CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2025
Cassazione n. 24066/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui agli artt. 624-648 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato, valutando come intrinsecamente ed estrinsecamente attendibile il riconoscimento dell'imputato effettuato dagli operatori di p.g. attraverso telecamere situate nei pressi della zona dove sono stati commessi i suddetti reati, sulla scorta della considerazione che l'odierno ricorrente fosse conosciuto alle forze dell'ordine in virtù del suo passato criminale; tale riconoscimento, documentato nelle annotazioni di servizio redatte nella fase delle indagini preliminari, risulta pienamente acquisibile in dibattimento per consenso dell'imputato ex art. 493 cod. proc. pen. e dotato, ad avviso del giudizio dei giudici di merito non sindacabile in questa sede, di un coefficiente di attendibilità tale da fondare il giudizio di colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] /stensore ir