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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 02344/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BOCZ [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Anco- na che, previo riconoscimento all'imputata delle circostanze attenuanti di cui agli art.62 n.4 e n.6 cod.pen., dichiarate prevalenti sulla circostanza aggravante co- me riqualificata nell'avere agito con destrezza, rideterminava la pena nei con- fronti della prevenuta in mesi sei di reclusione ed euro 100 di multa.

2. Lamenta la ricorrente il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art.61 n.4 cod.pen. non essendovi prova dell'azione rapida e callida della ri- corrente e assume che doveva essere escluso il riferimento alla recidiva, inesi- stente o comunque non contestata, anche sotto il profilo quantitativo atteso che il giudice di primo grado l'aveva considerata anche in motivazione.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato e non scanditi da adeguato confronto.

Quanto alla circostanza aggravante il giudice di appello ha evidenziato, in termi- ni assolutamente coerenti con le emergenze processuali e senza evidenti vizi o contraddizioni, che il portafoglio era stato sfilato dalla giacca del prevenuto men- tre con fatica era uscito dall'autoveicolo.

Quanto alla recidiva, eliminato il refuso in dispositivo, il giudice di appello ha altresì motivato nella sentenza il nuovo calcolo della pena, escludendo qualsiasi rilievo, qualitativo o quantitativo alla re- cidiva ma, al contrario valutando le circostanze attenuanti generiche, riconosciu- te dal giudice di appello con giudizio di prevalenza sulla circostanza aggravante e pertanto escludendo qualsiasi possibile riferimento alla recidiva che, come indi- cato, non era stata contestata. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BOCZ [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Anco- na che, previo riconoscimento all'imputata delle circostanze attenuanti di cui agli art.62 n.4 e n.6 cod.pen., dichiarate prevalenti sulla circostanza aggravante co- me riqualificata nell'avere agito con destrezza, rideterminava la pena nei con- fronti della prevenuta in mesi sei di reclusione ed euro 100 di multa. 2. Lamenta la ricorrente il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art.61 n.4 cod.pen. non essendovi prova dell'azione rapida e callida della ri- corrente e assume che doveva essere escluso il riferimento alla recidiva, inesi- stente o comunque non contestata, anche sotto il profilo quantitativo atteso che il giudice di primo grado l'aveva considerata anche in motivazione. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato e non scanditi da adeguato confronto. Quanto alla circostanza aggravante il giudice di appello ha evidenziato, in termi- ni assolutamente coerenti con le emergenze processuali e senza evidenti vizi o contraddizioni, che il portafoglio era stato sfilato dalla giacca del prevenuto men- tre con fatica era uscito dall'autoveicolo. Quanto alla recidiva, eliminato il refuso in dispositivo, il giudice di appello ha altresì motivato nella sentenza il nuovo calcolo della pena, escludendo qualsiasi rilievo, qualitativo o quantitativo alla re- cidiva ma, al contrario valutando le circostanze attenuanti generiche, riconosciu- te dal giudice di appello con giudizio di prevalenza sulla circostanza aggravante e pertanto escludendo qualsiasi possibile riferimento alla recidiva che, come indi- cato, non era stata contestata. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 02344/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris