Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2022/2024
ECLI:EU:T:2024:433
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0742_INF
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 3 luglio 2024 –
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio
(causa T‑742/22)
«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative alle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche Mantenimento del nominativo del ricorrente nell’elenco – Nozione di “imprenditori di spicco” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Eccezione d’illegalità – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità»
1.
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atto informale – Inclusione – Lettera di una istituzione dell’Unione – Atto meramente informativo – Esclusione
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 41)
2.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Portata
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/811 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571, 2023/806 e 2023/1765]
(v. punto 64)
3.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria
[Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/811, (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571, 2023/806 e 2023/1765]
(v. punti 65, 66, 77, 78, 81)
4.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio di proporzionalità – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche
[Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329, artt. 1, § 1, e), e 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/330, art. 3, § 1, g)]
(v. punti 91‑96, 99, 100, 102, 106‑112)
5.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche
[Art. 21, § 2, c), TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, artt. 1, § 1, e), e 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2023/1089, art. 3, § 1, g)]
(v. punti 117‑120, 125‑127, 129)
6.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione –Imprenditori importanti per via delle loro funzioni o delle loro attività nel settore economico di cui trattasi
[Art. 21, § 2, c), TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, artt. 1, § 1, e), e 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2023/1089, art. 3, § 1, g)]
(v. punti 121‑125)
7.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Assenza
[Art. 21, § 2, c), TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/811; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/806]
(v. punti 134‑137, 147, 156, 170, 179)
8.
Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; art. 275 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/811; regolamenti del Consiglio 269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/806]
(v. punti 138, 139, 150)
9.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di imprenditore di spicco – Detenzione del 48% delle azioni di una società operante in un settore economico che fornisce una notevole fonte di reddito al governo di cui trattasi – Inclusione
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/811, artt. 1, § 1, e), e 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2023/571 e 2023/811, art. 3, § 1, g)]
(v. punti 142, 143, 145, 157, 158, 160)
10.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito – Settore dei fertilizzanti – Inclusione
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/811, artt. 1, § 1, e), e 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/330, 2023/571 e 2023/811, art. 3, § 1, g)]
(v. punti 144, 163, 165‑169)
11.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di notevole fonte di reddito – Valutazione – Contributo fiscale diretto e indiretto del settore di cui trattasi al bilancio dello Stato
[Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/811, artt. 1, § 1, e), e 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/330, 2023/571 e 2023/811, art. 3, § 1, g)]
(v. punti 173‑176)
12.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozioni – Errore di valutazione – Assenza
[Decisioni del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094 e (PESC) 2023/1767, artt. 1, § 1, e), e 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2023/1089 e 2023/1765, art. 3, § 1, g)]
(punti 189‑192)
13.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Ammissibilità – Presupposti
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC; regolamento del Consiglio n. 269/2014)
(v. punti 199‑202)
14.
Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC; regolamento del Consiglio n. 269/2014)
(v. punti 204-209, 212-216)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle del Consiglio dell’Unione europea.
3)
La Repubblica di Lettonia si farà carico delle proprie spese.