CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48490/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone del 10 gennaio 2019 nella parte in cui aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che lamenta la nullità della sentenza di primo grado per la mancata menzione, nella sua intestazione, del capo di imputazione, è manifestamente infondato, atteso che le ipotesi di nullità della sentenza sono solo quelle indicate dal comma 3 dell'art. 546 cod. proc. pen. e tra esse non rientra quella denunciata dal ricorrente, per la quale è possibile procedere alla correzione, secondo quanto previsto dall'art. 547 cod. proc. pen.; - che il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole dell'omessa riqualificazione del fatto ex art. 496 cod. pen. sulla base della circostanza che egli, dopo avere reso false generalità, ha poi subito declinato quelle vere, è manifestamente infondato atteso che nel delitto di falsa attestazione non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsità, ma è sufficiente la coscienza e volontà della condotta delittuosa, consumandosi il reato nel momento in cui la dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, indipendentemente dalla sua riproduzione in un atto pubblico (Sez. 5, n. 2676 del 05/11/2021, dep. 2022, Dell'Orno, Rv. 282650, che ha escluso che la successiva dichiarazione veritiera resa dall'imputato valga ad escludere l'integrazione del reato); - che il terzo motivo è inammissibile, atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati neWart. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/207_4, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie si è fatto riferimento ai precedenti penali dell'imputato; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende