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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41742/2025

Testo disponibile della fonte

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corso. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 629, comma secondo, in relazione all’art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. conseguente al riconoscimento della circostanza aggravante delle persone riunite.

La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che il Venerito, al momento dei fatti, non si trovava insieme ai correi nella stanza di [OSCURATO:PERSONA], ma nella sala di attesa dello studio legale, del tutto inconsapevole di quanto stava accadendo nei locali attigui, cui accedeva solo successivamente e per un brevissimo spazio di tempo.

In tal modo i giudici di appello avrebbero ignorato il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione secondo cui per la sussistenza dell’aggravante delle persone riunite è necessario che la simultanea compresenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza e la minaccia in danno della persona offesa.

3. Il ricorrente, con il secondo e terzo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 131-bis e 629 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto e della fattispecie di estorsione attenuata di cui alla sentenza della Corte Costituzione n. 120/2023.

La difesa ha affermato che la Corte territoriale avrebbe dovuto prosciogliere il Venerito ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. in considerazione del valore minimale della richiesta estorsiva (pari a circa 300,00 euro); del ruolo secondario svolto dal ricorrente, il quale si sarebbe limitato ad accompagnare i correi senza partecipare all’esecuzione della condotta minatoria; dell’incensuratezza del Venerito all’epoca dei fatti nonché del comportamento del mandante [OSCURATO:PERSONA], il quale ha presentato le proprie scuse alla persona offesa.

È stato, infine, affermato che tali elementi logico-fattuali, qualora ritenuti inidonei ad una pronuncia ex art. 131-bis cod. pen., dovevano comunque essere valutati alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 120/2023 con conseguente riconoscimento dell’ipotesi attenuata di tentata estorsione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

1. Il primo motivo di impugnazione è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Il motivo è, al contempo, aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

1.1. Il compendio probatorio riportato correttamente nella sentenza oggetto di ricorso ha indotto i giudici di appello ad affermare, con motivazione esente da vizi logico-giuridici che richiama le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, che il Venerito ha concorso nella commissione del reato estorsione aggravata di cui al capo di imputazione.

La Corte territoriale ha proceduto a una valutazione complessiva e sistematica delle emergenze istruttorie, esplicitando in modo puntuale il ragionamento inferenziale attraverso il quale ciascun dato probatorio è stato inserito in un quadro ricostruttivo unitario, idoneo a sorreggere l’affermazione di penale responsabilità del Venerito e la sussistenza dell’aggravante delle persone riunite (vedi pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata e pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado).

1.2. In particolare, i giudici di appello hanno ritenuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, cod. pen. in considerazione delle dichiarazioni, ritenute pienamente attendibili con percorso argomentativo esente da illogicità, rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] la quale riferiva come, nel corso dell’incontro svoltosi presso il suo studio professionale, tutti e tre i soggetti presenti abbiano tenuto una condotta connotata da evidente aggressività, manifestatasi attraverso l’innalzamento del tono della voce, una gestualità accentuata e l’affermazione perentoria secondo cui il padre avrebbe dovuto ritenersi soddisfatto della somma di euro 1.500 che gli veniva in quel frangente consegnata.

I giudici di merito hanno, inoltre, valorizzato il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], rispondendo a specifiche sollecitazioni difensive, ha ulteriormente affermato che le espressioni minacciose sono state proferite dal solo Lenoci, precisando al contempo che tale condotta intimidatoria doveva ritenersi riferibile anche agli altri due uomini, i quali hanno condiviso e rafforzato il clima intimidatorio creatosi nel corso dell’incontro.

Alla luce di tali elementi fattuali, correttamente valorizzati dai giudici di merito e pertanto insindacabili in questa sede, è stata ritenuta pienamente integrata la circostanza aggravante contestata, risultando essa sussistente in tutti i suoi presupposti oggettivi e soggettivi.

La Corte territoriale, invero, ha fatto buon uso del principio di diritto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la contestata aggravante è integrata ogniqualvolta sia accertata la contestuale presenza, nel momento della violenza o della minaccia, di almeno due persone pur se la condotta sia realizzata da uno soltanto di essi (vedi in tal senso Sez. 2, n. 21988 del 30/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276116 – 01; Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Bandjougou, Rv. 282785 – 01).

1.3. A fronte di tale compendio ricostruttivo, il ricorrente chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso.

2. Il secondo motivo ed il terzo motivo non sono consentiti in quanto hanno ad oggetto doglianze non dedotte in sede di appello e non rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

La lettura dell’atto di appello proposto dal Venerito e della sentenza di appello dimostrano inequivocabilmente che il gravame aveva ad oggetto esclusivamente l’affermazione di penale responsabilità del ricorrente, la qualificazione giuridica del fatto, l’insussistenza dell’aggravante delle persone riunite ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Deve esser ribadito, in proposito, che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione.

In tal caso le censure dedotte per la prima volta nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata).

Peraltro, la Corte distrettuale ha rigettato la richiesta di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità della tenuità del fatto, avanzata in sede di appello, esclusivamente dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed esente da vizi logici e giuridici.

In particolare, i giudici di appello hanno dato corretta applicazione al disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen., valorizzando la gravità intrinseca dell’azione delittuosa attuata dagli imputati ed escludendo la ricorrenza di elementi qualificanti la particolare tenuità del fatto (vedi pag. 9 della sentenza impugnata).

3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M Dichiara inammissibile il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorrente, con il primo motivo di impugnazione, lamenta violazione degli artt. 629, comma secondo, in relazione all’art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen. conseguente al riconoscimento della circostanza aggravante delle persone riunite. La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che il Venerito, al momento dei fatti, non si trovava insieme ai correi nella stanza di [OSCURATO:PERSONA], ma nella sala di attesa dello studio legale, del tutto inconsapevole di quanto stava accadendo nei locali attigui, cui accedeva solo successivamente e per un brevissimo spazio di tempo. In tal modo i giudici di appello avrebbero ignorato il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione secondo cui per la sussistenza dell’aggravante delle persone riunite è necessario che la simultanea compresenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza e la minaccia in danno della persona offesa. 3. Il ricorrente, con il secondo e terzo motivo di impugnazione, lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 131-bis e 629 cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della tenuità del fatto e della fattispecie di estorsione attenuata di cui alla sentenza della Corte Costituzione n. 120/2023. La difesa ha affermato che la Corte territoriale avrebbe dovuto prosciogliere il Venerito ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. in considerazione del valore minimale della richiesta estorsiva (pari a circa 300,00 euro); del ruolo secondario svolto dal ricorrente, il quale si sarebbe limitato ad accompagnare i correi senza partecipare all’esecuzione della condotta minatoria; dell’incensuratezza del Venerito all’epoca dei fatti nonché del comportamento del mandante [OSCURATO:PERSONA], il quale ha presentato le proprie scuse alla persona offesa. È stato, infine, affermato che tali elementi logico-fattuali, qualora ritenuti inidonei ad una pronuncia ex art. 131-bis cod. pen., dovevano comunque essere valutati alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 120/2023 con conseguente riconoscimento dell’ipotesi attenuata di tentata estorsione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 1. Il primo motivo di impugnazione è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Il motivo è, al contempo, aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. 1.1. Il compendio probatorio riportato correttamente nella sentenza oggetto di ricorso ha indotto i giudici di appello ad affermare, con motivazione esente da vizi logico-giuridici che richiama le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, che il Venerito ha concorso nella commissione del reato estorsione aggravata di cui al capo di imputazione. La Corte territoriale ha proceduto a una valutazione complessiva e sistematica delle emergenze istruttorie, esplicitando in modo puntuale il ragionamento inferenziale attraverso il quale ciascun dato probatorio è stato inserito in un quadro ricostruttivo unitario, idoneo a sorreggere l’affermazione di penale responsabilità del Venerito e la sussistenza dell’aggravante delle persone riunite (vedi pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata e pagg. 3 e 4 della sentenza di primo grado). 1.2. In particolare, i giudici di appello hanno ritenuto la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 628, comma terzo, cod. pen. in considerazione delle dichiarazioni, ritenute pienamente attendibili con percorso argomentativo esente da illogicità, rese dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] la quale riferiva come, nel corso dell’incontro svoltosi presso il suo studio professionale, tutti e tre i soggetti presenti abbiano tenuto una condotta connotata da evidente aggressività, manifestatasi attraverso l’innalzamento del tono della voce, una gestualità accentuata e l’affermazione perentoria secondo cui il padre avrebbe dovuto ritenersi soddisfatto della somma di euro 1.500 che gli veniva in quel frangente consegnata. I giudici di merito hanno, inoltre, valorizzato il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], rispondendo a specifiche sollecitazioni difensive, ha ulteriormente affermato che le espressioni minacciose sono state proferite dal solo Lenoci, precisando al contempo che tale condotta intimidatoria doveva ritenersi riferibile anche agli altri due uomini, i quali hanno condiviso e rafforzato il clima intimidatorio creatosi nel corso dell’incontro. Alla luce di tali elementi fattuali, correttamente valorizzati dai giudici di merito e pertanto insindacabili in questa sede, è stata ritenuta pienamente integrata la circostanza aggravante contestata, risultando essa sussistente in tutti i suoi presupposti oggettivi e soggettivi. La Corte territoriale, invero, ha fatto buon uso del principio di diritto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la contestata aggravante è integrata ogniqualvolta sia accertata la contestuale presenza, nel momento della violenza o della minaccia, di almeno due persone pur se la condotta sia realizzata da uno soltanto di essi (vedi in tal senso Sez. 2, n. 21988 del 30/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276116 – 01; Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Bandjougou, Rv. 282785 – 01). 1.3. A fronte di tale compendio ricostruttivo, il ricorrente chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Corte territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con le emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo ed il terzo motivo non sono consentiti in quanto hanno ad oggetto doglianze non dedotte in sede di appello e non rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La lettura dell’atto di appello proposto dal Venerito e della sentenza di appello dimostrano inequivocabilmente che il gravame aveva ad oggetto esclusivamente l’affermazione di penale responsabilità del ricorrente, la qualificazione giuridica del fatto, l’insussistenza dell’aggravante delle persone riunite ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Deve esser ribadito, in proposito, che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione. In tal caso le censure dedotte per la prima volta nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata). Peraltro, la Corte distrettuale ha rigettato la richiesta di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità della tenuità del fatto, avanzata in sede di appello, esclusivamente dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], con motivazione coerente con le risultanze istruttorie ed esente da vizi logici e giuridici. In particolare, i giudici di appello hanno dato corretta applicazione al disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen., valorizzando la gravità intrinseca dell’azione delittuosa attuata dagli imputati ed escludendo la ricorrenza di elementi qualificanti la particolare tenuità del fatto (vedi pag. 9 della sentenza impugnata). 3. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M Dichiara inammissibile il