CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2021
Cassazione n. 33095/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente -Consigliere - -Consigliere relatore - -Consigliere - Cron. CC –11/10/2022 ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 9743del ruolo generale dell’anno 2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliatain Roma, via F. Siacci, n. 4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent e - contro Agenzia delle entrate; Oggetto: ires, irap, iva –studi di settore - - resistente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 8515/47/2014, depositata in data 8 ottobre 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che: dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un avviso di accertamento con i l q ual e , relativamente a ll’anno 2004 , riprendeva i maggiori ricavi determinati in applicazione degli studi di settore; la società aveva proposto ricorso avverso l’atto impositivo che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Campania ha parzialmente accolto l’appello, avendo ritenuto che l’amministrazione finanziaria aveva esposto, oltre alle risultanze degli studi di settore, ulteriori elementi presuntivi che consentivano di ritenere che il reddito dichiarato fosse notevolmente inferiore rispe tto a quello desumibile sulla base degli elementi di prova presuntiva fatti valere dall’amministrazione finanziaria; la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di censura; l’Agenzia delle entrate ha depositato un atto denominato “di costituzione” con il quale ha dichiarato di costituirsi al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; con ordinanza del 23 giugno 2021 questa Corte, preso atto della richiesta della società di cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata, ai sensi del d.l. n. 119/2018, e ritenuta la necessità di acquisire informazioni dalle parti, ha disposto il rinvio della causa dal ruolo; l’Agenzia delle entrate ha depositato memoria; considerato che: con la memoria depositata l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che la domanda di definizione agevolata è stata proposta ai sensi del comma 6, dell’art. 3, d.l. n. 119/2018, sicché, non avendo la società provveduto all’integrale pagamento del debito, non poteva trovare accoglimento l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; l’art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018prevede che nella dichiarazione di cui al comma 5 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti; in sostanza, qualora, come nel caso di specie, è stata attivata la procedura di definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione, solo il pagamento integrale di quanto dovuto comporta l’estinzione del giudizio; la circostanza, quindi, che l’Agenzia delle entrate ha segnalato che la società non ha ancora provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 3, d.l. n. 119/2018, preclude la possibilità di pronunciare l’estinzione del giudizio, come invece richiesto dalla ricorrente, dovendosi attendere il decorso dell’intero periodo temporale concesso ai fini del pagamento rateale; non risulta, in atti, che la ricorrente abbia provveduto al pagamento di tutti gli importi dovuti; ne conseguela necessità di disporre il rinvio a nuovo ruolo in attesa del compiuto decorso del termine per il pagamento delle somme dovute; P.Q.M. La