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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 1975

Cassazione n. 06457/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/02/1975 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo del delitto di evasione, al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono riproduttivi di identiche censure confutate dalla Corte di appello con corretti argomenti in fatto ed in diritto avendo messo in evidenza sia la mancata allegazione di elementi che deponessero per la solo prospettata sussistente della mancanza dell'elemento soggettivo e della citata esimente, tenuto conto che il ricorrente, detenuto agli arresti domiciliari, era stato visto da un carabiniere presso un supermercato, sia la non scarsa offensività della condotta che, nei termini in cui era stata accertata, denotava una gratuita violazione delle prescrizioni impostegli alla luce del dato che lo vedeva agli arresti domiciliari con l'applicazione del dispositivo elettronico di controllo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/02/1975 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo del delitto di evasione, al mancato riconoscimento della causa di giustificazione dello stato di necessità ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono riproduttivi di identiche censure confutate dalla Corte di appello con corretti argomenti in fatto ed in diritto avendo messo in evidenza sia la mancata allegazione di elementi che deponessero per la solo prospettata sussistente della mancanza dell'elemento soggettivo e della citata esimente, tenuto conto che il ricorrente, detenuto agli arresti domiciliari, era stato visto da un carabiniere presso un supermercato, sia la non scarsa offensività della condotta che, nei termini in cui era stata accertata, denotava una gratuita violazione delle prescrizioni impostegli alla luce del dato che lo vedeva agli arresti domiciliari con l'applicazione del dispositivo elettronico di controllo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 06457/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris