CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2021
Cassazione n. 38901/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 del G.I.P. TRIBUNALE DI TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del giorno 6 aprile 2021 il G.I.P. [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a Han WU, su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre di reclusione per i reati di cui all'art. 416, comma 2, cod. pen., nonché agli artt. 110, 48, 479 cod. pen. in relazione all'art. 476, comma 2, cod. pen. - taluni dei quali tentati - e all'art. 2 I. n. 475 del 1925, concesse le circostanze attenuanti generiche e unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione. 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'illogicità dei criteri adottati per la quantificazione della pena per il reato più grave e per quelli unificati per continuazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Invero, è dirimente considerare: - che contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è consentito «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.);- e che è, per l'appunto, inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena che deduca «motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione» (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 - 01). L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (cfr- Sez. 2, n. 4727/2018, cit.). 4. All'inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/06/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. V^ Penale Depositat