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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2022/2024

ECLI:EU:T:2024:433
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0742_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 3 luglio 2024 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑742/22) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative alle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche Mantenimento del nominativo del ricorrente nell’elenco – Nozione di “imprenditori di spicco” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Eccezione d’illegalità – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità»

1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atto informale – Inclusione – Lettera di una istituzione dell’Unione – Atto meramente informativo – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punto 41)

2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Portata [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/811 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571, 2023/806 e 2023/1765] (v. punto 64)

3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/811, (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571, 2023/806 e 2023/1765] (v. punti 65, 66, 77, 78, 81)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio di proporzionalità – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329, artt. 1, § 1, e), e 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/330, art. 3, § 1, g)] (v. punti 91‑96, 99, 100, 102, 106‑112)

5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Art. 21, § 2, c), TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, artt. 1, § 1, e), e 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2023/1089, art. 3, § 1, g)] (v. punti 117‑120, 125‑127, 129)

6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione –Imprenditori importanti per via delle loro funzioni o delle loro attività nel settore economico di cui trattasi [Art. 21, § 2, c), TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, artt. 1, § 1, e), e 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2023/1089, art. 3, § 1, g)] (v. punti 121‑125)

7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Assenza [Art. 21, § 2, c), TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/811; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/806] (v. punti 134‑137, 147, 156, 170, 179)

8. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; art. 275 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/811; regolamenti del Consiglio 269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/806] (v. punti 138, 139, 150)

9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di imprenditore di spicco – Detenzione del 48% delle azioni di una società operante in un settore economico che fornisce una notevole fonte di reddito al governo di cui trattasi – Inclusione [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/811, artt. 1, § 1, e), e 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2023/571 e 2023/811, art. 3, § 1, g)] (v. punti 142, 143, 145, 157, 158, 160)

10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito – Settore dei fertilizzanti – Inclusione [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/811, artt. 1, § 1, e), e 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/330, 2023/571 e 2023/811, art. 3, § 1, g)] (v. punti 144, 163, 165‑169)

11. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di notevole fonte di reddito – Valutazione – Contributo fiscale diretto e indiretto del settore di cui trattasi al bilancio dello Stato [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/811, artt. 1, § 1, e), e 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/330, 2023/571 e 2023/811, art. 3, § 1, g)] (v. punti 173‑176)

12. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozioni – Errore di valutazione – Assenza [Decisioni del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094 e (PESC) 2023/1767, artt. 1, § 1, e), e 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2023/1089 e 2023/1765, art. 3, § 1, g)] (punti 189‑192)

13. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Ammissibilità – Presupposti (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC; regolamento del Consiglio n. 269/2014) (v. punti 199‑202)

14. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC; regolamento del Consiglio n. 269/2014) (v. punti 204-209, 212-216) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle del Consiglio dell’Unione europea. 3) La Repubblica di Lettonia si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0742_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 3 luglio 2024 – [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (causa T‑742/22) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative alle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche Mantenimento del nominativo del ricorrente nell’elenco – Nozione di “imprenditori di spicco” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Eccezione d’illegalità – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Proporzionalità» 1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atto informale – Inclusione – Lettera di una istituzione dell’Unione – Atto meramente informativo – Esclusione (Art. 263 TFUE) (v. punto 41) 2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di comunicare le ragioni individuali e specifiche che giustificano le decisioni adottate – Portata [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/811 e (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571, 2023/806 e 2023/1765] (v. punto 64) 3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/811, (PESC) 2023/1767; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571, 2023/806 e 2023/1765] (v. punti 65, 66, 77, 78, 81) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio di proporzionalità – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Art. 21 TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329, artt. 1, § 1, e), e 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2022/330, art. 3, § 1, g)] (v. punti 91‑96, 99, 100, 102, 106‑112) 5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Rispetto del principio della certezza del diritto che esige chiarezza, precisione e prevedibilità degli effetti delle norme giuridiche [Art. 21, § 2, c), TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, artt. 1, § 1, e), e 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2023/1089, art. 3, § 1, g)] (v. punti 117‑120, 125‑127, 129) 6. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione –Imprenditori importanti per via delle loro funzioni o delle loro attività nel settore economico di cui trattasi [Art. 21, § 2, c), TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2023/1094, artt. 1, § 1, e), e 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014 e 2023/1089, art. 3, § 1, g)] (v. punti 121‑125) 7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Assenza [Art. 21, § 2, c), TUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/811; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/806] (v. punti 134‑137, 147, 156, 170, 179) 8. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; art. 275 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/1530, (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/811; regolamenti del Consiglio 269/2014, 2022/1529, 2023/571 e 2023/806] (v. punti 138, 139, 150) 9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di imprenditore di spicco – Detenzione del 48% delle azioni di una società operante in un settore economico che fornisce una notevole fonte di reddito al governo di cui trattasi – Inclusione [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/572, (PESC) 2023/811, artt. 1, § 1, e), e 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2023/571 e 2023/811, art. 3, § 1, g)] (v. punti 142, 143, 145, 157, 158, 160) 10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito – Settore dei fertilizzanti – Inclusione [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/811, artt. 1, § 1, e), e 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/330, 2023/571 e 2023/811, art. 3, § 1, g)] (v. punti 144, 163, 165‑169) 11. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di notevole fonte di reddito – Valutazione – Contributo fiscale diretto e indiretto del settore di cui trattasi al bilancio dello Stato [Decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/329, (PESC) 2023/572 e (PESC) 2023/811, artt. 1, § 1, e), e 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/330, 2023/571 e 2023/811, art. 3, § 1, g)] (v. punti 173‑176) 12. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozioni – Errore di valutazione – Assenza [Decisioni del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1094 e (PESC) 2023/1767, artt. 1, § 1, e), e 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2023/1089 e 2023/1765, art. 3, § 1, g)] (punti 189‑192) 13. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Ammissibilità – Presupposti (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC; regolamento del Consiglio n. 269/2014) (v. punti 199‑202) 14. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16, 17 e 52, § 1; decisione del Consiglio 2014/145/PESC; regolamento del Consiglio n. 269/2014) (v. punti 204-209, 212-216) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle del Consiglio dell’Unione europea. 3) La Repubblica di Lettonia si farà carico delle proprie spese.
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