CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 ottobre 2022
Cassazione n. 38105/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 9509/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] ; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difes o giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Finocchiaro con domicilio eletto in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Raddusa, in via della Giuliana n. 6 ; - controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Sicilia, sez.staccata di Messina n. 4963 / 10 /1 9 depositata in data 05 /0 8 /201 9 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] ; Oggetto: sospensione exL. n. 130/2022 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Rilevatoche: - il contribuente ricorr eva avvero l’avviso di accertamento notificatogliper IRPEF e addizionali 2007; - con tale atto l’[OSCURATO:PERSONA] rideterminava il reddito del contribuente sulla base delle spese da questi sostenute nel periodo 2004 - 2008 valorizzando l’acquisto d i un fabbricato (per euro345.000,00) e la sottoscrizione dell’aumento di capitale della società [OSCURATO:SOCIETA]. in ragione di una quota del 25% (per euro 118.250,00) che non risultavano compatibili con il reddito dichiaratopari a euro 44.66,00, con accertamen to sintetico ex art. 38del d.P.R. n. 600 del 1973 in applicazione delle indicazioni del d.M. 10 settembre 1992; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a duemotivi; resiste con controricorso il contribuente; - all’adunanza dell’ 8 febbraio 2022 il Collegio, rilevata la mancata comunicazionedell’avviso di fissazione dell’adunanza camerale in oggettoal difensore del contribuente, rinviava a nuovo ruolo onde consentireil perfezionamento della comunicazione prescritta; Consideratoche: - è in atti, depositata il 17 ottobre 2022, memoria con istanza di sospensioneex art. 5 della legge n. 130 de l 2022; -sussistono i requisiti per l’invocata sospensione in forza dell’art. 5 della ridettalegge; p.q.m. dichiarasospeso il processo sino al 16 gennaio 2023. Rinvia a nuovo ruolo e dispone t