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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23746/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG in persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata alla memoria in atti e ha concluso er l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore del ricorrente avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di FOGGIA che ha illustrato i motivi di ricorso e ha insistito per raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bari ha accolto l'appello del locale Procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GUP del Tribunale di Bari che, in accoglimento dell'istanza di sostituzione della misura cautelare di massimo rigore, aveva disposto l'applica- zione della misura meno afflittiva della detenzione domiciliare con dispositivo elet- tronico nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ha ripristinato la misura della custodia cautelare in carcere, con sospensione dell'esecutività del provvedimento ex art. 310 co. 3 cod. proc. pen.

Con l'ordinanza genetica resa in data 22/8/2019 il Gip del Tribunale di Bari ha disposto nei confronti del Nardino la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416bis co. 1, 2, 3, 4, 5, 8 cod. pen- -capo 104) e ad associazione dedita al traffico di stupefa- centi (art. 74 co. 1, 2, 3 e 4 Dpr. 309/90 capo 1), e per numerosi reati scopo, avuto riguardo al cd. clan dei Nardino, promosso e diretto da [OSCURATO:PERSONA] e Roberto, operante nell'area della provincia di [OSCURATO:PERSONA].

Si ritiene che l'imputato, quale referente dell'apicale [OSCURATO:PERSONA], abbia partecipato al "sistema" crimi- nale-affaristico creato dal clan per la gestione monopolistica del settore degli stu- pefacenti.

I reati associativi sono contestati come commessi dal giugno 2015 fino all'attualità.

Con sentenza del 19/10/2021, il GUP presso il Tribunale di Bari, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni otto di reclusione in relazione ai reati associativi e a cinque reati- fine ex art. 73 Dpr. 309/1990, oltre che per due capi di imputazione relativi all'avere detenuto e portato in luogo pubblico, anche mettendole a disposizione dell'associazione, una pistola calibro 38 special con relativo munizionamento e tre armi da guerra (tre kalashnikov).

Con sentenza del 28/11/2022, la Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado in merito alla partecipazione del Nardino ai delitti as- sociativi, limitandosi a ridurre la pena ad anni sei e mesi sei di reclusione.

Con ordinanza del 23/12/2021, il giudice di primo grado ha sostituito, su istanza del difensore e nonostante il parere contrario del P.M., la misura di mas- simo rigore con quella meno afflittiva della detenzione domiciliare con dispositivo elettronico.

Il giudice procedente ha attenuato il regime cautelare in favore dell'odierno ricorrente, ritenendo che, le esigenze cautelari relative al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. potessero essere superate dalla circostanza dell'effettivo allontana- mento fisico dell'imputato, unito al ruolo non apicale nella compagine associativa, dell'epoca dei fatti contestati e del percorso di risocializzazione documentato.Con l'appello cautelare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] accolto dal tribunale del riesame barese il PM con la prima censura ha eccepito la sussistenza del carattere ostativo del titolo di reato -tra l'altro contestato all'imputato- ex art. 416 bis cod. pen., con contestazione allo stesso del ruolo di partecipe e con la precisazione che si tratta di reato permanente sino all'attualità e, quindi, di natura aperta; donde, in linea con la giurisprudenza consolidata in materia, l'irrilevanza della problematica del c.d. tempo silente a fini cautelari; con la seconda censura ha eccepito l'impossibi- lità di prospettare la sostituzione con la misura degli arresti domiciliari, a fronte della previsione speciale di cui all'art. 275 co. 3 cod. proc. pen.

E ciò anche alla luce della giurisprudenza "più duttile" in materia di esigenze cautelari in relazione al delitto associativo di cui sopra; tanto più ove si abbia riguardo ad un caso, quale quello in esame, di c.d. mafie storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità, in relazione alle quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell'inda- gato dalla consorteria (il richiamo, tra le altre, era stato a Sez. 5 n. 36389/2019).

2. Ricorre il Nardino, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un unico motivo, cumulativo, il ricorrente lamenta violazione di legge sostanziale e processuale nonché mancanza o insufficienza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, oltre che moti- vazione apparente in punto di esigenze cautelari.

Ricordata ampia giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il ricorrente lamenta che il tribunale barese abbia riconosciuto l'esistenza di concreti e attuali esigenze di cautela fronteggiabili solo con l'applicazione della misura carceraria disattendendo le prospettazioni difensive di una serie di elementi che, anche alla luce del comportamento serbato dall'interessato dal momento applicativo della misura in corso degli arresti domiciliari in una regione diversa da quella di resi- denza, ovvero oltre un anno, deponessero per l'assoluta condivisibilità della deci- sione adottata il 23/12/2021 dal GUP di Bari.

Si contesta il provvedimento impugnato laddove ha ritenuto irrilevante il luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari, nella fattispecie in Frosi- none, in una città in una regione del tutto lontane e differenti dal luogo di residenza del prevenuto ([OSCURATO:PERSONA]) e, soprattutto, dal luogo di commissione dei reati ad- debitati e dall'operatività della contestata associazione ex articolo 416 bis cod. pen.

Si evidenzia che il trasferimento in altra zona territoriale è proprio un ele- mento che la giurisprudenza di legittimità (viene richiamata sul punto Sez. 2 n.7837/2021) ha ritenuto che vada valutato, unitamente all'apprezzabile lasso tem- porale decorso tra i fatti contestati e il giudizio di libertà, quale uno dei possibili dati volti a fornire la dimostrazione in modo obiettivo e concreto di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari per il reato di cui all'articolo 416 bis cod pen.

Si censura il provvedimento impugnato anche laddove ha ritenuto irrile- vante il percorso rieducativo seguito dall'imputato nel corso della sua detenzione presso il carcere di Prato, caratterizzata da una condotta encomiabile, dal conse- - guimento guimento di titolo scolastico, dallo svolgimento di attività iu stificandolo con un astratto giudizio di autonomia del giudizio cautelare rispetto al percorso di risocializzazione in ambiente carcerario.

L'ordinanza impugnata non sarebbe poi in grado di riferire alcun dato suc- cessivo al periodo in contestazione che sia sintomatico di una perdurante adesione del Nardino ad una logica malavitosa di tipo mafioso.

Altrettanto illogica e contraddittoria sarebbe la motivazione del provvedi- mento impugnato laddove prima afferma la necessità di valutare il grado di conti- guità dell'imputato con il suo contesto di riferimento e poi ritiene irrilevante il ruolo marginale dell'odierno ricorrente di mero partecipe dell'associazione.

Il difensore ricorrente riporta in proposito ampi stralci dei propri motivi dell'appello avverso la sentenza di condanna di primo grado per evidenziare come la quasi totalità dei reati fine contestati a [OSCURATO:PERSONA] rechino quale data di commissione un'epoca antecedente al Febbraio 2016.

Il ricorrente contesta andkl'ordinanza impugnata laddove sottolinea l'irri- levanza ai fini del superamento della presunzione di cui all'articolo 275 co. 3 cod. pen. del decorso del tempo rispetto ai fatti contestati con l'affermazione che si tratti di una mafia storica laddove, invece, emergerebbe chiaro dal giudizio che ha portato alla condanna dell'odierno ricorrente che si tratta di una nuova mafia.

Si sottolinea che a pagina 31 della sentenza di primo grado (di cui vengono allegati stralci) si legge che "nel caso di specie risulta dalla mole delle indagini che i reati associativi contestati concernono nuove formazioni nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]- vero".

Si sottolinea che il GUP di Bari ha chiaramente affermato come l'associa- zione contestata non si collochi in una posizione di continuità rispetto alla storica mafia foggiana per cui sarebbe applicabile al caso in esame l'indirizzo secondo cui il semplice decorso del tempo può rilevare ed essere sufficiente al superamento della presunzione cautelare allorquando, come nel caso che ci occupa, si tratti di mafie non storiche (il richiamo è a Sez. 2 n. 19922/2022).Si richiama il dictum di Sez. 2 n. 11112/2020 sottolineando che ci trove- remmo di fronte ad una situazione molto simile a quella del Nardìno, a carico del quale ci sono solo conversazioni risalenti al 2015.

Il ricorrente evidenzia di non essersi, infatti, limitato ad invocare la risa- lenza nel tempo della condotta contestatagli (invero, di per sé potenzialmente si- gnificativa soprattutto in un'associazione dì nuova formazione le ultime condotte valorizzate a carico del Nardino risalgono ad oltre sei anni fa), ma di avere chiesto, invece, di valutare la possibile incidenza di essa ai fini del venire meno di esigenze cautelari concrete ed attuali alla luce di plurimi altri elementi emergenti ex actis, ovvero: a. la non particolare gravità del contributo accreditatogli; b. l'opera riedu- cativa intrapresa; c. il trasferimento in una regione totalmente lontana e diversa dall'ambiente di operatività del sodalizio; d. il tempo decorso in vinculis, pari ad oltre tre anni e mezzo (il Nardino è ininterrottamente detenuto dal giugno 2019 ) a fronte di una condanna pari ad anni sei e mesi sei di reclusione (giusta sentenza della Corte di Appello di Bari dei 28/11/2022 che viene allegata al ricorso); e. i precedenti penali risalenti al lontanissimo anno 2012 in materia di stupefacenti e non specifici; f. la condotta regolare assunta in costanza di regime domiciliare esente da qualsivoglia elemento che sia indicativo di un perdurante contatto con l'associazione contestata.

Su ciò (e sull'epoca dei precedenti, così come sul periodo trascorso in vin- culis) ci si duole che il tribunale del riesame sia rimasto del tutto silente, essendosi limitato ad argomentare il mancato superamento della presunzione relativa de qua sulla base di considerazioni assolutamente generiche, per lo più fondate sull'id quod plerumque accidit, e comunque non individualizzate, illogiche, erronee ed in antitesi con altre chiare emergenze processuali In relazione alla questione del superamento della presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari per il reato associativo ex art. 416 bis cod. pen viene richiamato anche l'ulteriore orientamento di questa Corte di legittimità se- condo cui detto superamento è possibile non solo in caso di collaborazione dell'af- filiato con l'autorità giudiziaria ma anche allorquando emerga una situazione che dimostri, in modo obiettivo e concreto, il serio ed effettivo allontanamento dell'im- putato dal gruppo criminale;tela conseguenza é la mancanza di attualità delle esi- genze cautelari (vengono richiamate sul punto le sentenze 36661/2016 e 23012/201.

Il ricorrente conclude evidenziando un ulteriore vizio di motivazione sotto il profilo dell'insufficienza e della illogicità relazione alla ritenuta sussistenza da parte del tribunale della libertà del rischio di recidiva in relazione a precedenti che sono risalenti all'anno 2012.Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge.

Le parti, alla camera di consiglio partecipata, hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi proposti sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va riget- tato.

2. Ed invero, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, il tribunale barese dà atto di condividere il giudizio del PM in ordine alla mancanza di elementi in grado di giustificare la sostituzione della misura applicata, e, dunque, di ritenere che il GUP non si sia correttamente uniformato ai principi interpretativi elaborati da questa Corte di legittimità in relazione all'art. 275, co. 3, cod. proc. pen., che, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, continua a prevedere una doppia presunzione: "relativa"quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed 'l'assoluta" con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria.

Di talché, in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa ancora operativa (contesta- zione aperta), il giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis" ma deve soltanto apprezzare gli eventuali segnali di rescis- sione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali va applicata in via ob- bligatoria la misura della custodia in carcere (cfr. ex multis Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, Pergola, Rv. 275255; conf.

Sez. 2, n. 19283 del 3/02/2017, Cucciolo, Rv. 270062 Ne consegue che, in tema dì custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato del reato di associazione mafiosa, la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui all'art. 275, co. 3, cod. proc. pen. - può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicché, in assenza di elementi a favore, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussi- stenza o la permanenza delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 45840/2018).

E questa Corte di legittimità ha anche chiarito che vi è un più intenso obbligo di motivazione sul punto del giudice della cautela solo quando l'indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con altre misure (così questa Sez. 4, n. 21086 del 6.4.2018, Morabito, non mass., che richiama le conformi Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Scarfo, Rv. 25638801; Sez. 1, n.29530 del 27/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25663401).

La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato (cfr. Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, Rv. 273434) come, in tema di misure coercitive, quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esi- genze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contra- ria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza; ne deriva che, per giungere al superamento di tale presunzione, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento della situazione di dubbio.

3. Orbene, nella specie, pur dovendosi chiarire due passaggi motivazionali, che tuttavia non inficiano la tenuta complessiva del provvedimento oggi impu- gnato, il tribunale pugliese opera un buon governo dei sopra ricordati principi lad- dove ritiene motivatamente che non sussistano elementi per ritenere che il Nar- dino abbia rescisso i legami con l'associazione di cui fa parte, stante l'irrilevanza del percorso rieducativo-carcerario, del ruolo non apicale e dell'allontanamento fisico dal luogo di consumazione dei delitti associativi.

I punti da meglio specificare rispetto a quanto si legge nell'ordinanza im- pugnata, sono due.

Il primo è quello in cui il giudice del gravame della cautela scrive che "il luogo di esecuzione della misura cautelare non è affatto dirimente ai fini della valutazione di adeguatezza della stessa, posto che la distanza tra il domicilio dell'appellato ed il luogo di operatività del contesto associativo di appartenenza non è certo il frutto di una autonoma e spontanea scelta di 'prendere le distanze' dal gruppo criminale mafioso".

Il principio va chiarito nel senso che è certamente il soggetto sottoposto a cautela, in casi come quello che ci occupa, a scegliere di indicare per gli arresti domiciliari una località geograficamente distante dai luoghi rispetto ai quali gli è contestato di compiere reati.

Ma la distanza, che pure è valutabile, non è essa stessa prova, in assenza di altri elementi, di rescissione dei legami con l'ambiente criminoso, prova che, di fronte alle presunzioni di cui si è detto, incombe all'inte- ressato fornire. - Il giudice del gravame cautelare, inoltre -ed è qui il secondo punto da chia- rire- sembra sbarazzarsi un po' troppo velocemente delle argomentazioni difensive attinenti alla risocializzazione carceraria.

Si legge, infatti, nell'impugnata ordi- nanza che: "...inoltre, deve rimarcarsi la pacifica autonomia del giudizio cautelare rispetto al percorso di risocializzazione in ambiente carcerario, il quale ultimo non ha incidenza sulle valutazioni di ordine cautelare".

Si tratta, evidentemente, anche qui di rimarcare che tale affermazione va Aux («4c precisata nel senso che la risocializzazionèfiTon implica necessariamente una re- scissione dei legami con il sodalizio criminoso di cui si fa parte.

4. Chiariti i due aspetti di cui sopra, rimane una motivazione, seppur sin- tetica, del tutto logica e congrua nel ritenere, diversamente da quanto aveva opi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], non superata la presunzione di adeguatezza della sola misura carce- ra ria.

In relazione a quest'ultima, la norma -come correttamente ritengono i giu- dici baresi - non opera alcuna differenziazione in relazione al ruolo specificamente assunto in seno alla compagine associativa.

Corretto, perciò, appare il rilievo che, nel caso in esame, il ruolo non apicale del Nardino è elemento tutt'altro che dirimente solo che si ponga mente ai grado di cointeressenza con il clan di appartenenza, desumibile dall'aver rappresentato un punto di riferimento in veste di referente degli apicali Franco e Roberto.

Logico appare anche il rilievo che non possa incidere sul tema della cautela l'opzione per il rito abbreviato, elemento valorizzato dal GUP nel provvedimento sostitutivo e dal difensore nella memoria difensiva sottoposta ai giudici del gra- vame cautelare.

I giudici baresi evidenziano sul punto che tale contegno appare frutto di mera strategia difensiva, idoneo ad incidere, al più, in sede di giudizio di merito, non già a far ritenere attenuate le esigenze di tutela, considerato che la scelta non ha avuto ad oggetto elementi nuovi rispetto a quelli già evincibili limpidamente dalle indagini svolte.

Inoltre, nel provvedimento impugnato viene correttamente rimarcata la pacifica autonomia del giudizio cautelare rispetto al giudizio di merito ed alle scelte processuali dell'imputato.

I due giudizi -come si legge nel provvedimento impugnato- postulano re- quisiti e presupposti differenti, così come differenti ed autonome sono le valuta- zioni del giudice alla base di entrambi, sicché ciascuno segue il proprio corso, in- dipendentemente dall'altro; e ciò ha valenza anche in presenza, come nel caso di specie, di giudizio abbreviato, in quanto il rito alternativo può determinare una riduzione del quantum di pena eventualmente da infliggere, ma non ha incidenza sulle valutazioni di ordine cautelare.

5. Il tribunale barese ha anche motivatamente confutato l'ulteriore rilievo prospettato dalla difesa, secondo cui, a prescindere dalla gravità del reato, il pe- riodo di tempo trascorso in regime detentivo carcerario e domiciliare, ovvero all'in- circa tre anni, avrebbe determinato un allontanamento dell'indagato dalla cosca di appartenenza, sul rilievo, ancora una volta, della mancata dimostrazione della re- scissione dei rapporti dell'odierno ricorrente con la "cosca Nardino".

In proposito va rilevato che i reati associativi per i quali il Nardino è stato condannato in primo grado e secondo grado sono stati contestati come commessi nel 2015 e nel 2016, ma "in corso di consumazione all'attualità".

Né può dirsi assolto l'onere probatorio gravante sul Nardino in relazione al suo allontanamento dal sodalizio criminale con il semplice riferimento alla circostanza che molti asso- ciati sono stati sottoposti a misura cautelare in carcere.

Corretta in punto di diritto è anche il rilievo secondo cui nemmeno può assumere rilevanza l'ulteriore argomentazione difensiva della distanza temporale dei fatti in contestazione.

Conferente, in tal senso è la richiamata interpretazione secondo cui la pre- sunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, co. 3, cod. proc. pen. non è superata solo per effetto del decorso di un tempo consi- derevole tra l'emissione della misura e i fatti contestati qualora risultino accertate la consolidata esistenza dell'associazione, la pregressa partecipazione alla stessa dell'indagato e la sua perdurante adesione ai valori del sodalizio (Sez. 6, n. 19787 del 26/3/2019, Ricciarelli, Rv. 275681).

6. In ultimo, quanto al tema su cui molto si spende l'odierno ricorrente, che assume una differente valutabilità dell'attualità delle esigenze cautelari sul pre- supposto che egli farebbe parte di una-"mafia nuova", così come affermato nella stessa sentenza di condanna, va detto che sul punto il ricorso non soddisfa il prin- cipio dell'autosufficienza, in quanto vengono allegati solo stralci della sentenza richiamata, il che non consente di ricavarne la motivazione complessiva.

In ogni caso il tema appare ininfluente, in quanto come ha precisato un recente e condivisibile indirizzo giurisprudenziale in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, co. 3, cod. proc. pen. opera allo stesso modo anche con riferimento alle associazioni mafiose cd.

"nuove" e può essere, quindi, superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd.

"tempo silente" (ossia il de- corso di un tempo considerevole tra l'emissione della misura e i fatti contestati) può essere valutato solo in via residuale, facendo stretto riferimento alla natura non stabile dell'associazione e alla sua scarsa forza attrattiva e intimidatrice (cfr. Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Trombacca, Rv. 278569; Sez. 2, n. 7837 del 12/2/2021, Manzo, Rv. 280889). 9 \?? Immune dai denunciati vizi di legittimità appare, pertanto, la conclusione dei giudici del gravame cautelare che ha ritenuto sussistenti plurimi elementi ido- nei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare.

E che all'esito di quanto in prece- denza rilevato, alla stregua di un giudizio prognostico complessivo, ha ritenuto attuale il pericolo di recidiva, considerato il percorso criminale di primario rilievo del Nardino, la gravità dei fatti per i quali si procede, in relazione ai quali vige il sistema della doppia presunzione, l'evidente proclività al reato dell'odierno ricor- rente - mai scalfita dalle condanne in passato riportate che non hanno sortito alcun effetto deterrente - , e la mancata prova del recesso dal patto scellerato.

7. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Vanno operati gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. ese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG in persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata alla memoria in atti e ha concluso er l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore del ricorrente avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di FOGGIA che ha illustrato i motivi di ricorso e ha insistito per raccoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bari ha accolto l'appello del locale Procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal GUP del Tribunale di Bari che, in accoglimento dell'istanza di sostituzione della misura cautelare di massimo rigore, aveva disposto l'applica- zione della misura meno afflittiva della detenzione domiciliare con dispositivo elet- tronico nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e ha ripristinato la misura della custodia cautelare in carcere, con sospensione dell'esecutività del provvedimento ex art. 310 co. 3 cod. proc. pen. Con l'ordinanza genetica resa in data 22/8/2019 il Gip del Tribunale di Bari ha disposto nei confronti del Nardino la misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416bis co. 1, 2, 3, 4, 5, 8 cod. pen- -capo 104) e ad associazione dedita al traffico di stupefa- centi (art. 74 co. 1, 2, 3 e 4 Dpr. 309/90 capo 1), e per numerosi reati scopo, avuto riguardo al cd. clan dei Nardino, promosso e diretto da [OSCURATO:PERSONA] e Roberto, operante nell'area della provincia di [OSCURATO:PERSONA]. Si ritiene che l'imputato, quale referente dell'apicale [OSCURATO:PERSONA], abbia partecipato al "sistema" crimi- nale-affaristico creato dal clan per la gestione monopolistica del settore degli stu- pefacenti. I reati associativi sono contestati come commessi dal giugno 2015 fino all'attualità. Con sentenza del 19/10/2021, il GUP presso il Tribunale di Bari, all'esito del giudizio abbreviato, ha condannato l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni otto di reclusione in relazione ai reati associativi e a cinque reati- fine ex art. 73 Dpr. 309/1990, oltre che per due capi di imputazione relativi all'avere detenuto e portato in luogo pubblico, anche mettendole a disposizione dell'associazione, una pistola calibro 38 special con relativo munizionamento e tre armi da guerra (tre kalashnikov). Con sentenza del 28/11/2022, la Corte di Appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado in merito alla partecipazione del Nardino ai delitti as- sociativi, limitandosi a ridurre la pena ad anni sei e mesi sei di reclusione. Con ordinanza del 23/12/2021, il giudice di primo grado ha sostituito, su istanza del difensore e nonostante il parere contrario del P.M., la misura di mas- simo rigore con quella meno afflittiva della detenzione domiciliare con dispositivo elettronico. Il giudice procedente ha attenuato il regime cautelare in favore dell'odierno ricorrente, ritenendo che, le esigenze cautelari relative al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. potessero essere superate dalla circostanza dell'effettivo allontana- mento fisico dell'imputato, unito al ruolo non apicale nella compagine associativa, dell'epoca dei fatti contestati e del percorso di risocializzazione documentato.Con l'appello cautelare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] accolto dal tribunale del riesame barese il PM con la prima censura ha eccepito la sussistenza del carattere ostativo del titolo di reato -tra l'altro contestato all'imputato- ex art. 416 bis cod. pen., con contestazione allo stesso del ruolo di partecipe e con la precisazione che si tratta di reato permanente sino all'attualità e, quindi, di natura aperta; donde, in linea con la giurisprudenza consolidata in materia, l'irrilevanza della problematica del c.d. tempo silente a fini cautelari; con la seconda censura ha eccepito l'impossibi- lità di prospettare la sostituzione con la misura degli arresti domiciliari, a fronte della previsione speciale di cui all'art. 275 co. 3 cod. proc. pen. E ciò anche alla luce della giurisprudenza "più duttile" in materia di esigenze cautelari in relazione al delitto associativo di cui sopra; tanto più ove si abbia riguardo ad un caso, quale quello in esame, di c.d. mafie storiche o comunque caratterizzate da particolare stabilità, in relazione alle quali è necessaria la dimostrazione del recesso dell'inda- gato dalla consorteria (il richiamo, tra le altre, era stato a Sez. 5 n. 36389/2019). 2. Ricorre il Nardino, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, co 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un unico motivo, cumulativo, il ricorrente lamenta violazione di legge sostanziale e processuale nonché mancanza o insufficienza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, oltre che moti- vazione apparente in punto di esigenze cautelari. Ricordata ampia giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il ricorrente lamenta che il tribunale barese abbia riconosciuto l'esistenza di concreti e attuali esigenze di cautela fronteggiabili solo con l'applicazione della misura carceraria disattendendo le prospettazioni difensive di una serie di elementi che, anche alla luce del comportamento serbato dall'interessato dal momento applicativo della misura in corso degli arresti domiciliari in una regione diversa da quella di resi- denza, ovvero oltre un anno, deponessero per l'assoluta condivisibilità della deci- sione adottata il 23/12/2021 dal GUP di Bari. Si contesta il provvedimento impugnato laddove ha ritenuto irrilevante il luogo di esecuzione della misura degli arresti domiciliari, nella fattispecie in Frosi- none, in una città in una regione del tutto lontane e differenti dal luogo di residenza del prevenuto ([OSCURATO:PERSONA]) e, soprattutto, dal luogo di commissione dei reati ad- debitati e dall'operatività della contestata associazione ex articolo 416 bis cod. pen. Si evidenzia che il trasferimento in altra zona territoriale è proprio un ele- mento che la giurisprudenza di legittimità (viene richiamata sul punto Sez. 2 n.7837/2021) ha ritenuto che vada valutato, unitamente all'apprezzabile lasso tem- porale decorso tra i fatti contestati e il giudizio di libertà, quale uno dei possibili dati volti a fornire la dimostrazione in modo obiettivo e concreto di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari per il reato di cui all'articolo 416 bis cod pen. Si censura il provvedimento impugnato anche laddove ha ritenuto irrile- vante il percorso rieducativo seguito dall'imputato nel corso della sua detenzione presso il carcere di Prato, caratterizzata da una condotta encomiabile, dal conse- - guimento guimento di titolo scolastico, dallo svolgimento di attività iu stificandolo con un astratto giudizio di autonomia del giudizio cautelare rispetto al percorso di risocializzazione in ambiente carcerario. L'ordinanza impugnata non sarebbe poi in grado di riferire alcun dato suc- cessivo al periodo in contestazione che sia sintomatico di una perdurante adesione del Nardino ad una logica malavitosa di tipo mafioso. Altrettanto illogica e contraddittoria sarebbe la motivazione del provvedi- mento impugnato laddove prima afferma la necessità di valutare il grado di conti- guità dell'imputato con il suo contesto di riferimento e poi ritiene irrilevante il ruolo marginale dell'odierno ricorrente di mero partecipe dell'associazione. Il difensore ricorrente riporta in proposito ampi stralci dei propri motivi dell'appello avverso la sentenza di condanna di primo grado per evidenziare come la quasi totalità dei reati fine contestati a [OSCURATO:PERSONA] rechino quale data di commissione un'epoca antecedente al Febbraio 2016. Il ricorrente contesta andkl'ordinanza impugnata laddove sottolinea l'irri- levanza ai fini del superamento della presunzione di cui all'articolo 275 co. 3 cod. pen. del decorso del tempo rispetto ai fatti contestati con l'affermazione che si tratti di una mafia storica laddove, invece, emergerebbe chiaro dal giudizio che ha portato alla condanna dell'odierno ricorrente che si tratta di una nuova mafia. Si sottolinea che a pagina 31 della sentenza di primo grado (di cui vengono allegati stralci) si legge che "nel caso di specie risulta dalla mole delle indagini che i reati associativi contestati concernono nuove formazioni nel territorio di [OSCURATO:PERSONA]- vero". Si sottolinea che il GUP di Bari ha chiaramente affermato come l'associa- zione contestata non si collochi in una posizione di continuità rispetto alla storica mafia foggiana per cui sarebbe applicabile al caso in esame l'indirizzo secondo cui il semplice decorso del tempo può rilevare ed essere sufficiente al superamento della presunzione cautelare allorquando, come nel caso che ci occupa, si tratti di mafie non storiche (il richiamo è a Sez. 2 n. 19922/2022).Si richiama il dictum di Sez. 2 n. 11112/2020 sottolineando che ci trove- remmo di fronte ad una situazione molto simile a quella del Nardìno, a carico del quale ci sono solo conversazioni risalenti al 2015. Il ricorrente evidenzia di non essersi, infatti, limitato ad invocare la risa- lenza nel tempo della condotta contestatagli (invero, di per sé potenzialmente si- gnificativa soprattutto in un'associazione dì nuova formazione le ultime condotte valorizzate a carico del Nardino risalgono ad oltre sei anni fa), ma di avere chiesto, invece, di valutare la possibile incidenza di essa ai fini del venire meno di esigenze cautelari concrete ed attuali alla luce di plurimi altri elementi emergenti ex actis, ovvero: a. la non particolare gravità del contributo accreditatogli; b. l'opera riedu- cativa intrapresa; c. il trasferimento in una regione totalmente lontana e diversa dall'ambiente di operatività del sodalizio; d. il tempo decorso in vinculis, pari ad oltre tre anni e mezzo (il Nardino è ininterrottamente detenuto dal giugno 2019 ) a fronte di una condanna pari ad anni sei e mesi sei di reclusione (giusta sentenza della Corte di Appello di Bari dei 28/11/2022 che viene allegata al ricorso); e. i precedenti penali risalenti al lontanissimo anno 2012 in materia di stupefacenti e non specifici; f. la condotta regolare assunta in costanza di regime domiciliare esente da qualsivoglia elemento che sia indicativo di un perdurante contatto con l'associazione contestata. Su ciò (e sull'epoca dei precedenti, così come sul periodo trascorso in vin- culis) ci si duole che il tribunale del riesame sia rimasto del tutto silente, essendosi limitato ad argomentare il mancato superamento della presunzione relativa de qua sulla base di considerazioni assolutamente generiche, per lo più fondate sull'id quod plerumque accidit, e comunque non individualizzate, illogiche, erronee ed in antitesi con altre chiare emergenze processuali In relazione alla questione del superamento della presunzione relativa di sussistenza di esigenze cautelari per il reato associativo ex art. 416 bis cod. pen viene richiamato anche l'ulteriore orientamento di questa Corte di legittimità se- condo cui detto superamento è possibile non solo in caso di collaborazione dell'af- filiato con l'autorità giudiziaria ma anche allorquando emerga una situazione che dimostri, in modo obiettivo e concreto, il serio ed effettivo allontanamento dell'im- putato dal gruppo criminale;tela conseguenza é la mancanza di attualità delle esi- genze cautelari (vengono richiamate sul punto le sentenze 36661/2016 e 23012/201. Il ricorrente conclude evidenziando un ulteriore vizio di motivazione sotto il profilo dell'insufficienza e della illogicità relazione alla ritenuta sussistenza da parte del tribunale della libertà del rischio di recidiva in relazione a precedenti che sono risalenti all'anno 2012.Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. Le parti, alla camera di consiglio partecipata, hanno reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi proposti sono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va riget- tato. 2. Ed invero, con motivazione priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto, il tribunale barese dà atto di condividere il giudizio del PM in ordine alla mancanza di elementi in grado di giustificare la sostituzione della misura applicata, e, dunque, di ritenere che il GUP non si sia correttamente uniformato ai principi interpretativi elaborati da questa Corte di legittimità in relazione all'art. 275, co. 3, cod. proc. pen., che, anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge n. 47 del 2015, continua a prevedere una doppia presunzione: "relativa"quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari ed 'l'assoluta" con riguardo all'adeguatezza della misura carceraria. Di talché, in presenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di partecipazione ad un'associazione mafiosa ancora operativa (contesta- zione aperta), il giudice non ha l'obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei "pericula libertatis" ma deve soltanto apprezzare gli eventuali segnali di rescis- sione del legame del soggetto con il sodalizio criminale tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione, in mancanza dei quali va applicata in via ob- bligatoria la misura della custodia in carcere (cfr. ex multis Sez. 5, n. 51742 del 13/06/2018, Pergola, Rv. 275255; conf. Sez. 2, n. 19283 del 3/02/2017, Cucciolo, Rv. 270062 Ne consegue che, in tema dì custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di indagato del reato di associazione mafiosa, la presunzione relativa di pericolosità sociale, di cui all'art. 275, co. 3, cod. proc. pen. - può essere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata) emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicché, in assenza di elementi a favore, sul giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussi- stenza o la permanenza delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 45840/2018). E questa Corte di legittimità ha anche chiarito che vi è un più intenso obbligo di motivazione sul punto del giudice della cautela solo quando l'indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l'insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con altre misure (così questa Sez. 4, n. 21086 del 6.4.2018, Morabito, non mass., che richiama le conformi Sez. 1, n. 30734 del 09/01/2013, Scarfo, Rv. 25638801; Sez. 1, n.29530 del 27/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 25663401). La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato (cfr. Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, Rv. 273434) come, in tema di misure coercitive, quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione relativa di sussistenza delle esi- genze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria, ai fini della prova contra- ria, occorrono elementi idonei ad escludere la sussistenza di ragionevoli dubbi posto che la presunzione detta un criterio da applicarsi proprio in caso di incertezza; ne deriva che, per giungere al superamento di tale presunzione, il tempo trascorso tra i fatti per cui si procede e l'esecuzione della misura, pur valutabile, deve essere tale da consentire il superamento della situazione di dubbio. 3. Orbene, nella specie, pur dovendosi chiarire due passaggi motivazionali, che tuttavia non inficiano la tenuta complessiva del provvedimento oggi impu- gnato, il tribunale pugliese opera un buon governo dei sopra ricordati principi lad- dove ritiene motivatamente che non sussistano elementi per ritenere che il Nar- dino abbia rescisso i legami con l'associazione di cui fa parte, stante l'irrilevanza del percorso rieducativo-carcerario, del ruolo non apicale e dell'allontanamento fisico dal luogo di consumazione dei delitti associativi. I punti da meglio specificare rispetto a quanto si legge nell'ordinanza im- pugnata, sono due. Il primo è quello in cui il giudice del gravame della cautela scrive che "il luogo di esecuzione della misura cautelare non è affatto dirimente ai fini della valutazione di adeguatezza della stessa, posto che la distanza tra il domicilio dell'appellato ed il luogo di operatività del contesto associativo di appartenenza non è certo il frutto di una autonoma e spontanea scelta di 'prendere le distanze' dal gruppo criminale mafioso". Il principio va chiarito nel senso che è certamente il soggetto sottoposto a cautela, in casi come quello che ci occupa, a scegliere di indicare per gli arresti domiciliari una località geograficamente distante dai luoghi rispetto ai quali gli è contestato di compiere reati. Ma la distanza, che pure è valutabile, non è essa stessa prova, in assenza di altri elementi, di rescissione dei legami con l'ambiente criminoso, prova che, di fronte alle presunzioni di cui si è detto, incombe all'inte- ressato fornire. - Il giudice del gravame cautelare, inoltre -ed è qui il secondo punto da chia- rire- sembra sbarazzarsi un po' troppo velocemente delle argomentazioni difensive attinenti alla risocializzazione carceraria. Si legge, infatti, nell'impugnata ordi- nanza che: "...inoltre, deve rimarcarsi la pacifica autonomia del giudizio cautelare rispetto al percorso di risocializzazione in ambiente carcerario, il quale ultimo non ha incidenza sulle valutazioni di ordine cautelare". Si tratta, evidentemente, anche qui di rimarcare che tale affermazione va Aux («4c precisata nel senso che la risocializzazionèfiTon implica necessariamente una re- scissione dei legami con il sodalizio criminoso di cui si fa parte. 4. Chiariti i due aspetti di cui sopra, rimane una motivazione, seppur sin- tetica, del tutto logica e congrua nel ritenere, diversamente da quanto aveva opi- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], non superata la presunzione di adeguatezza della sola misura carce- ra ria. In relazione a quest'ultima, la norma -come correttamente ritengono i giu- dici baresi - non opera alcuna differenziazione in relazione al ruolo specificamente assunto in seno alla compagine associativa. Corretto, perciò, appare il rilievo che, nel caso in esame, il ruolo non apicale del Nardino è elemento tutt'altro che dirimente solo che si ponga mente ai grado di cointeressenza con il clan di appartenenza, desumibile dall'aver rappresentato un punto di riferimento in veste di referente degli apicali Franco e Roberto. Logico appare anche il rilievo che non possa incidere sul tema della cautela l'opzione per il rito abbreviato, elemento valorizzato dal GUP nel provvedimento sostitutivo e dal difensore nella memoria difensiva sottoposta ai giudici del gra- vame cautelare. I giudici baresi evidenziano sul punto che tale contegno appare frutto di mera strategia difensiva, idoneo ad incidere, al più, in sede di giudizio di merito, non già a far ritenere attenuate le esigenze di tutela, considerato che la scelta non ha avuto ad oggetto elementi nuovi rispetto a quelli già evincibili limpidamente dalle indagini svolte. Inoltre, nel provvedimento impugnato viene correttamente rimarcata la pacifica autonomia del giudizio cautelare rispetto al giudizio di merito ed alle scelte processuali dell'imputato. I due giudizi -come si legge nel provvedimento impugnato- postulano re- quisiti e presupposti differenti, così come differenti ed autonome sono le valuta- zioni del giudice alla base di entrambi, sicché ciascuno segue il proprio corso, in- dipendentemente dall'altro; e ciò ha valenza anche in presenza, come nel caso di specie, di giudizio abbreviato, in quanto il rito alternativo può determinare una riduzione del quantum di pena eventualmente da infliggere, ma non ha incidenza sulle valutazioni di ordine cautelare. 5. Il tribunale barese ha anche motivatamente confutato l'ulteriore rilievo prospettato dalla difesa, secondo cui, a prescindere dalla gravità del reato, il pe- riodo di tempo trascorso in regime detentivo carcerario e domiciliare, ovvero all'in- circa tre anni, avrebbe determinato un allontanamento dell'indagato dalla cosca di appartenenza, sul rilievo, ancora una volta, della mancata dimostrazione della re- scissione dei rapporti dell'odierno ricorrente con la "cosca Nardino". In proposito va rilevato che i reati associativi per i quali il Nardino è stato condannato in primo grado e secondo grado sono stati contestati come commessi nel 2015 e nel 2016, ma "in corso di consumazione all'attualità". Né può dirsi assolto l'onere probatorio gravante sul Nardino in relazione al suo allontanamento dal sodalizio criminale con il semplice riferimento alla circostanza che molti asso- ciati sono stati sottoposti a misura cautelare in carcere. Corretta in punto di diritto è anche il rilievo secondo cui nemmeno può assumere rilevanza l'ulteriore argomentazione difensiva della distanza temporale dei fatti in contestazione. Conferente, in tal senso è la richiamata interpretazione secondo cui la pre- sunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, co. 3, cod. proc. pen. non è superata solo per effetto del decorso di un tempo consi- derevole tra l'emissione della misura e i fatti contestati qualora risultino accertate la consolidata esistenza dell'associazione, la pregressa partecipazione alla stessa dell'indagato e la sua perdurante adesione ai valori del sodalizio (Sez. 6, n. 19787 del 26/3/2019, Ricciarelli, Rv. 275681). 6. In ultimo, quanto al tema su cui molto si spende l'odierno ricorrente, che assume una differente valutabilità dell'attualità delle esigenze cautelari sul pre- supposto che egli farebbe parte di una-"mafia nuova", così come affermato nella stessa sentenza di condanna, va detto che sul punto il ricorso non soddisfa il prin- cipio dell'autosufficienza, in quanto vengono allegati solo stralci della sentenza richiamata, il che non consente di ricavarne la motivazione complessiva. In ogni caso il tema appare ininfluente, in quanto come ha precisato un recente e condivisibile indirizzo giurisprudenziale in tema di custodia cautelare in carcere disposta per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, co. 3, cod. proc. pen. opera allo stesso modo anche con riferimento alle associazioni mafiose cd. "nuove" e può essere, quindi, superata solo con il recesso dell'indagato dall'associazione o con l'esaurimento dell'attività associativa, mentre il cd. "tempo silente" (ossia il de- corso di un tempo considerevole tra l'emissione della misura e i fatti contestati) può essere valutato solo in via residuale, facendo stretto riferimento alla natura non stabile dell'associazione e alla sua scarsa forza attrattiva e intimidatrice (cfr. Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Trombacca, Rv. 278569; Sez. 2, n. 7837 del 12/2/2021, Manzo, Rv. 280889). 9 \?? Immune dai denunciati vizi di legittimità appare, pertanto, la conclusione dei giudici del gravame cautelare che ha ritenuto sussistenti plurimi elementi ido- nei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. E che all'esito di quanto in prece- denza rilevato, alla stregua di un giudizio prognostico complessivo, ha ritenuto attuale il pericolo di recidiva, considerato il percorso criminale di primario rilievo del Nardino, la gravità dei fatti per i quali si procede, in relazione ai quali vige il sistema della doppia presunzione, l'evidente proclività al reato dell'odierno ricor- rente - mai scalfita dalle condanne in passato riportate che non hanno sortito alcun effetto deterrente - , e la mancata prova del recesso dal patto scellerato. 7. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. Vanno operati gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. ese
Sentenza Cassazione n. 23746/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris