CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29317/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 6 ottobre 2022, la Corte di assise di appello di- Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] volta, per quanto qui di interesse, al riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con quattro sentenze di condanna indicate nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 247/2022 SIEP del 10 aprile 2022, già unificate in continuazione, e tra cui vi è anche una condanna per il reato dell'art. 416-bis cod. peri., e i fatti di cui alla sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catania, in data 24 luglio 2020, irrevocabile il 2 marzo 2022, di condanna per il delitto di omicidio aggravato ex art. 7 d.l. 152 del 1991 e di porto illegale di arma da sparo, commessi in Catania il 29 aprile 2004. Il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che l'omicidio giudicato con quest'ultima sentenza, realizzato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], non possa essere stato oggetto di programmazione, neppure nelle sue linee essenziali, dal sodalizio di appartenenza di Guglielmino perché dettato da ragioni contingenti, in quanto il movente del delitto era riconducibile al conflitto tra due gruppi mafiosi, dovuto agli interessi economici derivanti dalla realizzazione di un centro commerciale ed alla asserita necessità di vendicare l'agguato subito da [OSCURATO:PERSONA], appartenente ai vertici del clan Santapaola. Così stando le cose, la realizzazione dell'omicidio non poteva rientrare nel programma criminoso iniziale dell'organizzazione mafiosa. 2. Guglielmino, con atto del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 81 cod. pen. In esso sostiene che il giudice dell'esecuzione ha errato nel ritenere che il reato di omicidio non possa essere messo in continuazione con i fatti di cui alle altre sentenze di condanna, poiché tale delitto rientra a pieno titolo tra quelli che l'organizzazione mafiosa si era programmata di realizzare, in quanto funzionale alla sua esistenza. A sostegno del proprio assunto, il ricorrente adduce che Guglielmino aveva assunto, all'interno dell'associazione, il ruolo di killer per commettere una pluralità di omicidi. 3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). La questione posta nel presente giudizio attiene, in particolare, al riconoscimento della continuazione tra reato associativo e reati-fine. Si tratta di tema su cui ormai la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nel senso di ritenere ipotizzabile la continuazione a condizione che il giudice verifichi puntualmente che i reati-fine siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, dep. 2018, Rv. 271984). Il giudice dell'esecuzione ha fatto applicazione di tali principi ed ha ritenuto che l'omicidio oggetto della sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 24 luglio 2020 non potesse essere programmato al momento di ingresso del sodalizio, in quanto originato da ragioni contingenti ed estemporanee. Il ricorrente pretende di scalfire la logicità di questo ragionamento sostenendo che il reato era funzionale all'esistenza dell'organizzazione e che il ricorrente si era prefigurato già all'ingresso nell'associazione la possibilità di dover commettere omicidi. Ma il primo argomento è in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che, come detto, ritiene che la circostanza che un delitto possa essere commesso all'interno del programma di un'associazione criminale non comporta necessariamente la esistenza di un medesimo disegno criminoso con la partecipazione alla stessa. Ed il secondo argomento restringe troppo i contorni della volizione unitaria che deve reggere la continuazione, atteso che i reati oggetti di unico disegno criminoso devono essere programmati "almeno nelle loro linee essenziali" (cfr. sentenza Gargiulo citata), ed il mero titolo di reato non è sufficiente per delineare un crimine nelle sue linee essenziali. Pertanto, non ogni omicidio deliberato nell'ambito del sodalizio criminoso è automaticamente riconducibile al programma criminoso ed eventualmente suscettibile di essere considerato avvinto dal nesso della continuazione con il reato associativo, dovendosi al contrario ritenere legittimo che un tale nesso venga escluso quando l'omicidio presenti il carattere dell'estemporaneità, in quanto determinato da ritenute esigenze contingenti (Sez. 5, n. 23370 del 14/05/2008, Pagliara, Rv. 240489). In definitiva, il ricorso è infondato. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così