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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 ottobre 2024

Cassazione n. 21925/2026

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ifeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -controISUFI ESMA, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.

A2026 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro2478 tempore, rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 679/2024 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 04/10/2024 R.G.N. 268/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7470/2025Numero di raccolta generale 21925/20261.La Corte di appello di Perugia, con sentenza n. 679 delData pubblicazione 26/06/20262024, riformava parzialmente la sentenza del tribunale diPerugia, applicando, in via retroattiva, la disciplina di cui all’art.22 del d.lgs. n. 22 del 2015 in relazione alle sanzioni di cuiall’art. 3 co. 3 d.l. n. 12 del 2002, contenute nell’ordinanzaingiunzione opposta n. 476/2017 – n. 306/2017.2.

Partendo dal principio generale secondo cui la naturagiuridica da attribuirsi a tali sanzioni fosse quella penale, laCorte di appello aveva fatto applicazione del principio generaledella retroattività della disciplina successiva, in quanto piùfavorevole.3.Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorsoper cassazione l’Ispettorato affidato ad un motivo.

Hannoresistito con controricorso le controparti.4.Entrambe le parti hanno depositato le memorie.5.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza neitermini di legge ex art. 380 bis 1 c.p.c.Ragioni della decisione1.Con l’unico motivo, che si riporta testualmente, partericorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1,l. n. 689 del 1981, art. 2, comma 4 c.p., artt. 12 e 14 preleggi,art. 22, d.lgs. n. 151 del 2015, art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002conv. in l. n. 73 del 2002 nella sua formulazione anteriore allemodifiche apportate dall’art. 22 del d.lgs. n. 151 del 2015 e art.39, commi 1 e 2, d.l. n. 112/2008, conv. con modificazioni dallal. n. 133 del 2008 e succ. mod. in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., nel capo della sentenza di appello in cui è stataritenuta applicabile alla fattispecie di cui è causa la sanzioneNumero registro generale 7470/2025sopravvenuta più favorevole prevista dall’art. 22, d.lgs. n. 151N umero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 21925/2026del 2015, secondo un’interpretazione costituzionalmente eData pubblicazione 26/06/2026convenzionalmente orientata rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Uomo, con conseguente inapplicabilità anche dellasanzione di cui all’art. 39, commi 1 e 2, d.l. n. 112/2008, conv.dalla l. n. 133/2008 e succ. modifiche.Secondo l'assunto del ricorrente la sentenza sarebbe viziataper aver la Corte d'appello ritenuto applicabile alla fattispecie inesame, sanzionata con l’art. 3 co. 3 d.l. n. 12 del 2002 conv. inl. 73 del 2002 con sanzione amministrativa di euro 30.030,00,quella più favorevole introdotta dall’art. 22 d.lgs. 15 del 2015,rideterminata nella misura di euro 15.000,00.Contesta, pertanto, la qualificazione compiuta dai giudici delgravame che avrebbero attribuito natura penale ad unasanzione amministrativa, applicando il principio del “favor rei”in luogo del “tempus regit actum” con conseguenteapplicazione, in via retroattiva, della legge più favorevole.Evidenzia, altresì, che la sanzione in commento ha non soltantocarattere punitivo ma anche preventivo perché volta ascongiurare comportamenti riprovevoli da parte del datore dilavoro.

Chiede, pertanto, ferma l’inapplicabilità della normasuccessiva più favorevole, l'applicabilità delle sanzioni di cuiall'articolo 39 co. 1 e 2 del d.l. 112 del 2008, oggetto dell'appelloincidentale che, per effetto dell'accoglimento del motivocontenuto nell'appello principale, è stato assorbito.2.

Il motivo è infondato.3.

Il collegio osserva che l’art. l'art. 3, comma 3, del d.l. n.12 del 2002, conv. con modif. nella l. n. 73 del 2002, integrauna sanzione che ha natura afflittiva e, quindi, "sostanzialmentepenale", con conseguente applicabilità del regime di retroattivitàdella lex mitior.Numero registro generale 7470/2025Numero sezionale 2478/2026La sanzione amministrativa per il c.d. lavoro irregolaNrueme reo rdai r,a ccolta generale 21925/2026Data pubblicazione 26/06/2026infatti, prevista dall’art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002, conv. in L. n.73/2002 che, nella formulazione originaria, prevedeva: “Fermarestando l’applicazione delle sanzioni già previste dallanormativa in vigore, in caso di impego di lavoratori subordinatisenza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto dilavoro da parte del datore di lavoro privato, con la solaesclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì lasanzione amministrativa da euro 1.950 a euro 15.600 perciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 perciascuna giornata di lavoro effettivo.

L’importo della sanzione èda euro 1.300 a euro 10.400 per ciascun lavoratore irregolare,maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare,nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per unperiodo lavorativo successivo.

L’importo delle sanzioni civiliconnesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascunlavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del50 per cento”.Successivamente, per effetto dell’art. 22 del d.lgs. 151 del2015, in vigore dal 24.09.2015, la disposizione prevedeva che:“3.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previstedalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratorisubordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione delrapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con lasola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresìla sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego dellavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro; b) da euro3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in casodi impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni dieffettivo lavoro; c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascunNumero registro generale 7470/2025lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltreN umero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 21925/2026sessanta giorni di effettivo lavoro”.Data pubblicazione 26/06/20264.

E’ stato precisato da questa Corte (cfr., sul punto, Cass.n. 6642 del 2026, n. 13182 del 2025 e Cass. n. 13071 del 2024)che al fine di verificare il carattere di afflittività - e, quindi, dieventuale applicazione dei principi vigenti in ambito penale -può farsi ricorso agli indici elaborati in materia di sanzioniirrogate dalla CONSOB (Cass. ord. n. 20949/2024), fra i qualiquello principale è rappresentato dalla eccedenza della sanzionerispetto al valore del profitto in concreto conseguito oconseguibile dall’autore dell’illecito.Tale criterio, infatti, esprime quella “finalità di deterrenza, oprevenzione generale negativa” che fonda l’interpretazione dellanorma “in chiave di punizione dell’autore dell’illecito”.Sulla base di questo criterio deve ritenersi che pure lasanzione per lavoro irregolare presenti questa funzione, visti gliimporti elevati, ampiamente superiori al carico retributivo-previdenziale che, con l’omessa denuncia del rapporto di lavoro,il datore di lavoro ha interesse ad evitare in relazione ai variperiodi di durata del rapporto “irregolare” previsti dal legislatoreall’art. 3, co. 3, d.l. cit., sopra riportato.

Dunque, sussiste anchein tal caso la specifica “finalità di deterrenza, o prevenzionegenerale negativa”, sicché la sanzione va interpretata come“sostanzialmente penale” e pertanto trova applicazione ilprincipio di retroattività della lex mitior.In tal senso si intende dar continuità agli specificiprecedenti di questa Corte, nei quali ugualmente la norma sopracitata è stata considerata come prescrittiva di una sanzionesostanzialmente penale, con conseguente applicabilità delregime di retroattività della norma più favorevole. [OSCURATO:PERSONA] infatti ritenuto la sanzione in esame di “naturaNumero registro generale 7470/2025Numero sezionale 2478/2026sostanzialmente penale, e comunque elevatamente afNfulmitetriov dai r,a ccolta generale 21925/2026Data pubblicazione 26/06/2026nei termini definiti dalla giurisprudenza della Corte Europea diGiustizia (che richiama la giurisprudenza della Corte EDU) e daquesta Corte … in assenza di disposizioni di diritto transitorioche dispongano diversamente, non vi siano ostacoli (e che,segnatamente, tali ostacoli non siano rinvenibili nel principiotempus regit actum) all’applicazione del principio generaledell’applicazione retroattiva della lex mitior, ovvero della leggepiù favorevole dal punto di vista sanzionatorio … Con la sentenzan. 63/2019, invero, la Corte Costituzionale ha ritenutoestensibile il complesso dei principi enucleati dalla Corte diStrasburgo a proposito della “materia penale” – ivi compreso,dunque, il principio di retroattività della lex mitior - a “singole”sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità “punitiva”… Sulla scorta delle univoche affermazioni di principio dellaCorte costituzionale, applicati i cd. criteri Engel alla normativasanzionatoria in esame, deve percorrersi l’interpretazionedell’art. 1 della legge n. 689/1981 nel senso della suaapplicabilità tanto alle modifiche in peius delle sanzioniamministrative, in base al principio di legalità, quanto delladiretta applicabilità del correlato principio generale, di matricechiaramente costituzionale e convenzionale, della retroattivitàdelle modifiche in mitius delle sanzioni punitive, pianamentericavabile in forza dell’accertata natura elevatamente afflittivadelle sanzioni applicate e del doppio binario sanzionatorioseguito in materia dal legislatore, compatibile con l’architetturanormativa europea in misura e in funzione della necessariainterferenza ed espansione dei principi garantisti generali,espressi dalla Carta dei diritti fondamentali …” (Cass. n.13071/2024 cit., par.

35. ss.).Numero registro generale 7470/20254.1.

È, peraltro, inconferente il richiamo ai principi espressNi umero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 21925/2026da Cass. n. 27443 del 2024.

In quell’ordinanza, infatti, la CorteData pubblicazione 26/06/2026ha affermato che in tema di sanzioni amministrative, vige ilprincipio di legalità di cui all'art. 1 della L. n. 689/1981, qualeregola generale e non già quello della retroattività della leggepiù favorevole, come in materia penale, ma non ha escluso chequel principio operi allorquando la sanzione presenta, puressendo amministrativa, caratteristiche che le attribuiscononatura penale.4.2.

Non è ostativa, ad avviso del Collegio, nemmenol’argomentazione, sviluppata solo in sede di memorie e, quindi,anche tardivamente, relativa alla mancata valutazione dicontrointeressi di rango costituzionale, rappresentati dagli artt.1, 35, 38 Cost.

Tale ricostruzione che vedrebbe la prevalenzadei principi ivi sottesi renderebbe, in concreto, inoperante, perle sanzioni amministrative relative al lavoro nero, l’applicazionedei principi della retroattività del regime più favorevole, pur inpresenza di disposizioni dotate di natura afflittiva.

Ne consegue,quindi, che il controinteresse, oggetto di bilanciamento efunzionale ai fini della prova di resistenza, non può ravvisarsi inprincipi generalisti che fondano il sistema lavoristico-previdenziale onde non escludere, a monte, la possibilitàdell’estensione delle previsioni più favorevoli.5.Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.6.La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segueil criterio della soccombenza, con liquidazione come indispositivo.7.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020).Numero registro generale 7470/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 21925/2026 P.Q.MData pubblicazione 26/06/2026La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 2000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfettario delle spese generali e accessori di legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 19 maggio 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- ricorrente -controISUFI ESMA, [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. A2026 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro2478 tempore, rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 679/2024 della CORTE D'APPELLO diPERUGIA, depositata il 04/10/2024 R.G.N. 268/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/05/2026 dalla Consigliera Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7470/2025Numero di raccolta generale 21925/20261.La Corte di appello di Perugia, con sentenza n. 679 delData pubblicazione 26/06/20262024, riformava parzialmente la sentenza del tribunale diPerugia, applicando, in via retroattiva, la disciplina di cui all’art.22 del d.lgs. n. 22 del 2015 in relazione alle sanzioni di cuiall’art. 3 co. 3 d.l. n. 12 del 2002, contenute nell’ordinanzaingiunzione opposta n. 476/2017 – n. 306/2017.2. Partendo dal principio generale secondo cui la naturagiuridica da attribuirsi a tali sanzioni fosse quella penale, laCorte di appello aveva fatto applicazione del principio generaledella retroattività della disciplina successiva, in quanto piùfavorevole.3.Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorsoper cassazione l’Ispettorato affidato ad un motivo. Hannoresistito con controricorso le controparti.4.Entrambe le parti hanno depositato le memorie.5.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza neitermini di legge ex art. 380 bis 1 c.p.c.Ragioni della decisione1.Con l’unico motivo, che si riporta testualmente, partericorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1,l. n. 689 del 1981, art. 2, comma 4 c.p., artt. 12 e 14 preleggi,art. 22, d.lgs. n. 151 del 2015, art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002conv. in l. n. 73 del 2002 nella sua formulazione anteriore allemodifiche apportate dall’art. 22 del d.lgs. n. 151 del 2015 e art.39, commi 1 e 2, d.l. n. 112/2008, conv. con modificazioni dallal. n. 133 del 2008 e succ. mod. in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 c.p.c., nel capo della sentenza di appello in cui è stataritenuta applicabile alla fattispecie di cui è causa la sanzioneNumero registro generale 7470/2025sopravvenuta più favorevole prevista dall’art. 22, d.lgs. n. 151N umero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 21925/2026del 2015, secondo un’interpretazione costituzionalmente eData pubblicazione 26/06/2026convenzionalmente orientata rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] dell’Uomo, con conseguente inapplicabilità anche dellasanzione di cui all’art. 39, commi 1 e 2, d.l. n. 112/2008, conv.dalla l. n. 133/2008 e succ. modifiche.Secondo l'assunto del ricorrente la sentenza sarebbe viziataper aver la Corte d'appello ritenuto applicabile alla fattispecie inesame, sanzionata con l’art. 3 co. 3 d.l. n. 12 del 2002 conv. inl. 73 del 2002 con sanzione amministrativa di euro 30.030,00,quella più favorevole introdotta dall’art. 22 d.lgs. 15 del 2015,rideterminata nella misura di euro 15.000,00.Contesta, pertanto, la qualificazione compiuta dai giudici delgravame che avrebbero attribuito natura penale ad unasanzione amministrativa, applicando il principio del “favor rei”in luogo del “tempus regit actum” con conseguenteapplicazione, in via retroattiva, della legge più favorevole.Evidenzia, altresì, che la sanzione in commento ha non soltantocarattere punitivo ma anche preventivo perché volta ascongiurare comportamenti riprovevoli da parte del datore dilavoro. Chiede, pertanto, ferma l’inapplicabilità della normasuccessiva più favorevole, l'applicabilità delle sanzioni di cuiall'articolo 39 co. 1 e 2 del d.l. 112 del 2008, oggetto dell'appelloincidentale che, per effetto dell'accoglimento del motivocontenuto nell'appello principale, è stato assorbito.2. Il motivo è infondato.3. Il collegio osserva che l’art. l'art. 3, comma 3, del d.l. n.12 del 2002, conv. con modif. nella l. n. 73 del 2002, integrauna sanzione che ha natura afflittiva e, quindi, "sostanzialmentepenale", con conseguente applicabilità del regime di retroattivitàdella lex mitior.Numero registro generale 7470/2025Numero sezionale 2478/2026La sanzione amministrativa per il c.d. lavoro irregolaNrueme reo rdai r,a ccolta generale 21925/2026Data pubblicazione 26/06/2026infatti, prevista dall’art. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002, conv. in L. n.73/2002 che, nella formulazione originaria, prevedeva: “Fermarestando l’applicazione delle sanzioni già previste dallanormativa in vigore, in caso di impego di lavoratori subordinatisenza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto dilavoro da parte del datore di lavoro privato, con la solaesclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì lasanzione amministrativa da euro 1.950 a euro 15.600 perciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 perciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo della sanzione èda euro 1.300 a euro 10.400 per ciascun lavoratore irregolare,maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare,nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per unperiodo lavorativo successivo. L’importo delle sanzioni civiliconnesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascunlavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del50 per cento”.Successivamente, per effetto dell’art. 22 del d.lgs. 151 del2015, in vigore dal 24.09.2015, la disposizione prevedeva che:“3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previstedalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratorisubordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione delrapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con lasola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresìla sanzione amministrativa pecuniaria: a) da euro 1.500 a euro9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego dellavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro; b) da euro3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in casodi impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni dieffettivo lavoro; c) da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascunNumero registro generale 7470/2025lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltreN umero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 21925/2026sessanta giorni di effettivo lavoro”.Data pubblicazione 26/06/20264. E’ stato precisato da questa Corte (cfr., sul punto, Cass.n. 6642 del 2026, n. 13182 del 2025 e Cass. n. 13071 del 2024)che al fine di verificare il carattere di afflittività - e, quindi, dieventuale applicazione dei principi vigenti in ambito penale -può farsi ricorso agli indici elaborati in materia di sanzioniirrogate dalla CONSOB (Cass. ord. n. 20949/2024), fra i qualiquello principale è rappresentato dalla eccedenza della sanzionerispetto al valore del profitto in concreto conseguito oconseguibile dall’autore dell’illecito.Tale criterio, infatti, esprime quella “finalità di deterrenza, oprevenzione generale negativa” che fonda l’interpretazione dellanorma “in chiave di punizione dell’autore dell’illecito”.Sulla base di questo criterio deve ritenersi che pure lasanzione per lavoro irregolare presenti questa funzione, visti gliimporti elevati, ampiamente superiori al carico retributivo-previdenziale che, con l’omessa denuncia del rapporto di lavoro,il datore di lavoro ha interesse ad evitare in relazione ai variperiodi di durata del rapporto “irregolare” previsti dal legislatoreall’art. 3, co. 3, d.l. cit., sopra riportato. Dunque, sussiste anchein tal caso la specifica “finalità di deterrenza, o prevenzionegenerale negativa”, sicché la sanzione va interpretata come“sostanzialmente penale” e pertanto trova applicazione ilprincipio di retroattività della lex mitior.In tal senso si intende dar continuità agli specificiprecedenti di questa Corte, nei quali ugualmente la norma sopracitata è stata considerata come prescrittiva di una sanzionesostanzialmente penale, con conseguente applicabilità delregime di retroattività della norma più favorevole. [OSCURATO:PERSONA] infatti ritenuto la sanzione in esame di “naturaNumero registro generale 7470/2025Numero sezionale 2478/2026sostanzialmente penale, e comunque elevatamente afNfulmitetriov dai r,a ccolta generale 21925/2026Data pubblicazione 26/06/2026nei termini definiti dalla giurisprudenza della Corte Europea diGiustizia (che richiama la giurisprudenza della Corte EDU) e daquesta Corte … in assenza di disposizioni di diritto transitorioche dispongano diversamente, non vi siano ostacoli (e che,segnatamente, tali ostacoli non siano rinvenibili nel principiotempus regit actum) all’applicazione del principio generaledell’applicazione retroattiva della lex mitior, ovvero della leggepiù favorevole dal punto di vista sanzionatorio … Con la sentenzan. 63/2019, invero, la Corte Costituzionale ha ritenutoestensibile il complesso dei principi enucleati dalla Corte diStrasburgo a proposito della “materia penale” – ivi compreso,dunque, il principio di retroattività della lex mitior - a “singole”sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità “punitiva”… Sulla scorta delle univoche affermazioni di principio dellaCorte costituzionale, applicati i cd. criteri Engel alla normativasanzionatoria in esame, deve percorrersi l’interpretazionedell’art. 1 della legge n. 689/1981 nel senso della suaapplicabilità tanto alle modifiche in peius delle sanzioniamministrative, in base al principio di legalità, quanto delladiretta applicabilità del correlato principio generale, di matricechiaramente costituzionale e convenzionale, della retroattivitàdelle modifiche in mitius delle sanzioni punitive, pianamentericavabile in forza dell’accertata natura elevatamente afflittivadelle sanzioni applicate e del doppio binario sanzionatorioseguito in materia dal legislatore, compatibile con l’architetturanormativa europea in misura e in funzione della necessariainterferenza ed espansione dei principi garantisti generali,espressi dalla Carta dei diritti fondamentali …” (Cass. n.13071/2024 cit., par. 35. ss.).Numero registro generale 7470/20254.1. È, peraltro, inconferente il richiamo ai principi espressNi umero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 21925/2026da Cass. n. 27443 del 2024. In quell’ordinanza, infatti, la CorteData pubblicazione 26/06/2026ha affermato che in tema di sanzioni amministrative, vige ilprincipio di legalità di cui all'art. 1 della L. n. 689/1981, qualeregola generale e non già quello della retroattività della leggepiù favorevole, come in materia penale, ma non ha escluso chequel principio operi allorquando la sanzione presenta, puressendo amministrativa, caratteristiche che le attribuiscononatura penale.4.2. Non è ostativa, ad avviso del Collegio, nemmenol’argomentazione, sviluppata solo in sede di memorie e, quindi,anche tardivamente, relativa alla mancata valutazione dicontrointeressi di rango costituzionale, rappresentati dagli artt.1, 35, 38 Cost. Tale ricostruzione che vedrebbe la prevalenzadei principi ivi sottesi renderebbe, in concreto, inoperante, perle sanzioni amministrative relative al lavoro nero, l’applicazionedei principi della retroattività del regime più favorevole, pur inpresenza di disposizioni dotate di natura afflittiva. Ne consegue,quindi, che il controinteresse, oggetto di bilanciamento efunzionale ai fini della prova di resistenza, non può ravvisarsi inprincipi generalisti che fondano il sistema lavoristico-previdenziale onde non escludere, a monte, la possibilitàdell’estensione delle previsioni più favorevoli.5.Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.6.La regolazione delle spese di giudizio di legittimità segueil criterio della soccombenza, con liquidazione come indispositivo.7.Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processualeper il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13,comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass., S.U. n.4315/2020).Numero registro generale 7470/2025Numero sezionale 2478/2026Numero di raccolta generale 21925/2026 P.Q.MData pubblicazione 26/06/2026La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 2000,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfettario delle spese generali e accessori di legge.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 19 maggio 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21925/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris