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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 luglio 2025

Cassazione n. 21514/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14485/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente p.t, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], n. 1723/2022 depositata il 28 dicembre 2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto un ricorso con il quale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi odierno ricorrente) ha chiesto l’ottemperanza F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 14485/2023 Numero sezionale 3512/2025 Numero di raccolta generale 21514/2025 Data pubblicazione 26/07/2025 del giudicato formatosi sulla sentenza (n. 4623/2021), emessa dalla CTR del [OSCURATO:PERSONA], sul capo di condanna relativo al pagamento delle spese legali, nella misura di € 400,00 per il primo grado e di € 400,00 per il secondo grado, a carico della Regione [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi controricorrente) e in favore dello stesso, dichiaratosi antistatario.

L’odierno ricorrente, in qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA], aveva, infatti, proposto un’impugnativa di un ruolo esattoriale e di una cartella di pagamento riguardante crediti di natura tributaria, in ragione dell’intervenuta prescrizione del credito per l'omessa notifica della cartella di pagamento.

A seguito di diffida e messa in mora, l'odierno ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza.

La CTR del [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il ricorso nei seguenti termini: - l’appellante, odierno ricorrente ha dato prova del passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, della messa in mora, con atto del 7/06/2022, nonché del mancato pagamento della somma di € 1.167,29; - la regione [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, ha dimostrato di avere emesso il mandato di pagamento in data 28/10/2022 per l’importo di € 1.075,38 prima dell’udienza camerale, addebitando il ritardo al ricorrente che non avrebbe dato seguito alle richieste, né fornito chiarimento in relazione alle spese sostenute; - deve, dunque, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio, in quanto il ritardo è imputabile allo stesso ricorrente che non ha provveduto a fornire tempestivamente i chiarimenti richiesti.

Il ricorrente propone ricorso fondato su un motivo, la controparte si costituisce proponendo controricorso. 2 F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 14485/2023 Numero sezionale 3512/2025 Numero di raccolta generale 21514/2025 Data pubblicazione 26/07/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15-46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132 c.p.c. con riferimento alla disposta compensazione delle spese di lite.

Con tale motivo, il ricorrente chiarisce di avere proposto il presente giudizio, più che per l’esiguo valore della controversia, per stigmatizzare «la granitica propensione» delle commissioni tributarie capitoline a disporre la compensazione delle spese nei giudizi di ottemperanza nelle ipotesi in cui l'ufficio provveda al pagamento di quanto dovuto successivamente all'introduzione della relativa fase, addossando sulla parte istante gli oneri e gli esborsi dell'attività professionale svolta.

Denuncia in particolare l'assenza delle gravi ed eccezionali ragioni che la normativa presuppone nelle ipotesi in cui venga disposta la compensazione delle spese di lite.

1.1. Il motivo è infondato.

Nel caso di specie, la cessata materia del contendere deriva dal fatto che l’odierna intimata, a seguito del deposito del ricorso per ottemperanza (avvenuto in data 19.7.2022) e prima della data fissata per l’udienza (udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), ha provveduto ad ottemperare, in data 28.10.2022, il capo di sentenza riguardante la condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell’odierno ricorrente.

Occorre premettere, in via generale, che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva, peraltro, la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale, le cui ragioni possono essere esplicitate, in via integrativa, anche in sede di gravame (Cass.3 F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 14485/2023 Numero sezionale 3512/2025 Numero di raccolta generale 21514/2025 Data pubblicazione 26/07/2025 Sez.

L, n. 11494 del 2004, Rv. 573779 - 01; Sez. 6 - L, n. 3148 del 2016, Rv. 638618 - 01).

Nel processo tributario, poi, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., che può essere premiato con la compensazione delle spese (Cass., Sez. 5, n. 8834/2024; Sez. 5, n. 7273/2016; Sez. 5, n. 22231/2011, Rv. 620084 - 01).

Sotto il profilo della disciplina applicabile, nel caso di specie si verte nell’ipotesi, disciplinata dall’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui: «1.

La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.

La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile».

Al secondo comma, il citato articolo impone di motivare espressamente la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni legittimanti ex art. 92, comma 2, c.p.c. la deroga al principio di soccombenza (Cass. Sez.

U, n. 2572/2012, Rv. 621247 – 01, Sez. 6 - 2, n. 2883/2014, Rv. 629612 – 01).

Ora costituisce principio consolidato, da cui il Collegio non intende discostarsi, che il sindacato della Corte Suprema di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il 4 F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 14485/2023 Numero sezionale 3512/2025 Numero di raccolta generale 21514/2025 Data pubblicazione 26/07/2025 principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass., Sez. 5, n. 7572/2024; Sez. 5, n. 35616/2021; Cass., 17 ottobre 2017, n. 24502; Sez. 6-3, n. 8421/2017, Rv. 646335 - 01; Sez. 5, n. 15317/2013, Rv. 627183 – 01).

2. Nel caso di specie la sentenza impugnata, sulla compensazione delle spese, ha così motivato, «non potendosi porre a carico della regione [OSCURATO:PERSONA], come richiesto dal ricorrente, le spese del presente procedimento, avendo motivato l'ente le ragioni del lieve ritardo con le richieste alle quali poteva essere dato un più sollecito riscontro riguardando questioni processuali della parte contribuente nei due giudizi di merito, né potendosi, d'altro canto, disporre le spese del procedimento a carico dello stesso ricorrente, vittorioso nel merito, ed avente, come tale, diritto al pagamento richiesto».

Il ricorrente, pur formalmente censurando la motivazione sotto il profilo della violazione di legge, poi, all’interno del motivo ne denuncia l’apparenza e la contraddittorietà, richiedendo un riesame e una diversa valutazione degli esiti istruttori.

Con esso si pretende di mettere in discussione l’affermazione del giudice del merito secondo cui il ritardo nel pagamento era da considerarsi lieve e, per tale rilievo, esso si deve ritenere inammissibile.

Occorre rilevare, nel solco di una consolidata giurisprudenza, che la decisione sulla compensazione è frutto di una valutazione effettuata all’esito dell’esame degli elementi istruttori che non 5 F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 14485/2023 Numero sezionale 3512/2025 Numero di raccolta generale 21514/2025 Data pubblicazione 26/07/2025 può essere oggetto di delibazione in questa sede, in quanto è da ritenere inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez.

U, n. 34476/2019, Rv. 656492 – 03, Sez. 1, n. 5987/2021, Rv. 660761 - 02).

Il giudice di legittimità è chiamato a stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, c.p.c. siano "non illogiche" o "erronee", e ciò, tra l'altro, pure in conformità con l'avvenuta "riduzione al minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza (cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01).

Nel caso di specie la motivazione non risulta, né erronea, né illogica avendo reputato lieve un ritardo che, a seguito di accertamenti in fatto, ha ritenuto in parte addebitabile anche al ricorrente.

3. Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese secondo il principio della soccombenza che vengono liquidate in dispositivo.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. 6 F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 14485/2023 Numero sezionale 3512/2025 Numero di raccolta generale 21514/2025 Data pubblicazione 26/07/2025 P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 600,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, e accessori di legge se dovuti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14485/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del presidente p.t, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del [OSCURATO:PERSONA], n. 1723/2022 depositata il 28 dicembre 2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 maggio 2025 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto un ricorso con il quale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi odierno ricorrente) ha chiesto l’ottemperanza F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 14485/2023 Numero sezionale 3512/2025 Numero di raccolta generale 21514/2025 Data pubblicazione 26/07/2025 del giudicato formatosi sulla sentenza (n. 4623/2021), emessa dalla CTR del [OSCURATO:PERSONA], sul capo di condanna relativo al pagamento delle spese legali, nella misura di € 400,00 per il primo grado e di € 400,00 per il secondo grado, a carico della Regione [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi controricorrente) e in favore dello stesso, dichiaratosi antistatario. L’odierno ricorrente, in qualità di procuratore di [OSCURATO:PERSONA], aveva, infatti, proposto un’impugnativa di un ruolo esattoriale e di una cartella di pagamento riguardante crediti di natura tributaria, in ragione dell’intervenuta prescrizione del credito per l'omessa notifica della cartella di pagamento. A seguito di diffida e messa in mora, l'odierno ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. La CTR del [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il ricorso nei seguenti termini: - l’appellante, odierno ricorrente ha dato prova del passaggio in giudicato della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, della messa in mora, con atto del 7/06/2022, nonché del mancato pagamento della somma di € 1.167,29; - la regione [OSCURATO:PERSONA], costituendosi, ha dimostrato di avere emesso il mandato di pagamento in data 28/10/2022 per l’importo di € 1.075,38 prima dell’udienza camerale, addebitando il ritardo al ricorrente che non avrebbe dato seguito alle richieste, né fornito chiarimento in relazione alle spese sostenute; - deve, dunque, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio, in quanto il ritardo è imputabile allo stesso ricorrente che non ha provveduto a fornire tempestivamente i chiarimenti richiesti. Il ricorrente propone ricorso fondato su un motivo, la controparte si costituisce proponendo controricorso. 2 F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 14485/2023 Numero sezionale 3512/2025 Numero di raccolta generale 21514/2025 Data pubblicazione 26/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 15-46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132 c.p.c. con riferimento alla disposta compensazione delle spese di lite. Con tale motivo, il ricorrente chiarisce di avere proposto il presente giudizio, più che per l’esiguo valore della controversia, per stigmatizzare «la granitica propensione» delle commissioni tributarie capitoline a disporre la compensazione delle spese nei giudizi di ottemperanza nelle ipotesi in cui l'ufficio provveda al pagamento di quanto dovuto successivamente all'introduzione della relativa fase, addossando sulla parte istante gli oneri e gli esborsi dell'attività professionale svolta. Denuncia in particolare l'assenza delle gravi ed eccezionali ragioni che la normativa presuppone nelle ipotesi in cui venga disposta la compensazione delle spese di lite. 1.1. Il motivo è infondato. Nel caso di specie, la cessata materia del contendere deriva dal fatto che l’odierna intimata, a seguito del deposito del ricorso per ottemperanza (avvenuto in data 19.7.2022) e prima della data fissata per l’udienza (udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), ha provveduto ad ottemperare, in data 28.10.2022, il capo di sentenza riguardante la condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell’odierno ricorrente. Occorre premettere, in via generale, che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva, peraltro, la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale, le cui ragioni possono essere esplicitate, in via integrativa, anche in sede di gravame (Cass.3 F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 14485/2023 Numero sezionale 3512/2025 Numero di raccolta generale 21514/2025 Data pubblicazione 26/07/2025 Sez. L, n. 11494 del 2004, Rv. 573779 - 01; Sez. 6 - L, n. 3148 del 2016, Rv. 638618 - 01). Nel processo tributario, poi, alla cessazione della materia del contendere per annullamento dell'atto in sede di autotutela non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, qualora tale annullamento non consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione, stante, invece, l'obiettiva complessità della materia chiarita da apposita norma interpretativa, costituendo in tal caso detto annullamento un comportamento processuale conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., che può essere premiato con la compensazione delle spese (Cass., Sez. 5, n. 8834/2024; Sez. 5, n. 7273/2016; Sez. 5, n. 22231/2011, Rv. 620084 - 01). Sotto il profilo della disciplina applicabile, nel caso di specie si verte nell’ipotesi, disciplinata dall’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui: «1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile». Al secondo comma, il citato articolo impone di motivare espressamente la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni legittimanti ex art. 92, comma 2, c.p.c. la deroga al principio di soccombenza (Cass. Sez. U, n. 2572/2012, Rv. 621247 – 01, Sez. 6 - 2, n. 2883/2014, Rv. 629612 – 01). Ora costituisce principio consolidato, da cui il Collegio non intende discostarsi, che il sindacato della Corte Suprema di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il 4 F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 14485/2023 Numero sezionale 3512/2025 Numero di raccolta generale 21514/2025 Data pubblicazione 26/07/2025 principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass., Sez. 5, n. 7572/2024; Sez. 5, n. 35616/2021; Cass., 17 ottobre 2017, n. 24502; Sez. 6-3, n. 8421/2017, Rv. 646335 - 01; Sez. 5, n. 15317/2013, Rv. 627183 – 01). 2. Nel caso di specie la sentenza impugnata, sulla compensazione delle spese, ha così motivato, «non potendosi porre a carico della regione [OSCURATO:PERSONA], come richiesto dal ricorrente, le spese del presente procedimento, avendo motivato l'ente le ragioni del lieve ritardo con le richieste alle quali poteva essere dato un più sollecito riscontro riguardando questioni processuali della parte contribuente nei due giudizi di merito, né potendosi, d'altro canto, disporre le spese del procedimento a carico dello stesso ricorrente, vittorioso nel merito, ed avente, come tale, diritto al pagamento richiesto». Il ricorrente, pur formalmente censurando la motivazione sotto il profilo della violazione di legge, poi, all’interno del motivo ne denuncia l’apparenza e la contraddittorietà, richiedendo un riesame e una diversa valutazione degli esiti istruttori. Con esso si pretende di mettere in discussione l’affermazione del giudice del merito secondo cui il ritardo nel pagamento era da considerarsi lieve e, per tale rilievo, esso si deve ritenere inammissibile. Occorre rilevare, nel solco di una consolidata giurisprudenza, che la decisione sulla compensazione è frutto di una valutazione effettuata all’esito dell’esame degli elementi istruttori che non 5 F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 14485/2023 Numero sezionale 3512/2025 Numero di raccolta generale 21514/2025 Data pubblicazione 26/07/2025 può essere oggetto di delibazione in questa sede, in quanto è da ritenere inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, n. 34476/2019, Rv. 656492 – 03, Sez. 1, n. 5987/2021, Rv. 660761 - 02). Il giudice di legittimità è chiamato a stabilire che le ragioni poste a fondamento del provvedimento ex art. 92, comma 2, c.p.c. siano "non illogiche" o "erronee", e ciò, tra l'altro, pure in conformità con l'avvenuta "riduzione al minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla parte motiva della sentenza (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, "ex multis", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01). Nel caso di specie la motivazione non risulta, né erronea, né illogica avendo reputato lieve un ritardo che, a seguito di accertamenti in fatto, ha ritenuto in parte addebitabile anche al ricorrente. 3. Da quanto esposto consegue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese secondo il principio della soccombenza che vengono liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. 6 F i r m a t o D a : L I B E R A T O P A O L I T T O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 e 0 3 c 5 b 1 5 6 4 c 2 c 0 1 Numero registro generale 14485/2023 Numero sezionale 3512/2025 Numero di raccolta generale 21514/2025 Data pubblicazione 26/07/2025 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell'importo di € 600,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, e accessori di legge se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, d
Sentenza Cassazione n. 21514/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris