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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03028/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (N. [OSCURATO:DATA_NASCITA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] , : letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], intervenuto per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità- Ritenuto in fatto

1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli articoli 110, 81 cpv. cod. pen. e 12, comma 3-ter, d.

Igs. n. 286 del 1998 per aver compiuto, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e in concorso con tale Egbe (n. m. i.) e [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA] n. m. i.), atti diretti a favorire l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di [OSCURATO:PERSONA], organizzandone e finanziandone il viaggio attraverso la Libia e altri Stati africani fino in Italia, e nello specifico occupandosi del viaggio della persona offesa, pianificando gli spostamenti e operando come contatto con altri trafficanti lungo il percorso, fatti commessi dal febbraio all'agosto 2014.

Ha però riformato la indicata sentenza in punto di pena rideterminata nella misura di un anno di reclusione ed euro 8.000,00 di multa.

2. I dati di prova sono costituiti anzitutto dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito che nel febbraio 2014 in un villaggio vicino a [OSCURATO:PERSONA] aveva incontrato un'amica di famiglia, a lei nota come [OSCURATO:PERSONA], che le aveva proposto di metterla in contatto con un'organizzazione che poteva farla arrivare in Italia.

Le era stato quindi presentato tale Egbe, che le aveva garantito di farla entrare in Italia, ove però avrebbe dovuto prostituirsi per pagare il debito di euro 30.000,00 che in questo modo avrebbe contratto.

Egbe allora si era messo in contatto col fratello Elvis per l'organizzazione del viaggio.

Dopo il consueto rito voodoo, era stata portata in Libia, qui era stata presa in carico da tale [OSCURATO:PERSONA] e dopo qualche giorno aveva conosciuto Elvis, fratello di Egbe, che l'aveva portata a casa sua.

Elvis l'aveva affidata a due nigeriani, che l'avevano portata in un campo nel deserto, dove era rimasta due mesi.

In quel periodo si era ammalata due volte e la fidanzata di Elvis, [OSCURATO:PERSONA], si era fatta carico di portarle le medicine.

Ad agosto del 2014 era riuscita a partire insieme alla fidanzata di Elvis ed altre 140 persone, era sbarcata a Lampedusa, era stata collocata come richiedente asilo in una struttura di Moncalieri. [OSCURATO:PERSONA] lane Patrick aveva provveduto ad informare Elvis del loro arrivo in Italia e successivamente l'aveva accompagnata a [OSCURATO:PERSONA] cercando di convincerla a prostituirsi, una volta anche colpendola al viso.

3. Le dichiarazioni di accusa della persona offesa sono attendibili per la linearità e coerenza del racconto, il cui nucleo essenziale non è mai stato modificato.

Le marginali discrasie sono del tutto fisiologiche nell'ambito di una narrazione spontanea e non precostituita.

Le dichiarazioni hanno trovato riscontro negli accertamenti investigativi in ordine al suo arrivo in Italia e alla collocazione presso la struttura di Moncalieri.

La persona offesa, ancora, ha indicato e riconosciuto soggetti che sono risultati effettivamente in contatto tra loro e che nel corso delle intercettazioni sono risultati coinvolti in attività di prostituzione e in contatto con varie ragazze nigeriane ospiti della struttura.

Ancora, ha indicato correttamente che [OSCURATO:PERSONA] e Egbe sono fratelli e le sue dichiarazioni relative ai comportamenti di [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato adeguato riscontro.

4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

La Corte di appello, al pari del giudice di primo grado, ha valutato in modo parziale e fuorviante il compendio probatorio giustificando le plurime a3E contraddizioni e le diverse versioni dei fatti rese dalla persona offesae ) erano e rimangono senza logica giustificazione.

Da queste contraddizioni emerge che il reato contestato ad Odaro ha avuto origine nell'ambito familiare della vittima e agli atti non c'è alcun indizio che possa collegare Odaro alla famiglia della Okoeguale.

La persona offesa ha ancora reso dichiarazioni contraddittorie anche in ordine/all'invio in Africa di una somma di denaro: le incongruenze del racconto, relative anche al modo con cui le erano stati procurati i documenti per il viaggio, non possono essere minimizzate come ha fatto la Corte di appello.

Serie perplessità attengono anche alle modalità di proposizione delle denunce, facendo sorgere fondatamente il dubbio che le abbia presentate al fine di ottenere il permesso di soggiorno temporaneo.

Da qui la logica inferenza che ha ben potuto avere un movente per affermazioni calunniose.

Vi sono poi altre contraddizioni nel comportamento della persona offesa che hanno reso illogico ed immotivato il ragionamento probatorio della Corte di appello.

I risultati delle intercettazioni non hanno dato riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, come peraltro nessun elemento di sostegno all'accusa contro il ricorrente si può trarre dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

4.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di eccessività della pena irrogata, determinata senza prendere in considerazione il comportamento processuale e la personalità dell'imputato. 2 IS Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato e generico.

Il ricorrente ha riproposto i rilievi critici in ordine al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, senza confrontarsi utilmente con le argomentazioni, compiute e logiche, rese a tal proposito dalla Corte di appello.

La sentenza impugnata ha ben spiegato che il racconto della vittima è stato sempre coerente e lineare, che le incongruenze hanno riguardato aspetti marginali che non hanno intaccato il nucleo essenziale e che anzi sono attestazione della genuinità delle dichiarazioni, non precostituite e preconfezionate (fl. 6 ss.).

Le dichiarazioni della persona offesa, del resto, hanno trovato riscontro negli accertamenti investigativi in ordine al tempo dell'arrivo in Italia della stessa, del fatto che la persona offesa giunse in Italia in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], che entrambe furono allocate in una struttura di accoglienza di Moncalieri, che ha riconosciuto in sede di individuazione fotografica soggetti (Egbe, Elvis e Lucky) che furono effettivamente in contatto tra loro.

La Corte di appello si è poi utilmente impegnata nell'esame di ogni singolo rilievo della difesa in punto di attendibilità della persona offesa, riproposto con il ricorso, ed ha argomentato in modo logico e plausibile sulla sua inconsistenza (fl. 7) con osservazioni e deduzioni che il ricorso ha sostanzialmente ignorato.

3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di appello, contrariamente a quanto affermato in ricorso, ha tenuto conto della personalità dell'imputato, privo di precedenti penali e ospitato presso una struttura di accoglienza, e ha mitigato il trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado, pur dando conto delle ragioni per le quali non è stato possibile contenere la pena nel minimo edittale.

4. Alla dichiarazione di inammissibiiiksegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (N. [OSCURATO:DATA_NASCITA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] , : letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], intervenuto per iscritto ai sensi della disciplina emergenziale, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità- Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli articoli 110, 81 cpv. cod. pen. e 12, comma 3-ter, d. Igs. n. 286 del 1998 per aver compiuto, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e in concorso con tale Egbe (n. m. i.) e [OSCURATO:PERSONA] (alias [OSCURATO:PERSONA] n. m. i.), atti diretti a favorire l'ingresso illegale nel territorio dello Stato di [OSCURATO:PERSONA], organizzandone e finanziandone il viaggio attraverso la Libia e altri Stati africani fino in Italia, e nello specifico occupandosi del viaggio della persona offesa, pianificando gli spostamenti e operando come contatto con altri trafficanti lungo il percorso, fatti commessi dal febbraio all'agosto 2014. Ha però riformato la indicata sentenza in punto di pena rideterminata nella misura di un anno di reclusione ed euro 8.000,00 di multa. 2. I dati di prova sono costituiti anzitutto dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito che nel febbraio 2014 in un villaggio vicino a [OSCURATO:PERSONA] aveva incontrato un'amica di famiglia, a lei nota come [OSCURATO:PERSONA], che le aveva proposto di metterla in contatto con un'organizzazione che poteva farla arrivare in Italia. Le era stato quindi presentato tale Egbe, che le aveva garantito di farla entrare in Italia, ove però avrebbe dovuto prostituirsi per pagare il debito di euro 30.000,00 che in questo modo avrebbe contratto. Egbe allora si era messo in contatto col fratello Elvis per l'organizzazione del viaggio. Dopo il consueto rito voodoo, era stata portata in Libia, qui era stata presa in carico da tale [OSCURATO:PERSONA] e dopo qualche giorno aveva conosciuto Elvis, fratello di Egbe, che l'aveva portata a casa sua. Elvis l'aveva affidata a due nigeriani, che l'avevano portata in un campo nel deserto, dove era rimasta due mesi. In quel periodo si era ammalata due volte e la fidanzata di Elvis, [OSCURATO:PERSONA], si era fatta carico di portarle le medicine. Ad agosto del 2014 era riuscita a partire insieme alla fidanzata di Elvis ed altre 140 persone, era sbarcata a Lampedusa, era stata collocata come richiedente asilo in una struttura di Moncalieri. [OSCURATO:PERSONA] lane Patrick aveva provveduto ad informare Elvis del loro arrivo in Italia e successivamente l'aveva accompagnata a [OSCURATO:PERSONA] cercando di convincerla a prostituirsi, una volta anche colpendola al viso. 3. Le dichiarazioni di accusa della persona offesa sono attendibili per la linearità e coerenza del racconto, il cui nucleo essenziale non è mai stato modificato. Le marginali discrasie sono del tutto fisiologiche nell'ambito di una narrazione spontanea e non precostituita. Le dichiarazioni hanno trovato riscontro negli accertamenti investigativi in ordine al suo arrivo in Italia e alla collocazione presso la struttura di Moncalieri. La persona offesa, ancora, ha indicato e riconosciuto soggetti che sono risultati effettivamente in contatto tra loro e che nel corso delle intercettazioni sono risultati coinvolti in attività di prostituzione e in contatto con varie ragazze nigeriane ospiti della struttura. Ancora, ha indicato correttamente che [OSCURATO:PERSONA] e Egbe sono fratelli e le sue dichiarazioni relative ai comportamenti di [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato adeguato riscontro. 4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. 4.1. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello, al pari del giudice di primo grado, ha valutato in modo parziale e fuorviante il compendio probatorio giustificando le plurime a3E contraddizioni e le diverse versioni dei fatti rese dalla persona offesae ) erano e rimangono senza logica giustificazione. Da queste contraddizioni emerge che il reato contestato ad Odaro ha avuto origine nell'ambito familiare della vittima e agli atti non c'è alcun indizio che possa collegare Odaro alla famiglia della Okoeguale. La persona offesa ha ancora reso dichiarazioni contraddittorie anche in ordine/all'invio in Africa di una somma di denaro: le incongruenze del racconto, relative anche al modo con cui le erano stati procurati i documenti per il viaggio, non possono essere minimizzate come ha fatto la Corte di appello. Serie perplessità attengono anche alle modalità di proposizione delle denunce, facendo sorgere fondatamente il dubbio che le abbia presentate al fine di ottenere il permesso di soggiorno temporaneo. Da qui la logica inferenza che ha ben potuto avere un movente per affermazioni calunniose. Vi sono poi altre contraddizioni nel comportamento della persona offesa che hanno reso illogico ed immotivato il ragionamento probatorio della Corte di appello. I risultati delle intercettazioni non hanno dato riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, come peraltro nessun elemento di sostegno all'accusa contro il ricorrente si può trarre dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 4.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione in punto di eccessività della pena irrogata, determinata senza prendere in considerazione il comportamento processuale e la personalità dell'imputato. 2 IS Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato e generico. Il ricorrente ha riproposto i rilievi critici in ordine al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, senza confrontarsi utilmente con le argomentazioni, compiute e logiche, rese a tal proposito dalla Corte di appello. La sentenza impugnata ha ben spiegato che il racconto della vittima è stato sempre coerente e lineare, che le incongruenze hanno riguardato aspetti marginali che non hanno intaccato il nucleo essenziale e che anzi sono attestazione della genuinità delle dichiarazioni, non precostituite e preconfezionate (fl. 6 ss.). Le dichiarazioni della persona offesa, del resto, hanno trovato riscontro negli accertamenti investigativi in ordine al tempo dell'arrivo in Italia della stessa, del fatto che la persona offesa giunse in Italia in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], che entrambe furono allocate in una struttura di accoglienza di Moncalieri, che ha riconosciuto in sede di individuazione fotografica soggetti (Egbe, Elvis e Lucky) che furono effettivamente in contatto tra loro. La Corte di appello si è poi utilmente impegnata nell'esame di ogni singolo rilievo della difesa in punto di attendibilità della persona offesa, riproposto con il ricorso, ed ha argomentato in modo logico e plausibile sulla sua inconsistenza (fl. 7) con osservazioni e deduzioni che il ricorso ha sostanzialmente ignorato. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello, contrariamente a quanto affermato in ricorso, ha tenuto conto della personalità dell'imputato, privo di precedenti penali e ospitato presso una struttura di accoglienza, e ha mitigato il trattamento sanzionatorio irrogato in primo grado, pur dando conto delle ragioni per le quali non è stato possibile contenere la pena nel minimo edittale. 4. Alla dichiarazione di inammissibiiiksegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
Sentenza Cassazione n. 03028/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris