CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21774/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19464/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata, unitamente al medesimo, in Roma alla via F.S. Nitti n. 11 presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 –controricorrente– nonché [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 200/6/14, pronunciata in data 16 gennaio 2014 e pubblicata in data 17 gennaio 2014, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2022 dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. impugnava un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva, relative all’anno 2006, davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano che accoglieva in parte il ricorso annullando numerosi rilievi ma confermando alcune riprese e in particolare la ripresa n. 19 dell'importo di €730.938,13. 2.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia rigettava l'appello di [OSCURATO:PERSONA]. 3.Contro tale sentenza propone ricorso per Cassazione quest'ultima sulla base di due motivi. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ . e 654 cod . proc . pen . in relazione all'art. 360, primo comma , nn. 3 e 4 , cod . proc . civ., deducendo la nullità della sentenza per la preclusione derivante dall'efficacia del giudicato penale,incompatibile con la sentenza del giudice tributario. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 19 7 3, n. 600 e dell'art. 102 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, in riferimento all'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., per l’erronea qualificazione della fattispecie come operazione presunta inesistente anziché come operazione elusiva, per omessa pronuncia della conseguente nullità nonché del difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altra parte del rapporto contrattuale potenzialmente elusivo. Il ricorso è stato notificato all'Agenzia delle entrate che si è costituita con controricorso nonché a Equitalia nord s.p.a. che è rimasta intimata. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 9 giugno 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31 agosto 2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n. 197. Consideratoche: 1.In data 6 aprile 2021 e poi in data 4 febbraio 2022 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso sul presupposto di aver aderito alla definizione agevolata di cui all'art. 6 d.l. 193 del 2016, nonché documentazione attestante l'adesione atale forma di definizione, la comunicazione delle somme dovute da parte dell'Agenzia delle entrate, il pagamento delle stesse in 5 rate, completate a settembre 2018. Ha altresì documentato di aver notificato la rinuncia e tali documenti alle controparti processuali a mezzo p.e.c. 2. L’Agenzia, con memoria, ha dichiarato di accettare le predetta rinuncia, precisando che, come comunicato dall’Agente della riscossione, la definizione agevolata alla quale si fa riferimento ex adverso ha avuto ad oggetto la so la cartella di pagamento n. 06820140061441435, corrispondente all’iscrizione a ruolo posta in essere su pronuncia della C.T.R. della Lombardia n. 200/06/2014. Le altre due cartelle di pagamento n. 06820120008427530 e n. 06820130218754083, corrispondenti rispettivamente alla prima iscrizione a ruolo in pendenza di giudizio e alla seconda iscrizione a ruolo conseguente alla sentenza della C.T.P. di Milano n. 79/12/2013, non sono state oggetto di definizione del carico, ma risultano comunque totalmente pagate. 3. In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, e nel caso di specie anche la rinuncia del ricorrente, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ.; peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 03/10/2018 n. 24083). Dato atto di quanto sopra, va quindi senz’altro dichiarata l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ. e la cessazione della materia del contendere alla luce di quanto dichiarato dall’Agenzia. 4. In tema di definizione agevolata delle controversie ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193/2016, ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, sicché deve essere disposta la compensazione delle spese (Cass. 27/04/2018 n. 10198 ; Cass. 24/01/2019, n. 1978). In considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono neanche i presupposti per condannare il ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1–quater, d.P.R. n. 115/2002 (Cass. n. 19560 del 2015). P.Q.M. dic