CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025
Cassazione n. 34089/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • OSSERVA Ritenuto che il ricorso è palesemente generico nel censurare l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. e le sue ragioni, non confrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata in ordine al corretto non assorbimento della condotta in quella di cui all'art. 337 cod. pen.; Ritenuto che generico è il motivo sulla motivazione in ordine alla continuazione, in misura minima, applicata per la contravvenzione (v. Sez, U Pizzone, par. 10); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.09.2025