CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 giugno 2026
Cassazione n. 21464/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], difesa nel giudizio di appello dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Pastore con studio in Genova in via [OSCURATO:PERSONA] di Quarto 1/1;– intimata –Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 647/2017, depositata il 20/2/2017;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 22 maggio 2026;Numero registro generale 27893/2017Numero sezionale 4403/2026Numero di raccolta generale 21464/2026Data pubblicazione 24/06/2026In data 7 luglio 2014, l’ufficio controlli della Direzione provinciale 1di Milano dell’Agenzia delle Entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] (d’ora inpoi, la “contribuente”), esercente l’attività di estetista, l’avviso diaccertamento n. T9B01EZ06375/2012 per l’anno d’imposta 2009 conil quale determinò, ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. n. 600/1973, il redditod’impresa da lei percepito in euro 120.373,81.L’ufficio accertò ai fini Irpef e relativa addizionale regionale unreddito imponibile di euro 120.374 per conseguenti maggiori imposte;accertò un maggiore imponibile Irap, iva, oltre interessi e sanzioni emaggiori contributi Inps.In particolare, la contribuente non aveva presentato ladichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2010 e Irap 2010 per l’anno d’imposta2009.In seguito all’accesso presso l’immobile sito in Genova via Rivale2/1, effettuato in data 15 marzo 2012 dalla [OSCURATO:PERSONA], eranoemersi elementi idonei a dimostrare lo svolgimento di una attivitàd’impresa da parte della contribuente (presenza di una collaboratricedella contribuente, camere attrezzate con lettini appositi per massaggi,tariffario dei prezzi delle varie tipologie di massaggio) nonostante cheella risultasse priva di partita iva. Dai dati dell’anagrafe tributaria nonemergeva che la contribuente fosse impiegata in qualità di lavoratricedipendente e non vi era evidenza che disponesse di altra fonte direddito. Con atto del 30 marzo 2006, registrato presso l’ufficio di Milano2, la contribuente aveva ricevuto in locazione a uso ufficio, per cinqueanni, l’immobile di via Rivale presso il quale si era svolto l’accesso. Lacontribuente aveva eseguito versamenti di denaro contante sui conticorrenti a lei intestati, senza provvedere però alla presentazione delledichiarazioni fiscali e al versamento delle imposte dovute.r.g. n. 27893/2017 a.c. 22/5/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 27893/2017Numero sezionale 4403/2026Numero di raccolta generale 21464/2026Data pubblicazione 24/06/2026Tale ultima circostanza emergeva a seguito di indagini finanziarieai sensi degli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n.633/1972, autorizzate dall’Agenzia delle Entrate, in seguito allamancata produzione della documentazione giustificativa da parte dellacontribuente.Nel ricostruire sinteticamente il reddito della contribuente,l’importo dei movimenti in entrata sui conti correnti veniva sommatoai movimenti in uscita.In esito al ricorso presentato dalla contribuente, la C.T.P. di Milanorideterminò il reddito imponibile in euro 45.214,21 per l’anno 2009,previa riqualificazione dell’attività della contribuente come attivitàlibero-professionale, con la conseguente esclusione dell’operativitàdella presunzione di cui all’art. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. n.600/1973.L’appello proposto dall’ufficio, nel contraddittorio con lacontribuente, fu rigettato dalla C.T.R. territoriale.Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle Entrate proponericorso per cassazione, affidato a due motivi.La contribuente è rimasta intimata.Ragioni della decisioneSi deve, innanzitutto, rilevare che la sentenza impugnata è passatain giudicato con riferimento alla esclusione dalla ripresa fiscale dellasomma ereditata da una zia della contribuente deceduta nel 2009 edella metà delle somme giacenti sul conto cointestato con OxiliaPietrina. L’esclusione dalla ripresa fiscale delle dette somme, dispostadalla sentenza d’appello, non è stata fatta oggetto di motivi di censuranell’ambito del ricorso per cassazione.1. Per motivi di ordine logico, conviene esaminare dapprima ilsecondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsa applicazionedell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 n. 4 c.p.c., inr.g. n. 27893/2017 a.c. 22/5/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 27893/2017Numero sezionale 4403/2026Numero di raccolta generale 21464/2026Data pubblicazione 24/06/2026relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, con cui l’Agenzia delleEntrate censura la sentenza impugnata per carenza di motivazione inrelazione alla qualificazione dell’attività lavorativa svolta dallacontribuente.1.1. Il motivo è fondato.La qualificazione dell’attività di estetista svolta dalla contribuente,se di natura libero-professionale o imprenditoriale, è rilevante ai finidell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, come inciso dalla sentenza dellaCorte Costituzionale n. 228 del 2014: se l’attività di estetista, comesvolta e organizzata dalla contribuente, sia qualificabile come libero-professionale, come ritiene il giudice di appello, sono esclusi dallapresunzione di imponibilità i movimenti in uscita dai conti correntiintestati alla [OSCURATO:PERSONA]; se tale attività sia qualificabile comeimprenditoriale, anche i detti movimenti in uscita sono inclusi nellapresunzione di imponibilità.Orbene, nel qualificare come libero-professionale l’attività svoltadalla contribuente, il giudice d’appello ha adottato una motivazioneassertiva, senza confrontarsi con gli elementi di fatto e di diritto addottidall’ufficio nelle difese svolte in primo grado e ribadite in appello: ilfatto che l’attività fosse organizzata con l’ausilio di personale e benistrumentali; il fatto che l’attività fosse svolta in due locali; il fatto chela contribuente non avesse contestato espressamente la qualifica diimprenditrice attribuita dall’Agenzia; il fatto che la contribuente fossetitolare di una impesa individuale denominata “[OSCURATO:PERSONA] di MalzaniDaniela”, avente anche un determinato numero di partita iva, iscrittapresso la sezione dei piccoli imprenditori del registro delle imprese diGenova, avente ad oggetto l’attività di centro massaggi non a scopoterapeutico, fino al 29 marzo 2005; la disciplina normativa dell’attivitàdi estetista prevista dall’art. 1 della legge n. 1 del 1990.r.g. n. 27893/2017 a.c. 22/5/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 27893/2017Numero sezionale 4403/2026Numero di raccolta generale 21464/2026Data pubblicazione 24/06/2026Su questi elementi e sulla loro rilevanza al fine della qualificazionecome piccolo-imprenditoriale dell’attività di estetista svolta dallacontribuente, la C.T.R. a quo non si è affatto pronunciata.2. L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento delprimo motivo.3. Il ricorso è accolto quanto al secondo motivo, la sentenza ècassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata, anche perle spese, alla CGT-2 della Lombardia, in diversa composizione. P.Q.MAccoglie il secondo motivo, assorbito il primo.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione.Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 27893/2017 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]