CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 19579/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
missibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano con il decreto in epigrafe n.2025/1490 emesso il 3 dicembre 2025 nell’ambito del procedimento SIUS n. 2025/12809 hadichiarato inammissibile l’istanza ex art. 94, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 avanzatanell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXX di determinazione più favorevole della decorrenzadell’esecuzione della misura dell’affidamento in prova terapeutico.1.1. In particolare, l’XXXXXXXX, affetto da problematica di alcooldipendenza, giàammesso dal Tribunale di sorveglianza di Milano con ordinanza n. 2025/434 del 15 gennaio2025 all’espiazione della pena residua di anni 3, mesi 6 e giorni 5 di reclusione nel regimedell’affidamento in prova terapeutico, aveva chiesto, con successiva istanza del 28 ottobre2025, di computare come tempo a partire dal quale si potesse ritenere iniziata l’esecuzionenel suddetto regime alternativo periodi antecedenti alla definitività della condanna nei quali ilricorrente, di sua spontanea volontà, si era ricoverato in un contesto di contenimento anchefisico per un percorso di disintossicazione. Segnatamente, aveva chiesto:- in principalità, computarsi l’inizio dell’esecuzione della misura a far data dal 1 luglio2021 (data di presa in carico del ricorrente presso l’UOSD dell’Azienda USL9 di Verona) oquantomeno dal 12 ottobre 2022 (data di predisposizione ed esecuzione del programmaterapeutico del Sert di Gallarate dell’ASST [OSCURATO:PERSONA]);- in subordine, computarsi e dedursi i periodi dal 2 agosto al 26 novembre 2021, dal 6luglio al 29 agosto 2022; dal 19 giugno al 26 settembre 2023, per un totale di mesi 8 e giorniventi circa, trascorsi in condizioni di residenzialità obbligata presso la clinica psichiatricaViarnetto.1.2. A fondamento della declaratoria di inammissibilità, assunta nelle forme dell’art.666, comma 2, cod. proc. pen., il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha consideratoche la suddetta richiesta ex art. 94, comma 4, cit. doveva essere presentata unitamenteall’istanza di ammissione alle misure alternative.2. Per la cassazione del decreto in epigrafe propone ricorso il difensore di fiduciadell’XXXXXXXX che, con unico motivo, ne eccepisce la nullità ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 94, comma 4,ult. periodo, d.P.R. n. 309 del 1990.Premettendosi che l’art. 94 cit. e, più in generale, l’intera normativa in materia diprogrammi terapeutici per tossico o alcol-dipendenti non pone alcun termine di decadenzaper la presentazione di istanze di riconoscimento di percorsi trattamentali compiuti dalcondannato, si lamenta l’erroneità della lettura superficiale del dato normativo data daldecreto impugnato, anche in ragione del fatto che, se il legislatore avesse inteso escluderela possibilità di valutare successivamente determinati periodi anteriori alla decisione delTribunale di sorveglianza, lo avrebbe specificato, imponendo al richiedente di avanzareeventuali richieste di retrodatazione dell’affidamento non oltre la data della camera diconsiglio.Nella specie, la documentazione prodotta atteneva, in parte, ad epoca precedente allacamera di consiglio, ma la domanda di diversa determinazione più favorevole della data didecorrenza dell’esecuzione della misura non era stata proposta e, dunque, non si è formataalcuna res judicata; inoltre, parte della documentazione è pervenuta al ricorrente in epocasuccessiva, cosicché, a fortiori, l’istanza appariva comunque ammissibile.Si invoca la giurisprudenza di legittimità interpretativa della norma de qua in sensodifforme al provvedimento impugnato, richiamandosi in tal senso Sez. 1, n. 27193 del28/05/2013, Campanile e Sez. 1, n. 24681 del 25/02/2021, Mainardi.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso, [OSCURATO:PERSONA], con articolata requisitoriascritta del 25 marzo 2026, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per manifestainfondatezza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato per le ragioni appresso indicate.1. Giova premettere che in tema di affidamento in prova in casi particolari (cd.terapeutico) in favore di persona tossicodipendente (o alcooldipendente) che abbia in corsoun programma di recupero, il disposto di cui all’art. 94, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990prevede che, in caso di ammissione alla misura alternativa de qua, «l’esecuzione della penasi considera iniziata dalla data del verbale di affidamento»; tuttavia la decorrenzadell’esecuzione può essere anticipata «qualora il programma terapeutico al momento delladecisione risulti già positivamente in corso».In quest’ultimo caso, può essere indicata una diversa decorrenza dell’esecuzione dellamisura medesima ma perché ciò accada è necessaria, anzitutto, una specifica richiesta daparte del condannato o del suo difensore (così Sez. 1, n. 27193 del 28/05/2013, Campanile,Rv. 256366-01: in motivazione, la Corte ha altresì precisato che il rigetto della richiesta perdifetto dell’istanza non comporta una preclusione rispetto ad una futura nuova domanda) esono richieste ben precise condizioni e controlli rimessi alla valutazione del Tribunale disorveglianza.Come si è precisato da tempo, alla previsione normativa della eccezione al principiogenerale della decorrenza degli effetti della misura alternativa dalla data del verbale diaffidamento, contenente le prescrizioni da osservarsi da parte del condannato e l’impegnodel medesimo al loro rispetto, e delle ragioni che possono sostenerla, consegue che, mentrenon si richiede l’indicazione della decorrenza ordinaria dell’esecuzione, le ragioni delladecorrenza eccezionale devono essere specificamente dedotte e provate secondo iparametri valutativi normalmente fissati e riferiti al positivo e ininterrotto svolgimento delprogramma terapeutico, al tipo e alla durata delle prescrizioni spontaneamente seguite e alcomportamento tenuto (Sez. 1, n. 24681 del 25/02/2021, Mainardi, non mass.; Sez. 1, n.32453 del 10/03/2015, Bartesaghi, Rv. 264290-01; Sez. 1, n. 10/04/2012, Zaccheroni, Rv.254115-01; nel senso che la decisione relativa alla retrodatazione, attenendo alle limitazionie prescrizioni sostanzianti l'affidamento, ha carattere prettamente valutativo e presupponepertanto il già compiuto preliminare vaglio di ammissibilità della domanda del beneficio, inriferimento al quale il quantum di pena residua deve essere determinato alla luceunicamente della data di sottoscrizione del verbale di affidamento, cfr. Sez. 1, n. 25662 del19/03/2021, Calculli, Rv. 281446-01).Anche di recente si è precisato che il Tribunale di sorveglianza, ai sensi dell’art. 94,comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, può determinare la decorrenza dell’esecuzione dellamisura, piuttosto che dal verbale di affidamento, da una diversa e più favorevole data perl’interessato, qualora, al momento della decisione, il programma terapeutico risulti giàpositivamente in corso ed il trattamento spontaneamente eseguito risponda, per durataininterrotta e contenuti comportamentali, ai criteri di recupero sociale, essendo inveceirrilevante la sola durata residua del programma terapeutico superiore a quella della pena daespiare (Sez. 1, n. 16123 del 1/04/2021, Trovato, Rv. 281193-01).Il legislatore, consentendo la decorrenza dell’esecuzione dell’affidamento in provaspeciale da data anteriore all’ordinanza di ammissione della misura, ha inteso riconoscerecome periodo di esecuzione della pena quello durante il quale il condannato si era giàsottoposto ad un programma terapeutico e si era adeguato ad un regime limitativo dellalibertà, con esito positivo, così di fatto anticipando il regime, che non è privo di afflittività,della misura alternativa.Epperò la possibilità concessa dall’art. 94 cit., quale prospettiva di favore per iltossicodipendente (o alcooldipendente) in positiva fase di recupero già avviato, impone unaspecifica valutazione, subordinata ad una serie di verifiche e controlli, secondo quantoemerge già dal tenore letterale della disposizione («il Tribunale, tenuto conto... puòdeterminare»), in difetto di qualsivoglia automatismo ex lege (Sez. 1, n. 27193 del28/05/2013, cit., in motiv. § 2).Si tratta, dunque, di un percorso procedimentale incidentale, che si innesta su quelloprincipale e che parte dalla documentata istanza, si articola in informative e verifiche e siconclude con una decisione discrezionale fondata sugli esiti relativi.Altrimenti, in difetto dei presupposti per l’invocata retrodatazione, la decorrenza,normale, resta quella della data di sottoscrizione, da parte del condannato, del verbale diaccettazione delle prescrizioni imposte all'atto della concessione della misura alternativa(Sez. 1, n. 16123 del 1/04/2021, cit., in motiv. § 2; Sez. 1, n. 27193 del 28/05/2013, cit., inmotiv. § 2; Sez. 1, n. 40251 del 14/04/2012, cit.).3. Calando le premesse nel caso che occupa, il ricorrente – la cui condanna alla penadi anni quattro di reclusione è divenuta definitiva in data 10 dicembre 2023 e che è statoammesso alla misura alternativa dell’affidamento terapeutico con provvedimento delTribunale di sorveglianza di Milano del 15 gennaio 2025 – ha richiesto, con istanza del 28ottobre 2025, la retrodatazione, ai sensi dell’art. 94, comma 4, ult. periodo, d.P.R. n. 309 del1990, dell’ammissione alla misura alternativa per tre distinti periodi (compresi tra agosto2021 e settembre 2023) antecedenti alla definitività della condanna che non risultano esserestati svolti in stato di custodia cautelare e che – quanto alla richiesta subordinata – nonhanno neppure avuto una durata ininterrotta nel senso sopra precisato dalla giurisprudenzadi questa Corte.Alla luce di queste evenienze, l’impugnato decreto di inammissibilità sostenutodall’argomento che la richiesta [di retrodatazione] «doveva essere presentata unitamenteall’istanza di ammissione alle misure alternative» risulta viziato in diritto perché, reso dalPresidente del Tribunale ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. nell’assunto –erroneo – che mancassero le condizioni di legge per applicare l’istituto, si risolve in una sortadi declaratoria di decadenzapriva di qualsivoglia base normativa.Coglie nel segno l’argomento di parte ricorrente secondo il quale se il legislatoreavesse inteso escludere la possibilità di valutare successivamente determinati periodianteriori alla decisione del Tribunale di sorveglianza lo avrebbe specificato, imponendo alrichiedente di avanzare eventuali richieste di retrodatazione dell’affidamento non oltre la datadella camera di consiglio.Invero, l’art. 94, comma 4, ult. periodo, d.P.R. n. 309 del 1990 – come sopra esaminato– non pone alcun l’onere di presentare (tantomeno a pena di decadenza) la domandarelativa alla decorrenza dell’affidamento in prova terapeutico contestualmente a quellarelativa alla richiesta di misura alternativa, sicché nulla impedisce all’affidato, una volta che èin atto la misura - come nella vicenda al vaglio - di chiederne una decorrenza anticipatarispetto alla sottoscrizione del verbale di sottoposizione, ferma naturalmente, ai finidell’accoglibilità nel merito dell’istanza di retrodatazione, la puntuale verifica degli stringentipresupposti previsti per giustificare, sulla base di documentati percorsi trattamentalispontaneamente eseguiti dal condannato aventi durata ininterrotta e contenutocomportamentale, una data di inizio dell’esecuzione antecedente al verbale di affidamento.3. In conclusione, l’impugnato provvedimento va annullato senza rinvio, contrasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano per quanto di competenza aisensi dell’art. 94, comma 4, ult. periodo, d.P.R. n. 309 del 1990.4. In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e glialtri dati identificativi del ricorrente, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003, in quantoimposto dalla legge. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti alTribunale di sorveglianza di Milano per quanto di competenza.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.