CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 47025/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza appellata pronunciata da Tribunale di Trani ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 187 comma 1, 1 bis, 1 quater cod. strada (commesso il 8.05.2016). 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con articolato motivo, la nullità del provvedimento impugnato, per violazione della legge processuale e per non avere considerato l'evidenza della prova per l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. In particolare, sostiene che dagli atti processuali nessuna certezza sussiste in relazione alla concreta alterazione psicofisica determinata dall'assunzione delle sostanze stupefacenti . Lamenta che con motivazione carente è stata disposta la trasmissione della sentenza al prefetto per la revoca della patente nonostante non vi sia stato l'accertamento della responsabilità penale e soprattutto che sia stato provocato un incidente stradale. La revoca della patente era un motivo di appello che doveva essere valutato e approfondito. 3. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. 3.1. Il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto con conclusioni scritte l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1.Si deve qui ribadire l'insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui, nell'ipotesi di sentenza d'appello pronunciata "de plano" in violazione del contradditorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullità assoluta ed insanabile della sentenza, sempreché non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 28954 del 27/04/2017 Ud. (dep. 09/06/2017 ) Rv. 269810 - 01 Ne deriva che, se è vero che la Corte di legittimità può pronunciare, anche d'ufficio, la formula di merito di cui al comma 2 dell'art. 129 rispetto a quella di estinzione del reato applicata dal giudice di primo o di secondo grado, secondo lo schema decisorio dell'annullamento senza rinvio, ex art. 620 comma 1, lett. I), cod. proc. pen., è anche vero che ciò richiede la condizione che l'evidenza della prova risulti dalla motivazione della sentenza impugnata e dagli atti del processo, specificamente indicati nei motivi di gravame, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. - come novellato dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46 - in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione. In pratica, gli elementi da cui poter evincere l'inesistenza del fatto, la irrilevanza penale di esso o la non commissione dello stesso da parte dell'imputato, devono emergere dagli atti in modo assolutamente non contestabile, con la conseguenza che la valutazione richiesta alla Cassazione attiene più al concetto di "constatazione" che non a quello di "apprezzamento", senza che possa assumere rilievo la mera contraddittorietà o insufficienza della prova, che richiede, invece, un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (Sez. U, Tettamanti, cit. Rv. 244274, specificamente richiamata da S.U. n. 28954/2017). Tale condizione non ricorre nel caso di specie, in cui, peraltro, gli argomenti difensivi proposti, tutti implicanti valutazioni di merito nella ricostruzione del fatto, e che fanno riferimento alla mancanza di indici sintomatici dello stato di alterazione evidenziata dall'esame del teste [OSCURATO:PERSONA] e dalla lettura del modulo di accertamenti urgenti che non recava contrassegnata le caselle corrispondenti ai singoli indici- sono manifestamente destituiti di fondamento. 4.2. Va ribadito quanto ai restanti motivi che la estinzione di tale reato per prescrizione, preclude l'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie da parte del Giudice penale. Infatti, il codice della strada subordina l'applicazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del reato" (la revoca) e "con la sentenza di condanna" (la confisca).(Tale principio trova altresì conferma nel comma secondo dell'art. 221 del codice della strada che, nell'ipotesi di definizione del processo penale per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità, stabilisce espressamente la cessazione della competenza del giudice penale in ordine alla applicazione della sanzione amministrativa, che verrà poi applicata dal Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo Codice della strada; cfr Sez. 4, n. 43003 del 17/09/2015 Ud. (dep. 26/10/2015 ) Rv. 264752 - 01 Cass. pen.Sez. IV, n. 34293 del 16.3.2004, Rv. 229384; conforme a Cass. pen. Sez. IV, n. 39878de1 20.1.2012, Rv. 254958. Correttamente quindi il Giudice di appello ha disposto la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Bari per quanto di competenza in ordine alla revoca della patente, 3 i 5.Ne consegue che il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tre