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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 34598/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8310/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di SIENA S .

P .

A . , in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via G. VICO, 22, n. presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1893/2020 depositata il07/10/2020.

R.g. n. 8310 del 2021 Ad. 05/07/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta , nella camera di consiglio del 05/07/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].it, società di finanziamento poi incorporata da lla bancaMonte dei [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:SOCIETA]., d’ora in avanti) otteneva, dal Tribunale di Prato e nei confronti d i Vinc e nzo Governali, un decreto monitorio , con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di euro novemilacinquecento(€ 9.500,00) deducendo, a sostegno del ricorso monitorio che il ricorrente (rivenditore di auto) era dealer di una finanziaria, e in tale veste doveva rispondere per l’inadempimento del contratto di finanziamento che egli aveva all’apparenza fatto sottoscrivere ad un terzo, tal [OSCURATO:PERSONA], per l’acquisto di un ’ autovettura , senza che al finanziamento facesse seguito il rimborso. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Prato, disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dal Governali, rigettava l’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza di primo grado.

La Corte d ’appello di Firenze , con sentenza n. 1893 del 07/10/2020, in parziale riforma della sentenza di primo grado , confermata nel resto, rigettava la domanda di manleva proposta dal Governali nei confronti del terzo G iacomo C hiappara e lo condannava a rimborsare alla [OSCURATO:SOCIETA]le spese di lite.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a cinque motivi.

Resistecon controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], già contumace nelle fasi di merito, è rimasto intimato.

R.g. n. 8310 del 2021 Ad. 05/07/2023; estensore: C. Valle [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente censura come segue la sentenza della Corte d’appello di Firenze. 1) art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1264 e 81 cod. proc. civ., per carenza di legittimazione attiva della bancaMPS S.p.a. 2) art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 cod. c iv . , laddove la C orte d’appello ha erroneamente ritenuto sussistente i l suo inadempimento contrattuale,laddove il giudice di secondo grado ha fondato il mancato pagamento delle rate di finanziamento non già sull’inadempimento del contratto di finanziamento stesso bensì su un accordo tra il creditore ed una parte terza, il Chiappara, estranea al finanziamento ed al suo oggetto. 3) art. 360, primo comma,n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 633 cod. proc. civ., laddove la C orte d’appello ha omesso di rilevare l’inammissibilità della domanda di Consum.it in quanto avrebbe dovuto essere avanzata mediante procedimento ordinario e non mediante procedimento monitorio. 4) art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,laddove la Corte d’appello ha travisato i mezzi di prova introdotti nel primo e secondo grado di giudizio.

Il ricorrente ritiene di aver assolto l’onere della prova e che la Corte d’appelloabbia fondato la propria decisione su un fatto o, meglio, su un’omissione, tralasciando ed ignorando tutti gli altri elementi probatori. 5) art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,laddove la Corte d’appello ha omesso di rilevare l’insussistenza di una sentenza penale passata in giudicato.

R.g. n. 8310 del 2021 Ad. 05/07/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo è inammissibile, in quanto non vi è stata una cessione di credito, bensì una incorporazione della Consum.it nella [OSCURATO:SOCIETA]., con la conseguenza che questa era legittimata quale creditrice.

Nella specie la [OSCURATO:SOCIETA]. risulta avere incorporato la Consum.it e,pertanto , essa è divenuta titolare di tutte le situazioni giuridiche attive e passive già facenti capo alla società incorporata, senza che possa farsi luogo, quindi, a indagine alcuna circa l’ampiezza della cessione dei diritti di credito facenti capo alla società estinta, posto che questi sono definitivamente transitati nella sfera giuridica della società incorporante.

L’atto di fusione è stato ritualmente prodotto in atti dalla difesa della [OSCURATO:SOCIETA]. (che in tal modo ha dato dimostrazione della propria legittimazione a contraddire: Cass. n. 15414 del 21/06/2017 Rv. 645068 - 01) e da esso risulta che la fusione per incorporazione ha avuto luogo il 15/05/2015, ossia pochi mesi dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta il 04/02/2015.

Il giudizio di appello è stato pertanto svolto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. senza che la difesa del Governali nulla eccepisse in punto di legittimazione a contraddire della odierna controricorrente.

Il secondo motivo è inammissibile.

A fronte della chiara statuizione del giudice di merito, che ha ritenuto il Governali inadempiente all’accordo di finanziamento con Consum.it, concluso nel1999, in forza del disposto degli art. 4, 6 e 12 dell’accordo, il secondo motivo di ricorso non riporta, neppure nelle parti salienti, il contenuto delle dette clausole contrattuali, e soprattutto non contrasta adeguatamente, muovendosi su di un piano di mera contestazione dell’affermazione decisoria della Corte territoriale, l’inadempimento delle previsioni contrattuali e segnatamente di quella che gli imponeva, quale rivenditore dell’autovettura, di raccogliere la firma autografa dell’acquirente e R.g. n. 8310 del 2021 Ad. 05/07/2023; estensore: C. Valle del garante, controllando attentamente la loro identità.

Sul punto la Corte d’appello, con ampia e specifica motivazione, individua la condotta inadempiente (mancato controllo dell’identità del Chiappara) e declina le ragioni di inadeguatezza dell’apparato probatorio addotto dal Governali (segnatamente la testimonianza della di lui moglie [OSCURATO:PERSONA]).

La sentenza, inoltre, pone in risalto che a fronte della produzione, da parte della Consum.it , dell’accordo tra l’acquirente Chiappara e la Consum.it non era stata prodotta, da parte del Governali, la copia del documento d’identità del Chiappara, il che già di per sé comportava prova del suo inadempimento agli obblighi di cui all’accordo di convenzionamento,in punto di controllo dell’identità dell’acquirente dell’autovettura.

Il terzo motivo è inammissibile.

La circostanza che la Consum.it abbia agito in via ingiuntiva e non con azione ordinaria è superata dall’avvenuto riscontro dell’inadempimento del Governali, posto che a seguito dell’instaurazione del procedimento ordinario a mezzo dell’opposizione a decreto ingiuntivo viene a aprirsi un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti sono tenute a dare la prova in via ordinaria dei fatti costitutivi o modificativi o estintivi delle rispettive situazioni giuridiche( Sez.

U n. 7448 del 07/07/1993 Rv. 483032 – 01 e da ultimo Sez.

U n. 00 927 del 13/01/2022 Rv. 663586 –02: l'opposizione prevista dall'art. 645 cod. p roc . c iv . non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo.).

R.g. n. 8310 del 2021 Ad. 05/07/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] specie il Governali non ha fornito alcuna prova dell’esatto adempimento della propria prestazione, come prevista nell’accordo di convenzionamento con Consum.it.

Il quarto motivo è inammissibile, in quanto di carattere strettamente fattuale, ossia volto a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, sul quale la Corte territoriale ha ampiamente motivato, segnatamente in punto di inattendibilità della testimonianza della moglie del Governali.

Deve , inoltre, ribadirsi che (Cass. n. 331 del 13/01/2020 Rv. 656802 - 01) il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, cosicché nella specie la censura non risulta idonea a incrinare il percorso argomentativo della sentenza impugnata Il quinto motivo è inammissibile, imputandosi alla sentenza impugnata il non avere tenuto conto della mancanza di una sentenza penale di condanna.

La Corte territoriale ha invero affermato che, pur non risultando il Governali sottoposto a indagini penali da parte della competente autorità requirente, egli risultava essere stato coinvolto in vicende analoghe quelle per cui era causa accettando le relative conseguenze, secondo la categoria penalistica della colpa cosciente, cosicché egli, sul piano civilistico, non poteva ritenersi R.g. n. 8310 del 2021 Ad. 05/07/2023; estensore: C. Valle immune da responsabilità, segnatamente per la mancata idoneo controllo sull’identità dell’acquirente.

Il motivo, laddove evoca il n. 5 dell’art. 360, primo comma, codice di rito, è, pertanto, del tutto inammissibile, in quanto non concerne il mancato esame di un fatto ma deduce, impropriamente, il cattivo uso del ragionamento presuntivo(in ordine al quale si veda Cass. n. 3541 del 13/02/2020 Rv. 657016 -01).

Peraltro, l’eventuale sentenza di assoluzione con formula perché il fatto non costituisce reato non avrebbe efficacia vincolante (Cass. n. 36638 del 25/11/2021 Rv. 663298 - 01) ai sensi dell'art. 652 cod. p roc . p en ., nel giudizio civile di danno, nel quale ― attesa l'autonomia e la separatezza tra giudizio civile e giudizio penale sottolineata anche dalle Sezioni Unite penali della S.C. (n. 22065 del 2021) ― compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale.

Il sindacato sulla motivazione, che pure l’intestazione del detto motivo richiede, è precluso dalla giurisprudenza nomofilattica (Sez.

U n. 8053 e 8054 del 07/04/2014), in quanto la motivazione della sentenzasupera ampiamente il cd minimo costituzionale.

Il ricorso, stante la carenza argomentativa ed espositiva di tutti i motivi, va pertanto dichiaratoinammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso .

C ondanna i l ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

R.g. n. 8310 del 2021 Ad. 05/07/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a no

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8310/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] dei PASCHI di SIENA S . P . A . , in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla via G. VICO, 22, n. presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1893/2020 depositata il07/10/2020. R.g. n. 8310 del 2021 Ad. 05/07/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta , nella camera di consiglio del 05/07/2023, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].it, società di finanziamento poi incorporata da lla bancaMonte dei [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:SOCIETA]., d’ora in avanti) otteneva, dal Tribunale di Prato e nei confronti d i Vinc e nzo Governali, un decreto monitorio , con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di euro novemilacinquecento(€ 9.500,00) deducendo, a sostegno del ricorso monitorio che il ricorrente (rivenditore di auto) era dealer di una finanziaria, e in tale veste doveva rispondere per l’inadempimento del contratto di finanziamento che egli aveva all’apparenza fatto sottoscrivere ad un terzo, tal [OSCURATO:PERSONA], per l’acquisto di un ’ autovettura , senza che al finanziamento facesse seguito il rimborso. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Prato, disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dal Governali, rigettava l’opposizione. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. La Corte d ’appello di Firenze , con sentenza n. 1893 del 07/10/2020, in parziale riforma della sentenza di primo grado , confermata nel resto, rigettava la domanda di manleva proposta dal Governali nei confronti del terzo G iacomo C hiappara e lo condannava a rimborsare alla [OSCURATO:SOCIETA]le spese di lite. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a cinque motivi. Resistecon controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], già contumace nelle fasi di merito, è rimasto intimato. R.g. n. 8310 del 2021 Ad. 05/07/2023; estensore: C. Valle [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente censura come segue la sentenza della Corte d’appello di Firenze. 1) art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1264 e 81 cod. proc. civ., per carenza di legittimazione attiva della bancaMPS S.p.a. 2) art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 cod. c iv . , laddove la C orte d’appello ha erroneamente ritenuto sussistente i l suo inadempimento contrattuale,laddove il giudice di secondo grado ha fondato il mancato pagamento delle rate di finanziamento non già sull’inadempimento del contratto di finanziamento stesso bensì su un accordo tra il creditore ed una parte terza, il Chiappara, estranea al finanziamento ed al suo oggetto. 3) art. 360, primo comma,n. 3 cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 633 cod. proc. civ., laddove la C orte d’appello ha omesso di rilevare l’inammissibilità della domanda di Consum.it in quanto avrebbe dovuto essere avanzata mediante procedimento ordinario e non mediante procedimento monitorio. 4) art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,laddove la Corte d’appello ha travisato i mezzi di prova introdotti nel primo e secondo grado di giudizio. Il ricorrente ritiene di aver assolto l’onere della prova e che la Corte d’appelloabbia fondato la propria decisione su un fatto o, meglio, su un’omissione, tralasciando ed ignorando tutti gli altri elementi probatori. 5) art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio,laddove la Corte d’appello ha omesso di rilevare l’insussistenza di una sentenza penale passata in giudicato. R.g. n. 8310 del 2021 Ad. 05/07/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo è inammissibile, in quanto non vi è stata una cessione di credito, bensì una incorporazione della Consum.it nella [OSCURATO:SOCIETA]., con la conseguenza che questa era legittimata quale creditrice. Nella specie la [OSCURATO:SOCIETA]. risulta avere incorporato la Consum.it e,pertanto , essa è divenuta titolare di tutte le situazioni giuridiche attive e passive già facenti capo alla società incorporata, senza che possa farsi luogo, quindi, a indagine alcuna circa l’ampiezza della cessione dei diritti di credito facenti capo alla società estinta, posto che questi sono definitivamente transitati nella sfera giuridica della società incorporante. L’atto di fusione è stato ritualmente prodotto in atti dalla difesa della [OSCURATO:SOCIETA]. (che in tal modo ha dato dimostrazione della propria legittimazione a contraddire: Cass. n. 15414 del 21/06/2017 Rv. 645068 - 01) e da esso risulta che la fusione per incorporazione ha avuto luogo il 15/05/2015, ossia pochi mesi dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, intervenuta il 04/02/2015. Il giudizio di appello è stato pertanto svolto nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. senza che la difesa del Governali nulla eccepisse in punto di legittimazione a contraddire della odierna controricorrente. Il secondo motivo è inammissibile. A fronte della chiara statuizione del giudice di merito, che ha ritenuto il Governali inadempiente all’accordo di finanziamento con Consum.it, concluso nel1999, in forza del disposto degli art. 4, 6 e 12 dell’accordo, il secondo motivo di ricorso non riporta, neppure nelle parti salienti, il contenuto delle dette clausole contrattuali, e soprattutto non contrasta adeguatamente, muovendosi su di un piano di mera contestazione dell’affermazione decisoria della Corte territoriale, l’inadempimento delle previsioni contrattuali e segnatamente di quella che gli imponeva, quale rivenditore dell’autovettura, di raccogliere la firma autografa dell’acquirente e R.g. n. 8310 del 2021 Ad. 05/07/2023; estensore: C. Valle del garante, controllando attentamente la loro identità. Sul punto la Corte d’appello, con ampia e specifica motivazione, individua la condotta inadempiente (mancato controllo dell’identità del Chiappara) e declina le ragioni di inadeguatezza dell’apparato probatorio addotto dal Governali (segnatamente la testimonianza della di lui moglie [OSCURATO:PERSONA]). La sentenza, inoltre, pone in risalto che a fronte della produzione, da parte della Consum.it , dell’accordo tra l’acquirente Chiappara e la Consum.it non era stata prodotta, da parte del Governali, la copia del documento d’identità del Chiappara, il che già di per sé comportava prova del suo inadempimento agli obblighi di cui all’accordo di convenzionamento,in punto di controllo dell’identità dell’acquirente dell’autovettura. Il terzo motivo è inammissibile. La circostanza che la Consum.it abbia agito in via ingiuntiva e non con azione ordinaria è superata dall’avvenuto riscontro dell’inadempimento del Governali, posto che a seguito dell’instaurazione del procedimento ordinario a mezzo dell’opposizione a decreto ingiuntivo viene a aprirsi un ordinario giudizio di cognizione nel quale le parti sono tenute a dare la prova in via ordinaria dei fatti costitutivi o modificativi o estintivi delle rispettive situazioni giuridiche( Sez. U n. 7448 del 07/07/1993 Rv. 483032 – 01 e da ultimo Sez. U n. 00 927 del 13/01/2022 Rv. 663586 –02: l'opposizione prevista dall'art. 645 cod. p roc . c iv . non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo.). R.g. n. 8310 del 2021 Ad. 05/07/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] specie il Governali non ha fornito alcuna prova dell’esatto adempimento della propria prestazione, come prevista nell’accordo di convenzionamento con Consum.it. Il quarto motivo è inammissibile, in quanto di carattere strettamente fattuale, ossia volto a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, sul quale la Corte territoriale ha ampiamente motivato, segnatamente in punto di inattendibilità della testimonianza della moglie del Governali. Deve , inoltre, ribadirsi che (Cass. n. 331 del 13/01/2020 Rv. 656802 - 01) il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge, cosicché nella specie la censura non risulta idonea a incrinare il percorso argomentativo della sentenza impugnata Il quinto motivo è inammissibile, imputandosi alla sentenza impugnata il non avere tenuto conto della mancanza di una sentenza penale di condanna. La Corte territoriale ha invero affermato che, pur non risultando il Governali sottoposto a indagini penali da parte della competente autorità requirente, egli risultava essere stato coinvolto in vicende analoghe quelle per cui era causa accettando le relative conseguenze, secondo la categoria penalistica della colpa cosciente, cosicché egli, sul piano civilistico, non poteva ritenersi R.g. n. 8310 del 2021 Ad. 05/07/2023; estensore: C. Valle immune da responsabilità, segnatamente per la mancata idoneo controllo sull’identità dell’acquirente. Il motivo, laddove evoca il n. 5 dell’art. 360, primo comma, codice di rito, è, pertanto, del tutto inammissibile, in quanto non concerne il mancato esame di un fatto ma deduce, impropriamente, il cattivo uso del ragionamento presuntivo(in ordine al quale si veda Cass. n. 3541 del 13/02/2020 Rv. 657016 -01). Peraltro, l’eventuale sentenza di assoluzione con formula perché il fatto non costituisce reato non avrebbe efficacia vincolante (Cass. n. 36638 del 25/11/2021 Rv. 663298 - 01) ai sensi dell'art. 652 cod. p roc . p en ., nel giudizio civile di danno, nel quale ― attesa l'autonomia e la separatezza tra giudizio civile e giudizio penale sottolineata anche dalle Sezioni Unite penali della S.C. (n. 22065 del 2021) ― compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale. Il sindacato sulla motivazione, che pure l’intestazione del detto motivo richiede, è precluso dalla giurisprudenza nomofilattica (Sez. U n. 8053 e 8054 del 07/04/2014), in quanto la motivazione della sentenzasupera ampiamente il cd minimo costituzionale. Il ricorso, stante la carenza argomentativa ed espositiva di tutti i motivi, va pertanto dichiaratoinammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso . C ondanna i l ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. R.g. n. 8310 del 2021 Ad. 05/07/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a no
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