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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 aprile 2026

Cassazione n. 12077/2026

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Carolis n.101, è elettivamente domiciliato;-ricorrente –ControMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA], presso l'[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende ex lege;-controricorrente –avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 2/2024depositato il 11/1/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il riconoscimento di indennizzo perequa riparazione ex art. 3 l. n. 89/2001 in relazioneNumero registro generale 14541/2024Numero sezionale 2702/2025Numero di raccolta generale 12077/2026all’irragionevole durata di un procedimento amministrativo; laData pubblicazione 30/04/2026domanda era stata parzialmente accolta dalla Corte d’Appello diPerugia.

Proposto ricorso per cassazione con successo etempestivamente riassunto il giudizio, il decreto pronunciato insede di rinvio dalla Corte d’Appello di Perugia era statonuovamente sottoposto a ricorso per cassazione.

La Corte dilegittimità aveva identificato quale periodo di rilievo per il ristoro exl. n. 89/2001 quello decorrente dalla proposizione del ricorso alTAR, 14.8.1996, fino al 16.9.2010, con aggiunta del periodo dal16.9.2010 al 22.5.2014.

Era seguito un secondo giudizio di rinvio alcui esito la Corte d’Appello di Perugia aveva riconosciuto a favore diAldo Galliani a titolo di indennizzo € 7.375,00, liquidando a favoredello stesso le spese processuali per tutte le fasi di giudizio, dimerito e di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a duemotivi, solo in relazione alla pronuncia relativa alle speseprocessuali.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] si duole dellaviolazione, da parte della Corte di merito, del disposto dell’art. 91c.p.c., dell’art. 2233 c.c., dei DM n. 55/2014, DM n. 37/2018 e DMn. 147/2022, nonché dell’art. 4 punto 5 DM n. 55/2014.La Corte di merito non avrebbe liquidato i compensi per fasi inrelazione ad ogni grado di giudizio, come invece sarebbe statonecessario.Con il secondo motivo di critica il ricorrente lamenta laviolazione del disposto degli artt. 10 e 91 c.p.c., dell’art. 2233 co 2c.c., dei DM n. 55/2014, DM n. 37/2018 e DM n. 147/2022 quantoalla effettuata liquidazione dei compensi.2 di 8Numero registro generale 14541/2024Numero sezionale 2702/2025Numero di raccolta generale 12077/2026La Corte d’Appello di Perugia avrebbe provveduto a liquidare leData pubblicazione 30/04/2026spese per le tre fasi di merito e per le due fasi di legittimità senzarispettare i minimi tariffari, così come stabiliti dalla tabella 12 delDM n.55/2014 e s.m.i.: poiché la liquidazione delle spese per tuttele fasi processuali è intervenuta dopo l’entrata in vigore del DMn.147/2022 si sarebbe dovuto applicare quest’ultimoprovvedimento e si sarebbe dovuto tenere conto dello scaglione diriferimento da € 5.201,00 ad € 26.000,00, essendo statiintegralmente cassati il primo e il secondo decreto pronunciati dallaCorte d’Appello di Perugia.I due motivi di ricorso sono da esaminare congiuntamente,perché connessi, in quanto la fondatezza del secondo, nei limiti aseguire, determina l’assorbimento improprio del primo rendendoneultronea la valutazione.Il primo decreto pronunciato dalla Corte d’Appello di Perugiaaveva riconosciuto a titolo di indennizzo € 4.416,00.

Il ricorso percassazione era stato proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA], che ritenevadovesse essere riconosciuto un più lungo termine di duratairragionevole del processo rispetto a quello considerato dalla Cortedi merito, e non era stato formulato dal Ministero ricorsoincidentale.

La Corte di legittimità aveva quindi cassato ilprovvedimento impugnato nei limiti della censura accolta .

Diconseguenza, l’importo già riconosciuto a titolo di indennizzo perequa riparazione a favore del ricorrente era ormai intangibile e ilgiudizio era proseguito in sede di rinvio, a seguito dell’intervenutacassazione del provvedimento, solo relativamente al maggiorperiodo considerato indennizzabile rispetto a quello di anni otto emesi dieci già riconosciuto, e quindi all’esistenza o meno deipresupposti per il riconoscimento di un importo aggiuntivo a titolodi indennizzo.Il decreto pronunciato dalla Corte d’Appello di Perugia in sededi rinvio aveva riconosciuto un ulteriore periodo indennizzabile,3 di 8Numero registro generale 14541/2024Numero sezionale 2702/2025Numero di raccolta generale 12077/2026Data pubblicazione 30/04/20265.541,66 a titolo di equa riparazione.

Anche questo secondodecreto era stato sottoposto a ricorso per cassazione, senzaproposizione di ricorso incidentale da parte del Ministero, affinchéfosse riconosciuto un maggior periodo di irragionevole durata delprocesso rispetto a quello affermato in sede di merito.

Lacassazione del decreto, con un secondo rinvio alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], non toccava nemmeno in questo caso l’importo giàliquidato a titolo di indennizzo per equa riparazione ma chiedevaalla Corte di merito di includere nel periodo di irragionevole duratadel processo anche il periodo tra la data dell’entrata in vigoredel codice del processo amministrativo e la data del decreto diperenzione , cassando la pronuncia di merito nei limiti dellacensura accolta .All’esito del secondo giudizio di rinvio la Corte d’Appello diPerugia ha pronunciato il decreto oggetto del presente ricorso, cheha riconosciuto l’indennizzo per l’ulteriore periodo indicato sopra,portando il dovuto a carico del Ministero a complessivi € 7.375,00.Al fine di valutare se nella liquidazione delle spese processualiper le diverse fasi in cui si è articolato il giudizio la Corte d’[OSCURATO:PERSONA] abbia rispettato i minimi tariffari, gli scaglioni di valore acui fare riferimento sono pertanto diversi -cfr.

Cass., Sez.

Un., n.19014/2007-: non è in termini il richiamo operato dal ricorrente alprovvedimento di questa Corte n. 12374/2023 perché, a differenzadi quanto accade nel caso di specie, in quel giudizio era indiscussione, in sede di legittimità e poi di rinvio, il diritto delrichiedente all’equa riparazione e l’entità dell’indennizzo -ilprovvedimento impugnato era stato infatti, da quanto risulta dallamotivazione della sentenza richiamata, interamente cassato in sederescindente-.Per la prima fase di merito lo scaglione da prendere ariferimento è quindi, come correttamente indicato dal ricorrente,4 di 8Numero registro generale 14541/2024Numero sezionale 2702/2025Numero di raccolta generale 12077/2026quello da € 5.201,00 ad € 26.000,00 dovendosi considerare subData pubblicazione 30/04/2026iudice l’intera pretesa indennitaria, infine riconosciuta nell’importodi € 7.375,00.Per le fasi successive, sia di legittimità che di merito, loscaglione di riferimento è invece quello da € 1.101,00 ad €5.200,00: la somma controversa era infatti, per il primo giudizio dilegittimità e per il seguente giudizio di rinvio, pari a € 2.959,00(derivante dalla detrazione da € 7.375,00, risultaticomplessivamente dovuti all’esito del giudizio, di € 4.416,00 giàdefinitivamente riconosciuti all’esito del primo giudizio di merito), eper il secondo giudizio di legittimità e il secondo giudizio di rinviopari a € 1.833,00 (derivante dalla detrazione da € 7.375,00,risultati complessivamente dovuti all’esito del giudizio, di €5.541,66 già definitivamente riconosciuti all’esito del primo giudiziodi merito -per € 4.461,00- e del primo giudizio di rinvio -perl’importo ulteriore di € 1.081,00).Essendo la liquidazione delle spese per tutte le fasi processualida effettuare nella vigenza del DM n.147/2022, è ai valori iviindicati che si deve fare riferimento, senza poter scendere al disotto dei minimi di scaglione come quantificabili all’esito delleriduzioni previste dal DM stesso (come da modifica dell’art.4 del DMn.55/2014 apportata dal DM n.37/2018, mantenuta ferma dal DMn.147/2022).Se si applicano i minimi degli scaglioni di valore come sopraindividuati, consegue che le spese processuali avrebbero dovutoessere quantificate:-per il primo grado di merito in € 567,00 per la fase di studio,in € 461,00 per la fase introduttiva, in € 922,00 per la fase ditrattazione istruttoria e in € 956,00 per la fase decisoria, per untotale di € 2.906,00 a fronte di una somma liquidata pari a €1.388,00;5 di 8Numero registro generale 14541/2024Numero sezionale 2702/2025Numero di raccolta generale 12077/2026-per entrambi i giudizi di legittimità in € 355,00 per la fase diData pubblicazione 30/04/2026studio, in € 389,00 per la fase introduttiva e in € 195,00 per la fasedi discussione, per un totale di € 939,00, a fronte di un liquidatopari a € 1.541,00, per ognuna delle fasi di legittimità;-per entrambi i giudizi di rinvio in € 268,00 per la fase distudio, in € 268,00 per la fase introduttiva, in € 496,00 per la fasedi trattazione istruttoria e in € 426,00 per la fase di discussione,per un totale di € 1.458,00, a fronte di un importo liquidato in €1.388,00 per fase.Il ricorrente non ha sottoposto a critica il decreto della Corted’Appello di Perugia in relazione alla scelta di liquidare le speseprocessuali maturate nei diversi gradi di giudizio nei parametriminimi, attesa la semplicità dei procedimenti, […] con riduzione perassenza di questioni in fatto e diritto (così il decreto ricorso, apag.2), ma ha contestato il mancato rispetto dei minimi tariffari.È quindi possibile procedere in questa sede, ex art.384 c.p.c.alla liquidazione delle spese processuali nelle varie fasi processualiprecedenti, non essendo necessario lo svolgimento di ulterioriaccertamenti di merito -si consideri che i parametri minimi discaglione corrispondono a quelli ottenuti decurtando del 50% ivalori medi degli stessi scaglioni, ai sensi della modifica dell’art.4DM n. 55/2014 apportata dal DM n. 137/2018-.

Si evidenzia, inproposito, la carenza di specificità del primo motivo di ricorso,perché la liquidazione complessiva delle spese processuali per ognigrado di giudizio -senza distinguere gli importi per le singole fasidello svolgimento di ogni grado- di per sé non impedisce il controllosulla corretta applicazione delle disposizioni normative diriferimento e, in particolare, del rispetto dei minimi tariffari e, diconseguenza occorrerebbe evidenziare che l’importocomplessivamente liquidato non corrisponde alla somma dei valori-nel caso di specie minimi- per le singole fasi processuali: ma laquestione rimane superata dalla fondatezza del secondo motivo di6 di 8Numero registro generale 14541/2024Numero sezionale 2702/2025Numero di raccolta generale 12077/2026ricorso, che comporta la rideterminazione del dovuto per i diversiData pubblicazione 30/04/2026gradi del processo e per le singole fasi nei valori minimi degliscaglioni di riferimento.In conclusione, deve essere cassato il decreto impugnatolimitatamente alla pronuncia relativa alle spese processuali dellediverse fasi di giudizio svoltesi e, con decisione nel merito exart.384 c.p.c., si procede alla loro liquidazione come segue:-primo grado di merito avanti alla Corte d’Appello di Perugia: €567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, €922,00 per la fase di trattazione istruttoria e € 956,00 per la fasedecisoria, per un totale di € 2.906,00; si riconosce il di più rispettoal liquidato di € 1.388,00 (pari a € 1.518,00).-giudizi di legittimità (entrambi: per quanto si dirà, il fatto chenon sia noto se nel primo giudizio il ricorrente abbia depositato ono anche memoria illustrativa diventa irrilevante): € 355,00 per lafase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva e € 195,00 per lafase di discussione, per un totale € 939,00.

Poiché è stato liquidatoun maggior importo e non vi è ricorso incidentale del Ministerorimane fermo il liquidato di € 1.541,00 per ognuna delle fasi dilegittimità.-giudizi di rinvio: € 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per lafase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione istruttoria e €426,00 per la fase di discussione, per un totale di € 1.458,00; siriconosce il di più rispetto al liquidato di € 1.388,00 (pari a € 70,00per ognuna delle due fasi).In conclusione, il ricorso in esame deve essere accolto concassazione del decreto della Corte d’Appello di Perugia nei limiti dicui sopra e, decidendo nel merito, si debbono rideterminare comesopra le spese processuali del primo giudizio di merito e dei duegiudizi di rinvio, ferma la liquidazione già effettuata delle spese deigiudizi di legittimità.7 di 8Numero registro generale 14541/2024Numero sezionale 2702/2025Numero di raccolta generale 12077/2026Il Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essereData pubblicazione 30/04/2026condannato anche al pagamento delle spese processuali delgiudizio di legittimità.Si dispone la distrazione delle spese processuali come liquidatea favore del procuratore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA]Abbate, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell’art. 93 c.p.c.dichiarando la sussistenza dei presupposti necessari a tal fine.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso nei limiti dicui in motivazione e, decidendo nel merito: liquida le spese delprimo giudizio di merito in complessivi € 2.906,00, oltre rimborsoforfetario al 15%, CPA e IVA e oltre ad esborsi per € 27,00; liquidale spese dei due giudizi di rinvio in complessivi € 1.458,00 perognuno, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA e oltre adesborsi per € 27,00; rimangono ferme le liquidazioni delle speseper i giudizi di legittimità;condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presentegiudizio di legittimità, che liquida in € 939,00 per compensi, oltrerimborso spese forfetarie nella misura del 15%, CPA e IVA e oltread esborsi liquidati in € 200,00.Si dispone la distrazione delle spese processuali come liquidatea favore dell’antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne hafatto richiesta ai sensi dell’art. 93 c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il giorno 11 novembre 2025.Il PresidenteMilena Falaschi8 di 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Carolis n.101, è elettivamente domiciliato;-ricorrente –ControMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliato inROMA [OSCURATO:PERSONA], presso l'[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende ex lege;-controricorrente –avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO di PERUGIA n. 2/2024depositato il 11/1/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del11/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il riconoscimento di indennizzo perequa riparazione ex art. 3 l. n. 89/2001 in relazioneNumero registro generale 14541/2024Numero sezionale 2702/2025Numero di raccolta generale 12077/2026all’irragionevole durata di un procedimento amministrativo; laData pubblicazione 30/04/2026domanda era stata parzialmente accolta dalla Corte d’Appello diPerugia. Proposto ricorso per cassazione con successo etempestivamente riassunto il giudizio, il decreto pronunciato insede di rinvio dalla Corte d’Appello di Perugia era statonuovamente sottoposto a ricorso per cassazione. La Corte dilegittimità aveva identificato quale periodo di rilievo per il ristoro exl. n. 89/2001 quello decorrente dalla proposizione del ricorso alTAR, 14.8.1996, fino al 16.9.2010, con aggiunta del periodo dal16.9.2010 al 22.5.2014. Era seguito un secondo giudizio di rinvio alcui esito la Corte d’Appello di Perugia aveva riconosciuto a favore diAldo Galliani a titolo di indennizzo € 7.375,00, liquidando a favoredello stesso le spese processuali per tutte le fasi di giudizio, dimerito e di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a duemotivi, solo in relazione alla pronuncia relativa alle speseprocessuali.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] si duole dellaviolazione, da parte della Corte di merito, del disposto dell’art. 91c.p.c., dell’art. 2233 c.c., dei DM n. 55/2014, DM n. 37/2018 e DMn. 147/2022, nonché dell’art. 4 punto 5 DM n. 55/2014.La Corte di merito non avrebbe liquidato i compensi per fasi inrelazione ad ogni grado di giudizio, come invece sarebbe statonecessario.Con il secondo motivo di critica il ricorrente lamenta laviolazione del disposto degli artt. 10 e 91 c.p.c., dell’art. 2233 co 2c.c., dei DM n. 55/2014, DM n. 37/2018 e DM n. 147/2022 quantoalla effettuata liquidazione dei compensi.2 di 8Numero registro generale 14541/2024Numero sezionale 2702/2025Numero di raccolta generale 12077/2026La Corte d’Appello di Perugia avrebbe provveduto a liquidare leData pubblicazione 30/04/2026spese per le tre fasi di merito e per le due fasi di legittimità senzarispettare i minimi tariffari, così come stabiliti dalla tabella 12 delDM n.55/2014 e s.m.i.: poiché la liquidazione delle spese per tuttele fasi processuali è intervenuta dopo l’entrata in vigore del DMn.147/2022 si sarebbe dovuto applicare quest’ultimoprovvedimento e si sarebbe dovuto tenere conto dello scaglione diriferimento da € 5.201,00 ad € 26.000,00, essendo statiintegralmente cassati il primo e il secondo decreto pronunciati dallaCorte d’Appello di Perugia.I due motivi di ricorso sono da esaminare congiuntamente,perché connessi, in quanto la fondatezza del secondo, nei limiti aseguire, determina l’assorbimento improprio del primo rendendoneultronea la valutazione.Il primo decreto pronunciato dalla Corte d’Appello di Perugiaaveva riconosciuto a titolo di indennizzo € 4.416,00. Il ricorso percassazione era stato proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA], che ritenevadovesse essere riconosciuto un più lungo termine di duratairragionevole del processo rispetto a quello considerato dalla Cortedi merito, e non era stato formulato dal Ministero ricorsoincidentale. La Corte di legittimità aveva quindi cassato ilprovvedimento impugnato nei limiti della censura accolta . Diconseguenza, l’importo già riconosciuto a titolo di indennizzo perequa riparazione a favore del ricorrente era ormai intangibile e ilgiudizio era proseguito in sede di rinvio, a seguito dell’intervenutacassazione del provvedimento, solo relativamente al maggiorperiodo considerato indennizzabile rispetto a quello di anni otto emesi dieci già riconosciuto, e quindi all’esistenza o meno deipresupposti per il riconoscimento di un importo aggiuntivo a titolodi indennizzo.Il decreto pronunciato dalla Corte d’Appello di Perugia in sededi rinvio aveva riconosciuto un ulteriore periodo indennizzabile,3 di 8Numero registro generale 14541/2024Numero sezionale 2702/2025Numero di raccolta generale 12077/2026Data pubblicazione 30/04/20265.541,66 a titolo di equa riparazione. Anche questo secondodecreto era stato sottoposto a ricorso per cassazione, senzaproposizione di ricorso incidentale da parte del Ministero, affinchéfosse riconosciuto un maggior periodo di irragionevole durata delprocesso rispetto a quello affermato in sede di merito. Lacassazione del decreto, con un secondo rinvio alla Corte d’[OSCURATO:PERSONA], non toccava nemmeno in questo caso l’importo giàliquidato a titolo di indennizzo per equa riparazione ma chiedevaalla Corte di merito di includere nel periodo di irragionevole duratadel processo anche il periodo tra la data dell’entrata in vigoredel codice del processo amministrativo e la data del decreto diperenzione , cassando la pronuncia di merito nei limiti dellacensura accolta .All’esito del secondo giudizio di rinvio la Corte d’Appello diPerugia ha pronunciato il decreto oggetto del presente ricorso, cheha riconosciuto l’indennizzo per l’ulteriore periodo indicato sopra,portando il dovuto a carico del Ministero a complessivi € 7.375,00.Al fine di valutare se nella liquidazione delle spese processualiper le diverse fasi in cui si è articolato il giudizio la Corte d’[OSCURATO:PERSONA] abbia rispettato i minimi tariffari, gli scaglioni di valore acui fare riferimento sono pertanto diversi -cfr. Cass., Sez. Un., n.19014/2007-: non è in termini il richiamo operato dal ricorrente alprovvedimento di questa Corte n. 12374/2023 perché, a differenzadi quanto accade nel caso di specie, in quel giudizio era indiscussione, in sede di legittimità e poi di rinvio, il diritto delrichiedente all’equa riparazione e l’entità dell’indennizzo -ilprovvedimento impugnato era stato infatti, da quanto risulta dallamotivazione della sentenza richiamata, interamente cassato in sederescindente-.Per la prima fase di merito lo scaglione da prendere ariferimento è quindi, come correttamente indicato dal ricorrente,4 di 8Numero registro generale 14541/2024Numero sezionale 2702/2025Numero di raccolta generale 12077/2026quello da € 5.201,00 ad € 26.000,00 dovendosi considerare subData pubblicazione 30/04/2026iudice l’intera pretesa indennitaria, infine riconosciuta nell’importodi € 7.375,00.Per le fasi successive, sia di legittimità che di merito, loscaglione di riferimento è invece quello da € 1.101,00 ad €5.200,00: la somma controversa era infatti, per il primo giudizio dilegittimità e per il seguente giudizio di rinvio, pari a € 2.959,00(derivante dalla detrazione da € 7.375,00, risultaticomplessivamente dovuti all’esito del giudizio, di € 4.416,00 giàdefinitivamente riconosciuti all’esito del primo giudizio di merito), eper il secondo giudizio di legittimità e il secondo giudizio di rinviopari a € 1.833,00 (derivante dalla detrazione da € 7.375,00,risultati complessivamente dovuti all’esito del giudizio, di €5.541,66 già definitivamente riconosciuti all’esito del primo giudiziodi merito -per € 4.461,00- e del primo giudizio di rinvio -perl’importo ulteriore di € 1.081,00).Essendo la liquidazione delle spese per tutte le fasi processualida effettuare nella vigenza del DM n.147/2022, è ai valori iviindicati che si deve fare riferimento, senza poter scendere al disotto dei minimi di scaglione come quantificabili all’esito delleriduzioni previste dal DM stesso (come da modifica dell’art.4 del DMn.55/2014 apportata dal DM n.37/2018, mantenuta ferma dal DMn.147/2022).Se si applicano i minimi degli scaglioni di valore come sopraindividuati, consegue che le spese processuali avrebbero dovutoessere quantificate:-per il primo grado di merito in € 567,00 per la fase di studio,in € 461,00 per la fase introduttiva, in € 922,00 per la fase ditrattazione istruttoria e in € 956,00 per la fase decisoria, per untotale di € 2.906,00 a fronte di una somma liquidata pari a €1.388,00;5 di 8Numero registro generale 14541/2024Numero sezionale 2702/2025Numero di raccolta generale 12077/2026-per entrambi i giudizi di legittimità in € 355,00 per la fase diData pubblicazione 30/04/2026studio, in € 389,00 per la fase introduttiva e in € 195,00 per la fasedi discussione, per un totale di € 939,00, a fronte di un liquidatopari a € 1.541,00, per ognuna delle fasi di legittimità;-per entrambi i giudizi di rinvio in € 268,00 per la fase distudio, in € 268,00 per la fase introduttiva, in € 496,00 per la fasedi trattazione istruttoria e in € 426,00 per la fase di discussione,per un totale di € 1.458,00, a fronte di un importo liquidato in €1.388,00 per fase.Il ricorrente non ha sottoposto a critica il decreto della Corted’Appello di Perugia in relazione alla scelta di liquidare le speseprocessuali maturate nei diversi gradi di giudizio nei parametriminimi, attesa la semplicità dei procedimenti, […] con riduzione perassenza di questioni in fatto e diritto (così il decreto ricorso, apag.2), ma ha contestato il mancato rispetto dei minimi tariffari.È quindi possibile procedere in questa sede, ex art.384 c.p.c.alla liquidazione delle spese processuali nelle varie fasi processualiprecedenti, non essendo necessario lo svolgimento di ulterioriaccertamenti di merito -si consideri che i parametri minimi discaglione corrispondono a quelli ottenuti decurtando del 50% ivalori medi degli stessi scaglioni, ai sensi della modifica dell’art.4DM n. 55/2014 apportata dal DM n. 137/2018-. Si evidenzia, inproposito, la carenza di specificità del primo motivo di ricorso,perché la liquidazione complessiva delle spese processuali per ognigrado di giudizio -senza distinguere gli importi per le singole fasidello svolgimento di ogni grado- di per sé non impedisce il controllosulla corretta applicazione delle disposizioni normative diriferimento e, in particolare, del rispetto dei minimi tariffari e, diconseguenza occorrerebbe evidenziare che l’importocomplessivamente liquidato non corrisponde alla somma dei valori-nel caso di specie minimi- per le singole fasi processuali: ma laquestione rimane superata dalla fondatezza del secondo motivo di6 di 8Numero registro generale 14541/2024Numero sezionale 2702/2025Numero di raccolta generale 12077/2026ricorso, che comporta la rideterminazione del dovuto per i diversiData pubblicazione 30/04/2026gradi del processo e per le singole fasi nei valori minimi degliscaglioni di riferimento.In conclusione, deve essere cassato il decreto impugnatolimitatamente alla pronuncia relativa alle spese processuali dellediverse fasi di giudizio svoltesi e, con decisione nel merito exart.384 c.p.c., si procede alla loro liquidazione come segue:-primo grado di merito avanti alla Corte d’Appello di Perugia: €567,00 per la fase di studio, € 461,00 per la fase introduttiva, €922,00 per la fase di trattazione istruttoria e € 956,00 per la fasedecisoria, per un totale di € 2.906,00; si riconosce il di più rispettoal liquidato di € 1.388,00 (pari a € 1.518,00).-giudizi di legittimità (entrambi: per quanto si dirà, il fatto chenon sia noto se nel primo giudizio il ricorrente abbia depositato ono anche memoria illustrativa diventa irrilevante): € 355,00 per lafase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva e € 195,00 per lafase di discussione, per un totale € 939,00. Poiché è stato liquidatoun maggior importo e non vi è ricorso incidentale del Ministerorimane fermo il liquidato di € 1.541,00 per ognuna delle fasi dilegittimità.-giudizi di rinvio: € 268,00 per la fase di studio, € 268,00 per lafase introduttiva, € 496,00 per la fase di trattazione istruttoria e €426,00 per la fase di discussione, per un totale di € 1.458,00; siriconosce il di più rispetto al liquidato di € 1.388,00 (pari a € 70,00per ognuna delle due fasi).In conclusione, il ricorso in esame deve essere accolto concassazione del decreto della Corte d’Appello di Perugia nei limiti dicui sopra e, decidendo nel merito, si debbono rideterminare comesopra le spese processuali del primo giudizio di merito e dei duegiudizi di rinvio, ferma la liquidazione già effettuata delle spese deigiudizi di legittimità.7 di 8Numero registro generale 14541/2024Numero sezionale 2702/2025Numero di raccolta generale 12077/2026Il Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essereData pubblicazione 30/04/2026condannato anche al pagamento delle spese processuali delgiudizio di legittimità.Si dispone la distrazione delle spese processuali come liquidatea favore del procuratore antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA]Abbate, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell’art. 93 c.p.c.dichiarando la sussistenza dei presupposti necessari a tal fine. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso nei limiti dicui in motivazione e, decidendo nel merito: liquida le spese delprimo giudizio di merito in complessivi € 2.906,00, oltre rimborsoforfetario al 15%, CPA e IVA e oltre ad esborsi per € 27,00; liquidale spese dei due giudizi di rinvio in complessivi € 1.458,00 perognuno, oltre rimborso forfetario al 15%, CPA e IVA e oltre adesborsi per € 27,00; rimangono ferme le liquidazioni delle speseper i giudizi di legittimità;condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze alpagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presentegiudizio di legittimità, che liquida in € 939,00 per compensi, oltrerimborso spese forfetarie nella misura del 15%, CPA e IVA e oltread esborsi liquidati in € 200,00.Si dispone la distrazione delle spese processuali come liquidatea favore dell’antistatario avv. [OSCURATO:PERSONA], che ne hafatto richiesta ai sensi dell’art. 93 c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il giorno 11 novembre 2025.Il PresidenteMilena Falaschi8 di 8
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