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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24864/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 10928/25 Capizzo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato per inidoneità della condotta consistita in mera resistenza c.d. passiva, è generico poiché si non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. in particolare p. 2 là dove si fa riferimento alla condotta posta in essere dal ricorrente e al pericolo che la stessa ha creato); Ritenuto che, altresì, il secondo motivo dedotto con il ricorso, con cui si censura la violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, esula dalla valutazione di legittimità perché i giudici di merito hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 2 là dove la Corte rappresenta la carenza di elementi positivi idonei a giustificare il riconoscimento di tali circostanze); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 10928/25 Capizzo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato per inidoneità della condotta consistita in mera resistenza c.d. passiva, è generico poiché si non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. in particolare p. 2 là dove si fa riferimento alla condotta posta in essere dal ricorrente e al pericolo che la stessa ha creato); Ritenuto che, altresì, il secondo motivo dedotto con il ricorso, con cui si censura la violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, esula dalla valutazione di legittimità perché i giudici di merito hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale (cfr. pag. 2 là dove la Corte rappresenta la carenza di elementi positivi idonei a giustificare il riconoscimento di tali circostanze); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 24864/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris