CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35267/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che deducono la mancanza di motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 648 cod. pen., denunciando il travisamento della prova in ordine alle deposizioni testimoniali oggetto della predetta motivazione, non sono consentiti in sede di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano, in particolare, pagg. 5-7 della sentenza impugnata con riferimento all'attendibilità delle dichiarazioni rese dai testi in ordine alla responsabilità del ricorrente); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di mancanza di motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 648 cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la corte di merito ha adeguatamente esplicitato le ragioni alla base del proprio convincimento con argomentazioni pertinenti ed esenti da vizi logici (si veda pag. 7 della sentenza impugnata sulla prova del dolo di ricettazione, dedotto dalla mancata indicazione da parte del ricorrente della provenienza del bene e dall'aver questi, anzi, negato di essere stato in possesso dei beni oggetto del reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 23 settem