CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 10595/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di TERMOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Procura Generale della Corte d'Appello di Campobasso ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Termoli, che ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 612 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e omessa valutazione delle deposizioni della persona offesa e dei testi del P.M., è manifestamente infondato alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 2 della sentenza impugnata che ha esaminato le varie risultanze probatorie e ha valutato con motivazione immune da vizi che non vi fosse prova piena al di là di ogni ragionevole dubbio che l'imputato fosse l'interlocutore che aveva pronunciato una frese di contenuto minaccioso. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il 12 febbraio 2025 Il cojs.ciliere tensore Il Presidente