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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2026

Cassazione n. 21382/2026

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vvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Amario;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] A Supporto della [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.4646/2019 depositata il 26/07/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio rigettaval’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito più brevemente anche solola Società) avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiaratoNumero registro generale 8731/2020Numero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 21382/2026Data pubblicazione 23/06/2026inammissibile il ricorso della contribuente contro l’ingiunzione dipagamento di Euro 322.954,00 relativa alla T.I.A. per le annualità dal2008 al 2012, notificatole da [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione allostabilimento della Società presente nell’ambito territoriale di tale Comune,ritenendo che la pretesa impositiva fosse divenuta definitiva per l’omessaimpugnazione nei termini degli atti presupposti, identificati con l’atto dideterminazione della tariffa da parte di [OSCURATO:PERSONA] (AET),quale concessionario del Comune di Ariccia, notificato il 7/1/2014 e inquello notificato in data 14/3/2014 in sostituzione del primo.2.

Avverso siffatta pronuncia ricorre in cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] che siaffida a due motivi.3. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso.4.

In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità delricorso proposta da [OSCURATO:PERSONA] srl -che la controricorrente fonda sullapretesa carenza di interesse ex art.100 c.p.c. in considerazione dellecensure proposte in sede di legittimità dalla ricorrente che sarebberolimitate ai soli atti pregressi e non all’ingiunzione impugnata- tenuto contoche sin dal primo grado la contribuente ha impugnato l’ingiunzione dipagamento anche per vizi suoi propri (in particolare difetto di motivazione,cfr. ricorso 1° grado, all.4 al ricorso in cassazione) e nell’atto di appello laquestione è stata riproposta (cfr. ricorso 2° grado, all.6 al ricorso incassazione).

Il che giustifica l’interesse ex art.100 c.p.c. della contribuenteall’impugnazione della sentenza di 2° grado anche nei confronti diAssoservizi srl in relazione ai motivi rimasti assorbiti in seguito alladecisione della CTR.2.

Ciò premesso, con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazionedell’art. 111, sesto comma, della Costituzione, degli artt. 36, comma 2, n.Numero registro generale 8731/2020Numero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 21382/2026Data pubblicazione 23/06/20264, e 61 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4,c.p.c.), sostenendo che la sentenza della CTR sia stata resa in violazionedelle disposizioni citate (motivazione nulla o apparente), nei capi ove èstata chiamata a valutare la riconducibilità o meno di due atti (emessi daun Ente gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e tariffazione) nell'elencodegli atti tributari autonomamente impugnabili previsto dall’art. 19 delD.Lgs. n. 546 del 1992 in quanto il giudice di 2° grado si sarebbe limitatoad accertarne l’avvenuta notificazione e la mancata impugnazione neitermini di cui all’art.21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, da ciò facendo derivarela “definitività dell'imposizione” e l'inammissibilità del ricorso in quantotardivo, senza fornire, in modo chiaro, logico e coerente, le ragioni per cui,nella specie, le puntuali eccezioni sollevate dalla parte appellantesarebbero prive di pregio.3.

Con il secondo motivo la contribuente si duole della violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 19 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), assumendo che la CTR abbiaerroneamente ritenuto che gli atti - denominati “Determinazione della TIA”e “Rideterminazione della TIA” - rientrassero nell'elenco degli atti tributariautonomamente impugnabili previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del1992, da ciò facendo derivare la “definitività dell'imposizione” el'inammissibilità del ricorso proposto avverso la successiva ingiunzione dipagamento (perché tardivo) stante l’avvenuta notificazione di tali atti e lamancata impugnazione degli stessi nei termini di cui all’art. 21 del D.Lgs.n. 546 del 1992, abbia violato il disposto dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del1992 in applicazione del quale, la omessa impugnazione di atti non ivielencati, non determina la definitività della pretesa tributaria, né precludela possibilità per il contribuente di contestare la stessa pretesa nel meritoimpugnando il successivo atto tipico.3.1.

Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento delNumero registro generale 8731/2020Numero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 21382/2026Data pubblicazione 23/06/2026secondo.3.2.

E’ orientamento consolidato di questa Corte che «In tema diprocesso tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n.546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza dellacommissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazionedelle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delleconsiderazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che sisia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediantela mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibilel’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamentodella decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazioneimpugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazionedell’infondatezza dei motivi di gravame»; (Cass. 05/10/2018, n. 24452;conf. ex multis 08/07/2021, n. 19417; 11/11/2020, n. 25325;14/02/2020, n. 3819; 25/10/2018, n. 27112; 05/11/2018, n. 28139, laquale ha stabilito che «La sentenza d’appello può essere motivata perrelationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pursinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi diimpugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appellorispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura dellaparte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorsoargomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione concui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primogrado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motividi gravame»).

Tali precedenti sezionali sono conformi all’insegnamentodelle Sezioni unite della Corte, secondo cui la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dalNumero registro generale 8731/2020Numero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 21382/2026Data pubblicazione 23/06/2026giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez.

U. 19/06/2018, n.16159 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez.

U.03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez.

U. nn. 22229, 22230, 22231, del2016.

I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez.

U.24/03/2017, n. 766; Cass. Sez.

U. 09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass.Sez.

U., 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]).3.3.

La sentenza impugnata è viziata da motivazione apparente in quantotrascura gli enunciati princìpi di diritto, considerato che la CTR, pur dandonon è compreso nell’elenco dell’art. 19 del d.Lgs. 546/1992 e che si trattadi mero atto istruttorio, ha omesso di indicare, sia pur sinteticamente, leragioni della conferma della sentenza impugnata in relazione alla ritenutainclusione di siffatta determinazione negli atti impugnabiliautonomamente, limitandosi a condividere la motivazione del primogiudice (sulla asserita natura impositiva dell’atto), senza farsi carico diprendere posizione sul relativo motivo di appello e di spiegare perché loabbia disatteso (v. anche Cass.n.9830/2024, Cass. n. 18876/2022).4.

In definitiva, va accolto il primo motivo, con assorbimento delsecondo e, pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione almotivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di 2°grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sullespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Lazio, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Numero registro generale 8731/2020Numero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 21382/2026Data pubblicazione 23/06/2026Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 16/4/2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'Amario;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] A Supporto della [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.4646/2019 depositata il 26/07/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio rigettaval’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito più brevemente anche solola Società) avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiaratoNumero registro generale 8731/2020Numero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 21382/2026Data pubblicazione 23/06/2026inammissibile il ricorso della contribuente contro l’ingiunzione dipagamento di Euro 322.954,00 relativa alla T.I.A. per le annualità dal2008 al 2012, notificatole da [OSCURATO:SOCIETA]., in relazione allostabilimento della Società presente nell’ambito territoriale di tale Comune,ritenendo che la pretesa impositiva fosse divenuta definitiva per l’omessaimpugnazione nei termini degli atti presupposti, identificati con l’atto dideterminazione della tariffa da parte di [OSCURATO:PERSONA] (AET),quale concessionario del Comune di Ariccia, notificato il 7/1/2014 e inquello notificato in data 14/3/2014 in sostituzione del primo.2. Avverso siffatta pronuncia ricorre in cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] che siaffida a due motivi.3. [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso.4. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità delricorso proposta da [OSCURATO:PERSONA] srl -che la controricorrente fonda sullapretesa carenza di interesse ex art.100 c.p.c. in considerazione dellecensure proposte in sede di legittimità dalla ricorrente che sarebberolimitate ai soli atti pregressi e non all’ingiunzione impugnata- tenuto contoche sin dal primo grado la contribuente ha impugnato l’ingiunzione dipagamento anche per vizi suoi propri (in particolare difetto di motivazione,cfr. ricorso 1° grado, all.4 al ricorso in cassazione) e nell’atto di appello laquestione è stata riproposta (cfr. ricorso 2° grado, all.6 al ricorso incassazione). Il che giustifica l’interesse ex art.100 c.p.c. della contribuenteall’impugnazione della sentenza di 2° grado anche nei confronti diAssoservizi srl in relazione ai motivi rimasti assorbiti in seguito alladecisione della CTR.2. Ciò premesso, con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazionedell’art. 111, sesto comma, della Costituzione, degli artt. 36, comma 2, n.Numero registro generale 8731/2020Numero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 21382/2026Data pubblicazione 23/06/20264, e 61 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 4,c.p.c.), sostenendo che la sentenza della CTR sia stata resa in violazionedelle disposizioni citate (motivazione nulla o apparente), nei capi ove èstata chiamata a valutare la riconducibilità o meno di due atti (emessi daun Ente gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e tariffazione) nell'elencodegli atti tributari autonomamente impugnabili previsto dall’art. 19 delD.Lgs. n. 546 del 1992 in quanto il giudice di 2° grado si sarebbe limitatoad accertarne l’avvenuta notificazione e la mancata impugnazione neitermini di cui all’art.21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, da ciò facendo derivarela “definitività dell'imposizione” e l'inammissibilità del ricorso in quantotardivo, senza fornire, in modo chiaro, logico e coerente, le ragioni per cui,nella specie, le puntuali eccezioni sollevate dalla parte appellantesarebbero prive di pregio.3. Con il secondo motivo la contribuente si duole della violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 19 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), assumendo che la CTR abbiaerroneamente ritenuto che gli atti - denominati “Determinazione della TIA”e “Rideterminazione della TIA” - rientrassero nell'elenco degli atti tributariautonomamente impugnabili previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del1992, da ciò facendo derivare la “definitività dell'imposizione” el'inammissibilità del ricorso proposto avverso la successiva ingiunzione dipagamento (perché tardivo) stante l’avvenuta notificazione di tali atti e lamancata impugnazione degli stessi nei termini di cui all’art. 21 del D.Lgs.n. 546 del 1992, abbia violato il disposto dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del1992 in applicazione del quale, la omessa impugnazione di atti non ivielencati, non determina la definitività della pretesa tributaria, né precludela possibilità per il contribuente di contestare la stessa pretesa nel meritoimpugnando il successivo atto tipico.3.1. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento delNumero registro generale 8731/2020Numero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 21382/2026Data pubblicazione 23/06/2026secondo.3.2. E’ orientamento consolidato di questa Corte che «In tema diprocesso tributario è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del d.lgs. n.546 del 1992, nonché dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza dellacommissione tributaria regionale completamente priva dell’illustrazionedelle censure mosse dall’appellante alla decisione di primo grado e delleconsiderazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che sisia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediantela mera adesione ad essa, poiché, in tal modo, resta impossibilel’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamentodella decisione e non può ritenersi che la condivisione della motivazioneimpugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazionedell’infondatezza dei motivi di gravame»; (Cass. 05/10/2018, n. 24452;conf. ex multis 08/07/2021, n. 19417; 11/11/2020, n. 25325;14/02/2020, n. 3819; 25/10/2018, n. 27112; 05/11/2018, n. 28139, laquale ha stabilito che «La sentenza d’appello può essere motivata perrelationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pursinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi diimpugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appellorispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura dellaparte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorsoargomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione concui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primogrado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motividi gravame»). Tali precedenti sezionali sono conformi all’insegnamentodelle Sezioni unite della Corte, secondo cui la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dalNumero registro generale 8731/2020Numero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 21382/2026Data pubblicazione 23/06/2026giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass. Sez. U. 19/06/2018, n.16159 [p. 7.2.], che menziona Cass. Sez. U.03/11/2016, n. 22232; conf.: Cass. Sez. U. nn. 22229, 22230, 22231, del2016. I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass. Sez. U.24/03/2017, n. 766; Cass. Sez. U. 09/06/2017, n. 14430 [p. 2.4.]; Cass.Sez. U., 18/04/2018, n. 9557 [p. 3.5.]).3.3. La sentenza impugnata è viziata da motivazione apparente in quantotrascura gli enunciati princìpi di diritto, considerato che la CTR, pur dandonon è compreso nell’elenco dell’art. 19 del d.Lgs. 546/1992 e che si trattadi mero atto istruttorio, ha omesso di indicare, sia pur sinteticamente, leragioni della conferma della sentenza impugnata in relazione alla ritenutainclusione di siffatta determinazione negli atti impugnabiliautonomamente, limitandosi a condividere la motivazione del primogiudice (sulla asserita natura impositiva dell’atto), senza farsi carico diprendere posizione sul relativo motivo di appello e di spiegare perché loabbia disatteso (v. anche Cass.n.9830/2024, Cass. n. 18876/2022).4. In definitiva, va accolto il primo motivo, con assorbimento delsecondo e, pertanto, la sentenza impugnata va cassata in relazione almotivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di 2°grado del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sullespese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo,cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia lacausa alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Lazio, in diversacomposizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio dilegittimità.Numero registro generale 8731/2020Numero sezionale 3180/2026Numero di raccolta generale 21382/2026Data pubblicazione 23/06/2026Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria del 16/4/2026.Il PresidenteUgo Candia
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