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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 24121/2026

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rente principale –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti e ricorrenti incidentali-responsabile [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 2056/2023Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 24121/2026Data pubblicazione 27/07/2026LAMACCHIA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ciani;-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],-intimati-avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 1638/2022, depositatail 10/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Celeste, Maria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Michele e LuciaLamacchia, quest’ultima poi deceduta, quali figli di [OSCURATO:PERSONA] eSterpeta Catapano, hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale diTrani i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Gli attori hanno chiesto alTribunale di accertare la simulazione di un atto di cessione con il quale lamadre aveva trasferito al figlio [OSCURATO:PERSONA] la propria quota di proprietà (1/3)di tre immobili, di ricostruire l’asse ereditario e di procedere alla divisionedei beni con condanna di [OSCURATO:PERSONA] a rendere il conto dei fitti percepiti dalgiorno del decesso della madre e delle somme depositate sui contiintestati alla medesima.Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di rigettare le domandedegli attori e proponendo domanda riconvenzionale di accertamento dellasimulazione della vendita di un immobile ad [OSCURATO:PERSONA],dissimulante una donazione da parte del padre, nonché di dichiarare ifratelli tenuti alla collazione dei beni immobili ricevuti in donazione daigenitori e di dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria, conassegnazione in proprio favore di un immobile; ha infine chiesto di essereNumero registro generale 2056/2023Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 24121/2026Data pubblicazione 27/07/2026autorizzato a chiamare in causa la curatela del [OSCURATO:PERSONA].n.c. di [OSCURATO:PERSONA].

La chiamata è stata autorizzata e si ècostituita la curatela del Fallimento, che in via riconvenzionale ha fattovalere domanda di lesione di legittima con conseguente riduzione delledonazioni effettuate in favore delle altre parti.Con sentenza parziale n. 1035/2011 il Tribunale di Trani ha rigettato sia ladomanda di simulazione dell’atto di cessione degli attori che le domandericonvenzionali di [OSCURATO:PERSONA] e del Fallimento, accogliendo inparte la domanda di resa dei conti dei fitti percepiti da RuggieroLamacchia e disponendo la prosecuzione del processo per la domanda didivisione e il suddetto rendimento dei conti.Con la sentenza n. 1398/2019, definitiva, il Tribunale ha dichiarato apertala successione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha disposto loscioglimento della comunione ereditaria, ha provveduto all’assegnazionedegli immobili alle parti che l’avevano chiesta nel corso del processo e alladeterminazione dei conguagli.2.

La sentenza è stata impugnata dagli attori, con l’esclusione delladeceduta [OSCURATO:PERSONA].

Gli appellanti hanno contestato l’erroneoinquadramento della fattispecie nell’ipotesi di cosiddette “masse plurime”;hanno poi censurato la determinazione del relictum ereditario, essendostato ricompreso un fondo oggetto di procedura di esproprio per il qualeera stata stabilita una indennità non riscossa, fondo poi assegnatoerroneamente ad [OSCURATO:PERSONA]; hanno ancora contestatol’erronea determinazione del conguaglio di [OSCURATO:PERSONA],l’assegnazione di un immobile in favore di [OSCURATO:PERSONA], il calcolo delconguaglio a carico di [OSCURATO:PERSONA] e l’attribuzione della somma dieuro 33.782,89 in favore di [OSCURATO:PERSONA].Si è costituita la curatela del [OSCURATO:PERSONA], contestandoanch’essa l’errata inclusione nell’asse ereditario del fondo rustico e la suaassegnazione ad [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2056/2023Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 24121/2026Data pubblicazione 27/07/2026Con la sentenza n. 1638/2022 la Corte d’appello di Bari ha respinto ilgravame.3.

Avverso la sentenza d’appello ricorre [OSCURATO:PERSONA], con attoarticolato in otto motivi.In data 2 aprile 2023 si sono costituiti, con lo stesso difensore delricorrente, Maria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], “perprestare adesione al ricorso proposto e riportandosi a quanto dedotto erichiesto in tale atto, insistendo per la riforma della sentenza gravata pertutti i motivi esposti da [OSCURATO:PERSONA] che fanno propri”.Alla luce della pronuncia delle sezioni unite n. 8486/2024, che haprecisato come l’impugnazione incidentale tardiva sia ammissibile anchequando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la partedestinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto chel'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale,l’atto va qualificato quale impugnazione incidentale tardiva (ammissibile).Resistono con separati atti di controricorso [OSCURATO:PERSONA] e lacuratela del [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA].Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edEmanuele Filannino non hanno proposto difese.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso di [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi sono stati fatti propri dairicorrenti incidentali tardivi, è basato su otto motivi.1.

Il primo motivo denuncia nullità della sentenza e/o del procedimentoper violazione degli artt. 111 Cost., 115 c.p.c. e 132, n. 4, c.p.c., conriferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c.: il Tribunale ha erroneamenteconsiderato quale valore del relictum la somma di euro 117.608,35, puravendo affermato che non poteva essere ricompresa l’indennità diespropriazione, indennità di espropriazione pari a euro 17.433,35 che èinvece stata considerata al punto 15; il Tribunale ha poi erroneamenteNumero registro generale 2056/2023Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 24121/2026Data pubblicazione 27/07/2026assegnato il fondo oggetto di espropriazione ad [OSCURATO:PERSONA],fondo che risulta invece intestato al catasto e in conservatoria al [OSCURATO:PERSONA]; tali argomentazioni sono state fatte valere in appello e laCorte d’appello le ha ritenute non fondate con motivazione illogica.2.

Il secondo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt.99, 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., e violazione degliartt. 713, 727 e 728 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per esserestati inseriti d’ufficio beni non facenti parte della massa ereditaria, inparticolare il fondo oggetto di espropriazione che è stato assegnato adAngela [OSCURATO:PERSONA] con valore determinato unilateralmente e senzacontraddittorio.3.

Il terzo motivo contesta nullità della sentenza e/o del procedimento perviolazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art.360 n. 4 c.p.c.: il giudice di merito ha errato nel determinare la quota diRuggiero [OSCURATO:PERSONA], avendo violato le norme sulla divisione; con l’atto diappello si è contestato che il valore di euro 46.533, al momentodell’apertura della successione, poteva essere utilizzato per ladeterminazione dell’asse ereditario e della legittima ai fini di unaeventuale azione di riduzione o per la collazione, ma non era corretto aifini della divisione; la Corte d’appello ha confermato la correttezzadell’eccezione, ma ha poi respinto il motivo d’appello senza alcuna ragionee con conteggi “del tutto capotici e appiccicati”.4.

Il quarto motivo fa valere violazione e/o falsa applicazione degli artt.737 e 745 in relazione all’art. 726 c.c., con riferimento all’art. 360 n. 4c.p.c.: la Corte d’appello, ancora in relazione alla quota di RuggieroLamacchia, ha erroneamente determinato la quota da assegnare, senzaconsiderare le donazioni paterne ricevute, e ha assegnato un lotto senzaconsiderare che in materia di divisione deve essere preventivamenteeffettuata la collazione e i beni da assegnare devono essere imputati con ilvalore all’attualità.Numero registro generale 2056/2023Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 24121/2026Data pubblicazione 27/07/20265.

Il quinto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.112 c.p.c., 737 e 746 c.c. in relazione all’art. 726 c.c., con riferimentoall’art. 360 n. 3 c.p.c.: per completezza si denuncia l’erroneaquantificazione della quota di [OSCURATO:PERSONA], in quanto, oltre alledonazioni ricevute dal padre, occorreva considerare anche il bene ricevutoin donazione dalla madre che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito in naturain sede di collazione.6.

Il sesto motivo lamenta nullità della sentenza e/o del procedimento perviolazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art.360 n. 4 c.p.c.: si contesta la sentenza impugnata laddove si qualifical’ultima censura dell’atto di appello quale avente ad oggetto una genericadeterminazione delle quote di conguaglio a carico di [OSCURATO:PERSONA] edella curatela, nonché delle attribuzioni in favore di Maria e CelesteLamacchia, senza considerare il provvedimento con il quale il Tribunale hadisposto la correzione di alcuni errori materiali presenti nel dispositivodella sentenza appellata.7.

Il settimo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.724 e 725 c.c. in relazione all’art. 726 c.c., con riferimento all’art. 360 n. 3c.p.c.: [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto beni in donazione per euro71.774,75 e rispetto alla sua quota di euro 33.784,86 avrebbe dovutorestituire alla massa euro 37.991,86 e invece il Tribunale ha statuito, e laCorte d’appello ha confermato, che lo stesso debba versare conguagli peroltre euro

47.000. Il ricorrente, in sostanza, censura che la sentenzaimpugnata abbia obbligato il donatario che ha preferito la collazione perimputazione al pagamento di conguagli che, sommati alla quota dovuta,superano il valore del donatum.8.

L’ottavo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione delle norme inmateria di scioglimento delle comunioni plurime in relazione all’art. 1350c.c., con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.: per scrupolo difensivo siprecisa che è illegittima la motivazione della sentenza impugnata nellaNumero registro generale 2056/2023Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 24121/2026Data pubblicazione 27/07/2026parte in cui ha inquadrato la fattispecie nelle c.d. masse plurime; l’ereditàrelitta di [OSCURATO:PERSONA], comprensiva della quota ereditata daSterpeta Catapano, è passata ai figli, cosicché, indipendentemente dalconsenso delle parti (che in presenza di masse plurime andava acquisitoespressamente e per iscritto), non è pertinente il richiamo a tale istitutoche potrebbe ingenerare “pericolose derive” sulla tassazione della odiernadivisione; se non si dovesse ritenere unica la massa, la Corte d’appelloavrebbe errato in quanto ha considerato valido il consenso tacito deicondividenti.9.

Per motivi di priorità logica va anzitutto esaminato l’ottavo e ultimomotivo.Il motivo non può essere accolto.

È anzitutto infondato laddove contesta ilriscontro da parte dei giudici di merito di una ipotesi c.d. di masseplurime, trattandosi, ad avviso del ricorrente, di un’unica comunioneformata dall’eredità relitta del padre comprensiva anche della quotaereditata dalla madre, poi passata ai figli.

La giurisprudenza di questaCorte è infatti pacifica nell’affermare che il principio di autonomia dellecomunioni derivanti da diverso titolo è applicabile anche quando esseriguardino i medesimi beni e intercorrano fra le stesse persone, dovendoanche in questo caso i diritti del singolo essere regolati nell'ambito diciascuna massa (cfr. la pronuncia delle sezioni unite n. 2224/1961, nonchéda ultimo Cass. n. 15764/2020).Nel caso di masse plurime è possibile procedere a un'unica divisione inpresenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da unospecifico negozio (v. in tal senso Cass. n. 314/2009).

Al riguardo nelmotivo si contesta alla Corte d’appello di avere ritenuto sufficiente ilconsenso tacito delle parti.

In proposito va rilevato come la Corte d’appelloabbia evidenziato che gli attori oggi ricorrenti hanno proposto esottoscritto un proprio unico progetto divisionale, prodotto all’udienza del24 settembre 2018, affermazione non contestata nel ricorso.

Il consensoNumero registro generale 2056/2023Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 24121/2026Data pubblicazione 27/07/2026dei ricorrenti alla divisione unitaria delle due masse è quindi statoespresso con atto scritto dal quale si evince in modo inequivocabile la lorovolontà, cosicché la censura anche sotto questo profilo non può essereaccolta (v. al riguardo Cass. n. 3029/2009 e Cass. n. 18910/2020).10.

Il primo e il secondo motivo di ricorso concernono entrambi il fondorustico di contrada Cicchillo in Barletta, fondo espropriato del quale inappello si era contestato che la relativa indennità di espropriazione fossestata considerata nella determinazione del relictum e che il fondomedesimo fosse poi stato assegnato ad [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo la Corte d’appello ha osservato che il Tribunale si eradiscostato dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio che avevaricompreso, in luogo del fondo rustico, l’importo di euro 21.163,13,depositato a titolo di indennità di espropriazione, avendo in primo luogovalorizzato le dichiarazioni degli attori in ordine all’intervenutoannullamento del decreto di esproprio da parte del Tribunaleamministrativo regionale e la pendenza davanti alla Corte d’appello di ungiudizio avente ad oggetto la determinazione del risarcimento del dannoe/o dell’indennità di esproprio e, in secondo luogo, la volontà delle parti dinon ricomprendere nell’asse ereditario il predetto credito in quantoinesigibile.

La decisione di primo grado è stata ritenuta corretta dal giudiced’appello in quanto fondata sul dato, non contestato, dell’annullamento deldecreto di esproprio, né alcuna censura era stata sollevata per confutarela motivazione del primo giudice in ordine alla volontà delle parti diescludere il credito indennitario.10.1.

Le censure sono fondate.Ed invero l’argomentazione utilizzata dalla Corte d’appello – comecorrettamente ha osservato il ricorrente – non risponde alle censuremosse alla decisione di primo grado, poiché il giudice d’appello si èlimitato a ribadire quanto detto dal Tribunale in ordine alla necessità dinon considerare nel relictum l’indennità di esproprio (v. le pagg. 8 e 9Numero registro generale 2056/2023Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 24121/2026Data pubblicazione 27/07/2026della sentenza definitiva del Tribunale), ma nulla ha detto circa la censuraformulata con l’atto di appello, che appunto lamentava che, a fronte ditale circostanza “riconosciuta da tutte le parti”, l’indennità diespropriazione, ossia la somma di euro 17.433,3, fosse stata consideratanella determinazione del relictum (cfr. le pagg. 18-20 dell’atto).Meramente apparente è la motivazione anche sotto il profilo dellacontestazione, presente nello stesso motivo di gravame, dellaassegnazione del medesimo fondo, del quale secondo gli appellanti erastata considerata l’indennità di esproprio, ad [OSCURATO:PERSONA]:l’argomentare del giudice d’appello è infatti limitato all’affermazione pococomprensibile per cui il Tribunale “ha calcolato la misura del conguagliodovuto da [OSCURATO:PERSONA] sottraendo dal valore dei fondi rusticiper cui la predetta erede aveva espresso preferenza l’importo delledonazioni ricevute”.11.

Il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso concernono la conferma,da parte del giudice d’appello, della determinazione della quota diRuggiero [OSCURATO:PERSONA] formulata dal Tribunale, circa la quale si eracontestato in appello che il primo giudice, nell’assegnare i due terzi di dueimmobili, aveva considerato il valore dei medesimi al momento dellasuccessione e non quello determinato dal consulente tecnico d’ufficio almomento della redazione della consulenza, mentre le donazioni ricevuteerano state considerate con i valori all’attualità; si obiettava poil’esclusione dalla collazione di un bene immobile donato con dispensa dallacollazione, dispensa alla quale [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciatoespressamente, chiedendo che rientrasse nella collazione in natura.Alla prima contestazione la Corte d’appello ha risposto che i valori dei dueimmobili erano stati calcolati dal consulente tecnico d’ufficio all’attualità,ossia rispettivamente euro 87.000 ed euro 73.800, e che il tema dellavalutazione era stato ulteriormente sviluppato dal consulente d’ufficionelle controdeduzioni alle osservazioni.

L’argomento del giudice d’appelloNumero registro generale 2056/2023Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 24121/2026Data pubblicazione 27/07/2026appare del tutto eccentrico rispetto alla censura degli appellanti, rivoltanon verso la valutazione operata dal consulente tecnico d’ufficio, ma aquella del Tribunale che in effetti (v. pag. 10 della sentenza di primogrado) parla di valore complessivo dei detti immobili pari a euro 69.800.Anche in relazione a tale contestazione la motivazione del giudiced’appello si rivela pertanto apparente, così che è fondato il terzo motivo diricorso, che appunto denuncia sotto questo profilo il vizio di nullità dellasentenza.

Fondato è pure il quarto motivo, strettamente legato alprecedente: il ricorrente sottolinea come il giudice d’appello abbiaconfermato il conguaglio stabilito dal primo giudice senza neppureconsiderare che quest’ultimo aveva considerato le donazioni paternericevute da [OSCURATO:PERSONA] (v. ancora pag. 10 della sentenza delTribunale).Apparente è infine la motivazione per quanto concerne il rigetto dellacensura degli appellanti che contestavano l’esclusione dalla collazione diun bene immobile in quanto vi era stata rinuncia alla dispensa.

Il giudiced’appello si è infatti limitato, tautologicamente, a dire che il bene immobileè stato escluso tra quelli da dividere avendo appunto “il giudice valorizzatola dispensa dalla collazione”.Ne consegue che i motivi qui in esame sono tutti fondati e devono essereaccolti.12.

Devono essere esaminati, a questo punto, il sesto e il settimo motivodi ricorso.Con l’atto di appello (v. le pagg. 23-26 dell’atto) gli odierni ricorrentiavevano lamentato specifici errori nella determinazione delle quote e deiconguagli, errori non soltanto aritmetici, e la violazione, in particolare inrelazione al conguaglio di [OSCURATO:PERSONA], della regola per cui ledonazioni andrebbero considerate solo nella collazione per ladeterminazione delle quote e non invece per la divisione, che andrebbeeffettuata sui beni esistenti.

A fronte di tali censure il giudice d’appello si èNumero registro generale 2056/2023Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 24121/2026Data pubblicazione 27/07/2026limitato a parlare di “critica generica alla determinazione della quota deiconguagli” e a fare un criptico riferimento al provvedimento di correzionedisposto dal Tribunale e alle “modalità di ricostruzione della massaereditaria ai sensi del disposto dell’art. 725 c.c.”.

Circa la contestazionesecondo cui le donazioni non andrebbero considerate in sede di divisione,il giudice d’appello l’ha considerata infondata, ma ha motivatol’infondatezza facendo riferimento a un principio eccentrico rispetto allacensura, relativo all’automaticità dell’obbligo di collazione, per il quale nonvi è necessità di proposizione di apposita domanda da parte delcondividente.12.1.

Pure in relazione a tali censure va pertanto accolta la denuncia, inparticolare proposta con il sesto motivo di ricorso, di nullità della sentenzaper violazione del c.d. minimo costituzionale della motivazione, così che lecensure dovranno essere riesaminate dal giudice di rinvio.

Rispetto allacensura secondo la quale le donazioni potrebbero essere considerate soloin sede di collazione e non in sede di divisione, andrà considerato dalgiudice di rinvio che questa Corte ha chiarito che il legislatore, parlandonell'art. 746 c.c. di imputazione del valore del bene alla quota del coeredetenuto alla collazione, ha avuto presente il caso in cui il valore del benedonato sia inferiore o al massimo uguale al valore della quota ereditaria.Nel caso di eccedenza del valore del bene donato sul valore della quotaereditaria – caso nel quale in genere il donatario, che sia stato chiamatoalla successione insieme a coeredi aventi diritto alla collazione, preferiscerinunziare all'eredità e sottrarsi così all'obbligo della collazione delladonazione ricevuta – l’art. 746 c.c. non può essere interpretato nel sensoche il donatario, se sceglie di conferire per imputazione, può trattenere ladifferenza: per detta eccedenza il coerede è tenuto all'effettivoversamento dell'equivalente pecuniario (v. al riguardo Cass. n.17755/2023).Numero registro generale 2056/2023Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 24121/2026Data pubblicazione 27/07/202613.

In conclusione, sono accolti i motivi di ricorso dal primo al settimo,mentre è rigettato l’ottavo.La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti ela causa va rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizionepersonale, la quale riesaminerà l’appello attenendosi alle indicazioni dellapresente decisione e provvederà anche in relazione alle spese del presentegiudizio di cassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie i motivi di ricorso dal primo al settimo, rigettato l’ottavo,cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia lacausa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello diBari, in diversa composizione personale.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione SecondaCivile, in data 1° aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente principale –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti e ricorrenti incidentali-responsabile [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-Numero registro generale 2056/2023Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 24121/2026Data pubblicazione 27/07/2026LAMACCHIA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ciani;-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],-intimati-avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 1638/2022, depositatail 10/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Celeste, Maria, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Michele e LuciaLamacchia, quest’ultima poi deceduta, quali figli di [OSCURATO:PERSONA] eSterpeta Catapano, hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale diTrani i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli attori hanno chiesto alTribunale di accertare la simulazione di un atto di cessione con il quale lamadre aveva trasferito al figlio [OSCURATO:PERSONA] la propria quota di proprietà (1/3)di tre immobili, di ricostruire l’asse ereditario e di procedere alla divisionedei beni con condanna di [OSCURATO:PERSONA] a rendere il conto dei fitti percepiti dalgiorno del decesso della madre e delle somme depositate sui contiintestati alla medesima.Si è costituito [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di rigettare le domandedegli attori e proponendo domanda riconvenzionale di accertamento dellasimulazione della vendita di un immobile ad [OSCURATO:PERSONA],dissimulante una donazione da parte del padre, nonché di dichiarare ifratelli tenuti alla collazione dei beni immobili ricevuti in donazione daigenitori e di dichiarare lo scioglimento della comunione ereditaria, conassegnazione in proprio favore di un immobile; ha infine chiesto di essereNumero registro generale 2056/2023Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 24121/2026Data pubblicazione 27/07/2026autorizzato a chiamare in causa la curatela del [OSCURATO:PERSONA].n.c. di [OSCURATO:PERSONA]. La chiamata è stata autorizzata e si ècostituita la curatela del Fallimento, che in via riconvenzionale ha fattovalere domanda di lesione di legittima con conseguente riduzione delledonazioni effettuate in favore delle altre parti.Con sentenza parziale n. 1035/2011 il Tribunale di Trani ha rigettato sia ladomanda di simulazione dell’atto di cessione degli attori che le domandericonvenzionali di [OSCURATO:PERSONA] e del Fallimento, accogliendo inparte la domanda di resa dei conti dei fitti percepiti da RuggieroLamacchia e disponendo la prosecuzione del processo per la domanda didivisione e il suddetto rendimento dei conti.Con la sentenza n. 1398/2019, definitiva, il Tribunale ha dichiarato apertala successione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha disposto loscioglimento della comunione ereditaria, ha provveduto all’assegnazionedegli immobili alle parti che l’avevano chiesta nel corso del processo e alladeterminazione dei conguagli.2. La sentenza è stata impugnata dagli attori, con l’esclusione delladeceduta [OSCURATO:PERSONA]. Gli appellanti hanno contestato l’erroneoinquadramento della fattispecie nell’ipotesi di cosiddette “masse plurime”;hanno poi censurato la determinazione del relictum ereditario, essendostato ricompreso un fondo oggetto di procedura di esproprio per il qualeera stata stabilita una indennità non riscossa, fondo poi assegnatoerroneamente ad [OSCURATO:PERSONA]; hanno ancora contestatol’erronea determinazione del conguaglio di [OSCURATO:PERSONA],l’assegnazione di un immobile in favore di [OSCURATO:PERSONA], il calcolo delconguaglio a carico di [OSCURATO:PERSONA] e l’attribuzione della somma dieuro 33.782,89 in favore di [OSCURATO:PERSONA].Si è costituita la curatela del [OSCURATO:PERSONA], contestandoanch’essa l’errata inclusione nell’asse ereditario del fondo rustico e la suaassegnazione ad [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2056/2023Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 24121/2026Data pubblicazione 27/07/2026Con la sentenza n. 1638/2022 la Corte d’appello di Bari ha respinto ilgravame.3. Avverso la sentenza d’appello ricorre [OSCURATO:PERSONA], con attoarticolato in otto motivi.In data 2 aprile 2023 si sono costituiti, con lo stesso difensore delricorrente, Maria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], “perprestare adesione al ricorso proposto e riportandosi a quanto dedotto erichiesto in tale atto, insistendo per la riforma della sentenza gravata pertutti i motivi esposti da [OSCURATO:PERSONA] che fanno propri”.Alla luce della pronuncia delle sezioni unite n. 8486/2024, che haprecisato come l’impugnazione incidentale tardiva sia ammissibile anchequando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la partedestinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto chel'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale,l’atto va qualificato quale impugnazione incidentale tardiva (ammissibile).Resistono con separati atti di controricorso [OSCURATO:PERSONA] e lacuratela del [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA].Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edEmanuele Filannino non hanno proposto difese.Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso di [OSCURATO:PERSONA], i cui motivi sono stati fatti propri dairicorrenti incidentali tardivi, è basato su otto motivi.1. Il primo motivo denuncia nullità della sentenza e/o del procedimentoper violazione degli artt. 111 Cost., 115 c.p.c. e 132, n. 4, c.p.c., conriferimento all’art. 360 n. 4 c.p.c.: il Tribunale ha erroneamenteconsiderato quale valore del relictum la somma di euro 117.608,35, puravendo affermato che non poteva essere ricompresa l’indennità diespropriazione, indennità di espropriazione pari a euro 17.433,35 che èinvece stata considerata al punto 15; il Tribunale ha poi erroneamenteNumero registro generale 2056/2023Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 24121/2026Data pubblicazione 27/07/2026assegnato il fondo oggetto di espropriazione ad [OSCURATO:PERSONA],fondo che risulta invece intestato al catasto e in conservatoria al [OSCURATO:PERSONA]; tali argomentazioni sono state fatte valere in appello e laCorte d’appello le ha ritenute non fondate con motivazione illogica.2. Il secondo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt.99, 112 e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., e violazione degliartt. 713, 727 e 728 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per esserestati inseriti d’ufficio beni non facenti parte della massa ereditaria, inparticolare il fondo oggetto di espropriazione che è stato assegnato adAngela [OSCURATO:PERSONA] con valore determinato unilateralmente e senzacontraddittorio.3. Il terzo motivo contesta nullità della sentenza e/o del procedimento perviolazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art.360 n. 4 c.p.c.: il giudice di merito ha errato nel determinare la quota diRuggiero [OSCURATO:PERSONA], avendo violato le norme sulla divisione; con l’atto diappello si è contestato che il valore di euro 46.533, al momentodell’apertura della successione, poteva essere utilizzato per ladeterminazione dell’asse ereditario e della legittima ai fini di unaeventuale azione di riduzione o per la collazione, ma non era corretto aifini della divisione; la Corte d’appello ha confermato la correttezzadell’eccezione, ma ha poi respinto il motivo d’appello senza alcuna ragionee con conteggi “del tutto capotici e appiccicati”.4. Il quarto motivo fa valere violazione e/o falsa applicazione degli artt.737 e 745 in relazione all’art. 726 c.c., con riferimento all’art. 360 n. 4c.p.c.: la Corte d’appello, ancora in relazione alla quota di RuggieroLamacchia, ha erroneamente determinato la quota da assegnare, senzaconsiderare le donazioni paterne ricevute, e ha assegnato un lotto senzaconsiderare che in materia di divisione deve essere preventivamenteeffettuata la collazione e i beni da assegnare devono essere imputati con ilvalore all’attualità.Numero registro generale 2056/2023Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 24121/2026Data pubblicazione 27/07/20265. Il quinto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.112 c.p.c., 737 e 746 c.c. in relazione all’art. 726 c.c., con riferimentoall’art. 360 n. 3 c.p.c.: per completezza si denuncia l’erroneaquantificazione della quota di [OSCURATO:PERSONA], in quanto, oltre alledonazioni ricevute dal padre, occorreva considerare anche il bene ricevutoin donazione dalla madre che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva conferito in naturain sede di collazione.6. Il sesto motivo lamenta nullità della sentenza e/o del procedimento perviolazione degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c., con riferimento all’art.360 n. 4 c.p.c.: si contesta la sentenza impugnata laddove si qualifical’ultima censura dell’atto di appello quale avente ad oggetto una genericadeterminazione delle quote di conguaglio a carico di [OSCURATO:PERSONA] edella curatela, nonché delle attribuzioni in favore di Maria e CelesteLamacchia, senza considerare il provvedimento con il quale il Tribunale hadisposto la correzione di alcuni errori materiali presenti nel dispositivodella sentenza appellata.7. Il settimo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.724 e 725 c.c. in relazione all’art. 726 c.c., con riferimento all’art. 360 n. 3c.p.c.: [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto beni in donazione per euro71.774,75 e rispetto alla sua quota di euro 33.784,86 avrebbe dovutorestituire alla massa euro 37.991,86 e invece il Tribunale ha statuito, e laCorte d’appello ha confermato, che lo stesso debba versare conguagli peroltre euro 47.000. Il ricorrente, in sostanza, censura che la sentenzaimpugnata abbia obbligato il donatario che ha preferito la collazione perimputazione al pagamento di conguagli che, sommati alla quota dovuta,superano il valore del donatum.8. L’ottavo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione delle norme inmateria di scioglimento delle comunioni plurime in relazione all’art. 1350c.c., con riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c.: per scrupolo difensivo siprecisa che è illegittima la motivazione della sentenza impugnata nellaNumero registro generale 2056/2023Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 24121/2026Data pubblicazione 27/07/2026parte in cui ha inquadrato la fattispecie nelle c.d. masse plurime; l’ereditàrelitta di [OSCURATO:PERSONA], comprensiva della quota ereditata daSterpeta Catapano, è passata ai figli, cosicché, indipendentemente dalconsenso delle parti (che in presenza di masse plurime andava acquisitoespressamente e per iscritto), non è pertinente il richiamo a tale istitutoche potrebbe ingenerare “pericolose derive” sulla tassazione della odiernadivisione; se non si dovesse ritenere unica la massa, la Corte d’appelloavrebbe errato in quanto ha considerato valido il consenso tacito deicondividenti.9. Per motivi di priorità logica va anzitutto esaminato l’ottavo e ultimomotivo.Il motivo non può essere accolto. È anzitutto infondato laddove contesta ilriscontro da parte dei giudici di merito di una ipotesi c.d. di masseplurime, trattandosi, ad avviso del ricorrente, di un’unica comunioneformata dall’eredità relitta del padre comprensiva anche della quotaereditata dalla madre, poi passata ai figli. La giurisprudenza di questaCorte è infatti pacifica nell’affermare che il principio di autonomia dellecomunioni derivanti da diverso titolo è applicabile anche quando esseriguardino i medesimi beni e intercorrano fra le stesse persone, dovendoanche in questo caso i diritti del singolo essere regolati nell'ambito diciascuna massa (cfr. la pronuncia delle sezioni unite n. 2224/1961, nonchéda ultimo Cass. n. 15764/2020).Nel caso di masse plurime è possibile procedere a un'unica divisione inpresenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da unospecifico negozio (v. in tal senso Cass. n. 314/2009). Al riguardo nelmotivo si contesta alla Corte d’appello di avere ritenuto sufficiente ilconsenso tacito delle parti. In proposito va rilevato come la Corte d’appelloabbia evidenziato che gli attori oggi ricorrenti hanno proposto esottoscritto un proprio unico progetto divisionale, prodotto all’udienza del24 settembre 2018, affermazione non contestata nel ricorso. Il consensoNumero registro generale 2056/2023Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 24121/2026Data pubblicazione 27/07/2026dei ricorrenti alla divisione unitaria delle due masse è quindi statoespresso con atto scritto dal quale si evince in modo inequivocabile la lorovolontà, cosicché la censura anche sotto questo profilo non può essereaccolta (v. al riguardo Cass. n. 3029/2009 e Cass. n. 18910/2020).10. Il primo e il secondo motivo di ricorso concernono entrambi il fondorustico di contrada Cicchillo in Barletta, fondo espropriato del quale inappello si era contestato che la relativa indennità di espropriazione fossestata considerata nella determinazione del relictum e che il fondomedesimo fosse poi stato assegnato ad [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo la Corte d’appello ha osservato che il Tribunale si eradiscostato dalle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio che avevaricompreso, in luogo del fondo rustico, l’importo di euro 21.163,13,depositato a titolo di indennità di espropriazione, avendo in primo luogovalorizzato le dichiarazioni degli attori in ordine all’intervenutoannullamento del decreto di esproprio da parte del Tribunaleamministrativo regionale e la pendenza davanti alla Corte d’appello di ungiudizio avente ad oggetto la determinazione del risarcimento del dannoe/o dell’indennità di esproprio e, in secondo luogo, la volontà delle parti dinon ricomprendere nell’asse ereditario il predetto credito in quantoinesigibile. La decisione di primo grado è stata ritenuta corretta dal giudiced’appello in quanto fondata sul dato, non contestato, dell’annullamento deldecreto di esproprio, né alcuna censura era stata sollevata per confutarela motivazione del primo giudice in ordine alla volontà delle parti diescludere il credito indennitario.10.1. Le censure sono fondate.Ed invero l’argomentazione utilizzata dalla Corte d’appello – comecorrettamente ha osservato il ricorrente – non risponde alle censuremosse alla decisione di primo grado, poiché il giudice d’appello si èlimitato a ribadire quanto detto dal Tribunale in ordine alla necessità dinon considerare nel relictum l’indennità di esproprio (v. le pagg. 8 e 9Numero registro generale 2056/2023Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 24121/2026Data pubblicazione 27/07/2026della sentenza definitiva del Tribunale), ma nulla ha detto circa la censuraformulata con l’atto di appello, che appunto lamentava che, a fronte ditale circostanza “riconosciuta da tutte le parti”, l’indennità diespropriazione, ossia la somma di euro 17.433,3, fosse stata consideratanella determinazione del relictum (cfr. le pagg. 18-20 dell’atto).Meramente apparente è la motivazione anche sotto il profilo dellacontestazione, presente nello stesso motivo di gravame, dellaassegnazione del medesimo fondo, del quale secondo gli appellanti erastata considerata l’indennità di esproprio, ad [OSCURATO:PERSONA]:l’argomentare del giudice d’appello è infatti limitato all’affermazione pococomprensibile per cui il Tribunale “ha calcolato la misura del conguagliodovuto da [OSCURATO:PERSONA] sottraendo dal valore dei fondi rusticiper cui la predetta erede aveva espresso preferenza l’importo delledonazioni ricevute”.11. Il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso concernono la conferma,da parte del giudice d’appello, della determinazione della quota diRuggiero [OSCURATO:PERSONA] formulata dal Tribunale, circa la quale si eracontestato in appello che il primo giudice, nell’assegnare i due terzi di dueimmobili, aveva considerato il valore dei medesimi al momento dellasuccessione e non quello determinato dal consulente tecnico d’ufficio almomento della redazione della consulenza, mentre le donazioni ricevuteerano state considerate con i valori all’attualità; si obiettava poil’esclusione dalla collazione di un bene immobile donato con dispensa dallacollazione, dispensa alla quale [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciatoespressamente, chiedendo che rientrasse nella collazione in natura.Alla prima contestazione la Corte d’appello ha risposto che i valori dei dueimmobili erano stati calcolati dal consulente tecnico d’ufficio all’attualità,ossia rispettivamente euro 87.000 ed euro 73.800, e che il tema dellavalutazione era stato ulteriormente sviluppato dal consulente d’ufficionelle controdeduzioni alle osservazioni. L’argomento del giudice d’appelloNumero registro generale 2056/2023Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 24121/2026Data pubblicazione 27/07/2026appare del tutto eccentrico rispetto alla censura degli appellanti, rivoltanon verso la valutazione operata dal consulente tecnico d’ufficio, ma aquella del Tribunale che in effetti (v. pag. 10 della sentenza di primogrado) parla di valore complessivo dei detti immobili pari a euro 69.800.Anche in relazione a tale contestazione la motivazione del giudiced’appello si rivela pertanto apparente, così che è fondato il terzo motivo diricorso, che appunto denuncia sotto questo profilo il vizio di nullità dellasentenza. Fondato è pure il quarto motivo, strettamente legato alprecedente: il ricorrente sottolinea come il giudice d’appello abbiaconfermato il conguaglio stabilito dal primo giudice senza neppureconsiderare che quest’ultimo aveva considerato le donazioni paternericevute da [OSCURATO:PERSONA] (v. ancora pag. 10 della sentenza delTribunale).Apparente è infine la motivazione per quanto concerne il rigetto dellacensura degli appellanti che contestavano l’esclusione dalla collazione diun bene immobile in quanto vi era stata rinuncia alla dispensa. Il giudiced’appello si è infatti limitato, tautologicamente, a dire che il bene immobileè stato escluso tra quelli da dividere avendo appunto “il giudice valorizzatola dispensa dalla collazione”.Ne consegue che i motivi qui in esame sono tutti fondati e devono essereaccolti.12. Devono essere esaminati, a questo punto, il sesto e il settimo motivodi ricorso.Con l’atto di appello (v. le pagg. 23-26 dell’atto) gli odierni ricorrentiavevano lamentato specifici errori nella determinazione delle quote e deiconguagli, errori non soltanto aritmetici, e la violazione, in particolare inrelazione al conguaglio di [OSCURATO:PERSONA], della regola per cui ledonazioni andrebbero considerate solo nella collazione per ladeterminazione delle quote e non invece per la divisione, che andrebbeeffettuata sui beni esistenti. A fronte di tali censure il giudice d’appello si èNumero registro generale 2056/2023Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 24121/2026Data pubblicazione 27/07/2026limitato a parlare di “critica generica alla determinazione della quota deiconguagli” e a fare un criptico riferimento al provvedimento di correzionedisposto dal Tribunale e alle “modalità di ricostruzione della massaereditaria ai sensi del disposto dell’art. 725 c.c.”. Circa la contestazionesecondo cui le donazioni non andrebbero considerate in sede di divisione,il giudice d’appello l’ha considerata infondata, ma ha motivatol’infondatezza facendo riferimento a un principio eccentrico rispetto allacensura, relativo all’automaticità dell’obbligo di collazione, per il quale nonvi è necessità di proposizione di apposita domanda da parte delcondividente.12.1. Pure in relazione a tali censure va pertanto accolta la denuncia, inparticolare proposta con il sesto motivo di ricorso, di nullità della sentenzaper violazione del c.d. minimo costituzionale della motivazione, così che lecensure dovranno essere riesaminate dal giudice di rinvio. Rispetto allacensura secondo la quale le donazioni potrebbero essere considerate soloin sede di collazione e non in sede di divisione, andrà considerato dalgiudice di rinvio che questa Corte ha chiarito che il legislatore, parlandonell'art. 746 c.c. di imputazione del valore del bene alla quota del coeredetenuto alla collazione, ha avuto presente il caso in cui il valore del benedonato sia inferiore o al massimo uguale al valore della quota ereditaria.Nel caso di eccedenza del valore del bene donato sul valore della quotaereditaria – caso nel quale in genere il donatario, che sia stato chiamatoalla successione insieme a coeredi aventi diritto alla collazione, preferiscerinunziare all'eredità e sottrarsi così all'obbligo della collazione delladonazione ricevuta – l’art. 746 c.c. non può essere interpretato nel sensoche il donatario, se sceglie di conferire per imputazione, può trattenere ladifferenza: per detta eccedenza il coerede è tenuto all'effettivoversamento dell'equivalente pecuniario (v. al riguardo Cass. n.17755/2023).Numero registro generale 2056/2023Numero sezionale 819/2026Numero di raccolta generale 24121/2026Data pubblicazione 27/07/202613. In conclusione, sono accolti i motivi di ricorso dal primo al settimo,mentre è rigettato l’ottavo.La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti ela causa va rinviata alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizionepersonale, la quale riesaminerà l’appello attenendosi alle indicazioni dellapresente decisione e provvederà anche in relazione alle spese del presentegiudizio di cassazione. P.Q.MLa Corte accoglie i motivi di ricorso dal primo al settimo, rigettato l’ottavo,cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia lacausa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello diBari, in diversa composizione personale.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione SecondaCivile, in data 1° aprile 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 24121/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris