CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 aprile 1970
Cassazione n. 32274/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza 14/07/2020 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 luglio 2020 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 14 marzo 2017 del G.i.p. del Tribunale della stessa città (emessa all'esito di giudizio abbreviato), che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati a lui ascritti (detenzione illegale di arma comune da sparo e ricettazione della stessa, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del quale si era proceduto separatamente) e lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro quattromila di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. 2.1. In particolare il ricorrente censura la decisione della Corte territoriale per nullità, ai sensi dell'art. 178, lettera c), cod. proc. pen., dell'udienza del 14 luglio 2020 e di tutti gli atti conseguenti a seguito dell'omessa notifica al suo difensore di fiducia del rinvio del procedimento alla detta udienza. Egli, infatti, evidenzia che all'udienza tenutasi il giorno 18 febbraio 2020 avanti la Corte di appello di Torino si era costituito il suo nuovo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano; il procedimento era stato rinviato - stante il proprio legittimo impedimento - all'udienza dell'Il marzo 2020 che, però, non veniva tenuta a causa della pandemia da Covid 19. Il procedimento, quindi, era stato rinviato e deciso all'udienza del 14 luglio 2020 senza che, però, di tale rinvio venisse dato avviso all'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il ricorrente, tale omesso avviso costituisce una nullità di ordine generale ai sensi dell'art.178, lett. c), cod. proc. pen., non essendo stato consentito al difensore di partecipare all'udienza sopra indicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. 2. Invero, dall'esame degli atti, consentito a questa Corte poiché la censura investe un profilo di natura processuale, emerge che la Cancelleria non ha dato comunicazione del rinvio del procedimento all'udienza tenutasi il 14 luglio 2020 (non svoltasi nella forma della trattazione scritta) al difensore di fiducia dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], inviandola, invece, al precedente difensore già revocato. Inoltre, dal verbale di detta udienza non risulta nemmeno la partecipazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA].2.1. Da tali premesse deriva che si è verificata nel giudizio di appello una nullità, che deve inquadrarsi in quelle di ordine generale a regime intermedio. Infatti, in tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza, ai sensi dell'art. 1, comma 1, d.l. 8 marzo 2020, n. 11, l'omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione della nuova udienza integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, suscettibile di essere sanata se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen. (in senso analogo si è pronunciata Sez. 5, n. 27903 del 09/04/ 2021, Guardiano, Rv. 281601). Nel caso in esame tale nullità è stata tempestivamente dedotta dall'imputato con il presente ricorso per cassazione, che costituisce il primo atto utile al riguardo. 3. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appel