di prova sul quale si è fondata la decisione di merito, avendo la Corte territoriale fatto espresso rinvio ad altri elementi, come sopra indicati, che avevano riscontrato la ricostruzione della vicenda fornita dalla vittima, sui quali la difesa ha omesso di dedurre, cosicché non può ravvisarsi, nella specie, la dedotta violazione del disposto di cui all'art. 526, comma 1-bis, codice di rito, genericamente richiamato nel motivo di ricorso.

4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 29 otto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Procuratore generale, in persona della sostituta Marilia di Nardo ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale cittadino, con la quale [OSCURATO:PERSONA] VARGA era stato condannato per un furto con strappo ai danni di Ione! ZUGRAVU, con le generiche prevalenti sulle contestate aggravanti (fatto commesso in Roma il 24/6/2019). Il processo, svoltosi in appello con rito cartolare, nasce dalla querela della persona offesa, la quale aveva riferito ai Carabinieri di aver subito il furto a opera di due individui e riconosciuto entrambi, sebbene uno dei due non fosse stato poi rintracciato. L'odierno imputato veniva identificato e uno dei beni sottratti al denunciante (un cellulare) ritrovato nel possesso di tale BUNADIMINEATA Ramona, originariamente accusata di aver ricettato il bene, quindi assolta per difetto di prova della consapevolezza della sua illecita provenienza. La persona offesa non era stata escussa nel dibattimento siccome irreperibile e le sue dichiarazioni erano state acquisite ai sensi dell'art. 512, cod. proc. pen. La Corte ne ha vagliato l'attendibilità, rilevando che la stessa non si era costituita parte civile, che il suo narrato non presentava contraddizioni, valutando a riscontro estrinseco la circostanza che dai tabulati telefonici relativi al telefono sottratto era stato possibile risalire al suo ritrovamento e considerando del tutto sicura la ricognizione operata. 2. La difesa del VARGA ha proposto ricorso, formulando due motivi. Con il primo, ha dedotto i vizi di cui alle lett. b), c) ed e) dell'art. 606 cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale, in violazione dell'art. 598 bis, comma 2, cod. proc. pen., omesso di convocare le parti a seguito della richiesta di presenziare formulata dal VARGA, detenuto per altra causa, il collegamento inizialmente attivato essendo stato sospeso per ritenuta cartolarità del rito. Con il secondo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, volontariamente sottrattasi al dibattimento, in assenza di riscontri al suo dictum, pertanto in violazione della regola di cui all'art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Marilia di Nardo, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, oltre che per la loro genericità.2. Quanto al primo, occorre preliminarmente dare atto che, nel caso all'esame, la Corte d'appello ha ritenuto di procedere ai sensi della normativa dettata nel periodo pandemico (in particolare, dell'art. 23 bis d. I. 28 ottore 2020, n. 137), espressamente richiamata nel decreto di citazione a giudizio, pur avendo attivato il collegamento (poi chiuso), siccome richiesto dal detenuto e avvisato della richiesta del VARGA anche il difensore; quest'ultimo si era limitato a depositare conclusioni scritte, senza presenziare al video collegamento. Orbene, il procedimento in esame è effettivamente regolato dalla previgente normativa emanata in epoca pandemica e successivamente prorogata. Più specificamente, a norma del comma 1 dell'allora vigente art. 23 bis, della legge n. 176 del 2020 che ha convertito, con modifiche, il d.l. n. 137/2020, la regola per lo svolgimento delle udienze in appello era quella della camera di consiglio, senza l'intervento delle parti, salvo che una di esse avesse fatto richiesta di discussione orale o che l'imputato avesse manifestato la volontà di comparire. A mente del successivo comma 4, inoltre, la richiesta di discussione orale di cui al comma 1 doveva essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza, con trasmissione alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità, l'imputato poteva formulare, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza di cui al citato comma 4. Tale ultima disposizione, relativa alla richiesta di partecipazione dell'imputato va - a propria volta - letta in combinato con quella contenuta nell'art. 23, comma 4, dello stesso testo normativo, ai sensi del quale «La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale». La normativa così ricostruita è rimasta in vigore per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 e, infatti, a norma dell'art. 94, comma 2, del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, così come modificato dall'art. 11, comma 7, d.l. n. 215/2023, conv. con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2024, n. 18, per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli artt. 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, e 23 bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7 del d.l. n. 137/2020, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Pertanto, a tali procedimenti non si applica l'art. 598 bis, cod. proc. pen., inserito dall'art. 34, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150/2022, che disciplina il rito non partecipato in appello.Da quanto precede, tenuto conto che la sentenza d'appello è del marzo 2024 e che, dunque, il gravame è stato proposto prima di quell'epoca, nel caso in esame non può trovare applicazione la norma richiamata in ricorso e, quindi, il motivo è manifestamente infondato, avendo il deducente in maniera del tutto generica contestato la violazione di una norma che non trova applicazione nel caso all'esame, senza contestare, dunque, l'interpretazione del sistema normativo previgente data dalla Corte territoriale. 3. Quanto al secondo motivo, parimenti generico, la difesa ha del tutto omesso un effettivo confronto con i motivi della decisione: la Corte ha, infatti, precisato che l'affermazione della penale responsabilità si era fondata su plurimi elementi, tra i quali il fascicolo fotografico, l'analisi dei tabulati telefonici del dichiarante, dai quali era stata tratta conferma della ricostruzione degli accadimenti offerta dalla persona offesa irreperibile, della quale era stata acquisita, in forza del meccanismo di recupero di cui all'art. 512, cod. proc. pen., la querela a suo tempo sporta. Orbene, da un lato, parte ricorrente non ha allegato di essersi opposta all'acquisizione della querela (Sez. 5, n. 13895 del 14/1/2015, Martini, Rv. 262942 - 01, in materia di dichiarazioni predibattimentali contra alios rese da imputati contumaci, assenti o che si siano rifiutati di sottoporsi ad esame; Sez. 2, n. 50658 del 10/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285689 - 01 in ipotesi analoga alla prima). Cosicché, la stessa é utilizzabile come mezzo di prova, anche quando il querelante si sia sottratto volontariamente all'esame dell'imputato o del suo difensore (Sez. 5, n. 4840 del 5/11/2021, dep. 2022, Lamberti, Rv. 282774 - 01). Ma, in ogni caso e risolutivamente, la querela non è stata l'unico elemento di prova sul quale si è fondata la decisione di merito, avendo la Corte territoriale fatto espresso rinvio ad altri elementi, come sopra indicati, che avevano riscontrato la ricostruzione della vicenda fornita dalla vittima, sui quali la difesa ha omesso di dedurre, cosicché non può ravvisarsi, nella specie, la dedotta violazione del disposto di cui all'art. 526, comma 1-bis, codice di rito, genericamente richiamato nel motivo di ricorso. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 otto
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