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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 40267/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 157-18988/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 3 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza del GUP del tribunale di Pavia resa in data 20 luglio 2021, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina pluriaggravata, di cui agli artt. 110, 628 comma secondo n. 1) e n. 3) quater cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione; di cui agli artt. 61 n. 2 cod. pen., art. 4 L. n. 110/1975 quanto al capo C) dell'imputazione; ha invece ritenuto assorbita da condotta di sequestro di persona di cui al capo B in quella di rapina contestata al capo A. La Corte ha quindi rimodulato la sanzione, partendo dalla medesima pena base (anni 9 di reclusione), ma riconoscendo effetto diminuente sia alle circostanze attenuanti generiche che a quella dell'avvenuto risarcimento del danno (sia pur in maniera inferiore al terzo), sulla pena aumentata per la continuazione con la contravvenzione sub C ha poi operato la riduzione per il rito.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in ordine al riconoscimento delle circ:ostanze attenutati generiche da considerarsi prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 628 comma terzo e 3) quater cod. pen., è manifestamente infondato poiché non si confronta con le corrette argomentazioni del giudice d'appello [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, nonché una diminuzione della pena base per l'avvenuto risarcimento del danno (sia pure in misura inferiore al massimo consentito, tenendo conto della gravità delle condotte assunte e all'intensità del dolo)]; ritenuto inoltre che i motivi (replicati con la memoria più recentemente trasmessa a mezzo pec) spesi in ordine alla dosimetria della sanzione sono del tutto generici, avendo la Corte argomentato sul punto valorizzando la gravità del fatto e che comunque la sanzione posta a base della piramide sanzionatoria si colloca al di sotto della media edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 157-18988/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 3 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza del GUP del tribunale di Pavia resa in data 20 luglio 2021, ha confermato il giudizio di responsabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina pluriaggravata, di cui agli artt. 110, 628 comma secondo n. 1) e n. 3) quater cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione; di cui agli artt. 61 n. 2 cod. pen., art. 4 L. n. 110/1975 quanto al capo C) dell'imputazione; ha invece ritenuto assorbita da condotta di sequestro di persona di cui al capo B in quella di rapina contestata al capo A. La Corte ha quindi rimodulato la sanzione, partendo dalla medesima pena base (anni 9 di reclusione), ma riconoscendo effetto diminuente sia alle circostanze attenuanti generiche che a quella dell'avvenuto risarcimento del danno (sia pur in maniera inferiore al terzo), sulla pena aumentata per la continuazione con la contravvenzione sub C ha poi operato la riduzione per il rito. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in ordine al riconoscimento delle circ:ostanze attenutati generiche da considerarsi prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 628 comma terzo e 3) quater cod. pen., è manifestamente infondato poiché non si confronta con le corrette argomentazioni del giudice d'appello [si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale - con motivazione che si salda ed integra a quella del primo giudice - ha già riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti, nonché una diminuzione della pena base per l'avvenuto risarcimento del danno (sia pure in misura inferiore al massimo consentito, tenendo conto della gravità delle condotte assunte e all'intensità del dolo)]; ritenuto inoltre che i motivi (replicati con la memoria più recentemente trasmessa a mezzo pec) spesi in ordine alla dosimetria della sanzione sono del tutto generici, avendo la Corte argomentato sul punto valorizzando la gravità del fatto e che comunque la sanzione posta a base della piramide sanzionatoria si colloca al di sotto della media edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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