Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11705/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE DI APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 settembre 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato - limitatamente alla durata delle pene accessorie - la sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per reati di bancarotta, in ordine alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", fallita il 24 maggio 2012.

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, il Ciccolini - nella qualità di amministratore della società - avrebbe: distratto crediti per euro 133.521,82 e contanti per euro 11.501,66; consegnato solo parte delle scritture contabili obbligatorie, non consentendo agli organi fallimentari la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; destinato i ricavi a esigenze diverse da quelle sociali e omesso di pagare debiti per imposte, tasse e contributi per euro 176.000,00, cagionando così con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società.

2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione.

Sostiene che la motivazione della sentenza sarebbe illogica nella parte in cui desume «la prova del dolo della bancarotta dalla sistematica elusione degli obblighi di pagamento dei debiti societari e dall'omessa vigilanza del professionista addetto alla tenuta della contabilità>>.

La Corte di appello non avrebbe spiegato come tali circostanze potessero dimostrare la volontà dell'imputato di tenere le scritture in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società.

La Corte territoriale, inoltre, avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni rese dai testi e i documenti prodotti della difesa e non avrebbe adeguatamente valutato i rapporti tra la società fallita e la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." né avrebbe adeguatamente tenuto conto delle dichiarazioni del curatore fallimentare.

2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva.

Rappresenta che il Tribunale aveva ammesso la testimonianza del ragioniere [OSCURATO:PERSONA], ma aveva poi revocato sul punto l'ordinanza istruttoria, per una presunta irreperibilità del teste e per una presunta irrilevanza delle dichiarazioni che questi avrebbe dovuto rendere.

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale, confermata dalla Corte di appello, sostenendo che: l'irreperibilità non era stata accertata rigorosamente; le dichiarazioni del Savo sarebbero state determinanti perché avrebbero consentito di rinvenire le scritture contabili o comunque di motivarne la mancanza.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. Il primo motivo è inammissibile.

Il ricorrente, invero, ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una non consentita rivalutazione delle prove (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).

Egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare una non consentita pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911).

Va, in ogni caso, osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione, comprese quelle relative all'elemento soggettivo del reato, valutando in maniera specifica le dichiarazioni del curatore fallimentare, anche con riferimento ai rapporti con la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (cfr. seconda e terza pagina della motivazione della sentenza).

1.2. Il secondo motivo è inammissibile per plurime convergenti ragioni.

Va premesso che <<in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante» (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670).

Nel caso in esame, dalla sentenza di appello emerge che il Savo avrebbe dovuto riferire in ordine a presunti crediti IVA vantati dalla società nonché sulle sue presunte responsabilità nella tenuta della contabilità.

La Corte di appello ha rilevato, quanto alla prima questione, che i presunti crediti IVA, a fronte del passivo accertato al termine della procedura fallimentare, avrebbero scarsamente inciso rispetto allo stato di dissesto della società.Quanto alla seconda questione, che eventuali concorrenti responsabilità del Savo in ordine alla tenuta delle scritture contabili non avrebbero, in ogni caso, inciso in maniera significativa su quelle gravanti sull'imputato.

A fronte di tali argomentazioni, il ricorrente non ha offerto elementi idonei a far ritenere che, contrariamente a quanto osservato dalla Corte di appello, la prova "omessa" sarebbe stata decisiva, nel senso che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia o avrebbe viziato la sentenza intaccandone la struttura portante.

Sotto altro profilo, deve ribadirsi che, a fronte di un accertamento di irreperibilità, è onere del ricorrente indicare in termini specifici - e non con le modalità generiche ed assertive del ricorso - quali altre, concrete ricerche avrebbero potuto essere compiute nel momento in cui si trattava di trovare il teste.

In tale contesto, la critica formulata rispetto all'impegno profuso dal giudice di merito nella ricerca del testimone risulta generica e priva dei necessari requisiti di ammissibilità.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE DI APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; udite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 settembre 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato - limitatamente alla durata delle pene accessorie - la sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per reati di bancarotta, in ordine alla società "[OSCURATO:SOCIETA].", fallita il 24 maggio 2012. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, il Ciccolini - nella qualità di amministratore della società - avrebbe: distratto crediti per euro 133.521,82 e contanti per euro 11.501,66; consegnato solo parte delle scritture contabili obbligatorie, non consentendo agli organi fallimentari la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; destinato i ricavi a esigenze diverse da quelle sociali e omesso di pagare debiti per imposte, tasse e contributi per euro 176.000,00, cagionando così con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la motivazione della sentenza sarebbe illogica nella parte in cui desume «la prova del dolo della bancarotta dalla sistematica elusione degli obblighi di pagamento dei debiti societari e dall'omessa vigilanza del professionista addetto alla tenuta della contabilità>>. La Corte di appello non avrebbe spiegato come tali circostanze potessero dimostrare la volontà dell'imputato di tenere le scritture in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. La Corte territoriale, inoltre, avrebbe omesso di considerare le dichiarazioni rese dai testi e i documenti prodotti della difesa e non avrebbe adeguatamente valutato i rapporti tra la società fallita e la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." né avrebbe adeguatamente tenuto conto delle dichiarazioni del curatore fallimentare. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione e la mancata assunzione di una prova decisiva. Rappresenta che il Tribunale aveva ammesso la testimonianza del ragioniere [OSCURATO:PERSONA], ma aveva poi revocato sul punto l'ordinanza istruttoria, per una presunta irreperibilità del teste e per una presunta irrilevanza delle dichiarazioni che questi avrebbe dovuto rendere. Il ricorrente censura la decisione del Tribunale, confermata dalla Corte di appello, sostenendo che: l'irreperibilità non era stata accertata rigorosamente; le dichiarazioni del Savo sarebbero state determinanti perché avrebbero consentito di rinvenire le scritture contabili o comunque di motivarne la mancanza.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. Il ricorrente, invero, ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una non consentita rivalutazione delle prove (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare una non consentita pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911). Va, in ogni caso, osservato che la Corte di appello, con motivazione adeguata, coerente e priva di vizi logici, ha ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, rispondendo anche alle censure mosse con l'atto di impugnazione, comprese quelle relative all'elemento soggettivo del reato, valutando in maniera specifica le dichiarazioni del curatore fallimentare, anche con riferimento ai rapporti con la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (cfr. seconda e terza pagina della motivazione della sentenza). 1.2. Il secondo motivo è inammissibile per plurime convergenti ragioni. Va premesso che <<in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante» (Sez. 3, n. 9878 del 21/01/2020, R., Rv. 278670). Nel caso in esame, dalla sentenza di appello emerge che il Savo avrebbe dovuto riferire in ordine a presunti crediti IVA vantati dalla società nonché sulle sue presunte responsabilità nella tenuta della contabilità. La Corte di appello ha rilevato, quanto alla prima questione, che i presunti crediti IVA, a fronte del passivo accertato al termine della procedura fallimentare, avrebbero scarsamente inciso rispetto allo stato di dissesto della società.Quanto alla seconda questione, che eventuali concorrenti responsabilità del Savo in ordine alla tenuta delle scritture contabili non avrebbero, in ogni caso, inciso in maniera significativa su quelle gravanti sull'imputato. A fronte di tali argomentazioni, il ricorrente non ha offerto elementi idonei a far ritenere che, contrariamente a quanto osservato dalla Corte di appello, la prova "omessa" sarebbe stata decisiva, nel senso che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia o avrebbe viziato la sentenza intaccandone la struttura portante. Sotto altro profilo, deve ribadirsi che, a fronte di un accertamento di irreperibilità, è onere del ricorrente indicare in termini specifici - e non con le modalità generiche ed assertive del ricorso - quali altre, concrete ricerche avrebbero potuto essere compiute nel momento in cui si trattava di trovare il teste. In tale contesto, la critica formulata rispetto all'impegno profuso dal giudice di merito nella ricerca del testimone risulta generica e priva dei necessari requisiti di ammissibilità. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
Sentenza Cassazione n. 11705/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris