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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12988/2026

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gliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che con tutti i cinque motivi di ricorso il ricorrente insta - peraltro con argomenti aspecifici per la integrale rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove sostenendo una ricostruzione delle condotte in giudizio alternativa rispetto a quella prescelta dai Giudici di entrambi i gradi di merito; che tali doglianze sono inammissibili in quanto l'attività richiesta è esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità; che la sentenza impugnata ha persuasivamente dimostrato la colpevolezza del ricorrente rilevando come le prove raccolte indicassero in modo univoco che la ricorrente non aveva alcuna solidarietà umana con gli estorti e che aveva agito nei confronti degli stessi pressioni e minacce; doveva dunque ritenersi provata la coscienza e volontà di contribuire con il proprio comportamento al raggiungimento dello scopo estorsivo (pag. 6 della sentenza impugnata); si rileva da ultimo che la scriminante prevista dall'art. 384 cod. pen. non si applica all'estorsione; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], rilevato che con tutti i cinque motivi di ricorso il ricorrente insta - peraltro con argomenti aspecifici per la integrale rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove sostenendo una ricostruzione delle condotte in giudizio alternativa rispetto a quella prescelta dai Giudici di entrambi i gradi di merito; che tali doglianze sono inammissibili in quanto l'attività richiesta è esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità; che la sentenza impugnata ha persuasivamente dimostrato la colpevolezza del ricorrente rilevando come le prove raccolte indicassero in modo univoco che la ricorrente non aveva alcuna solidarietà umana con gli estorti e che aveva agito nei confronti degli stessi pressioni e minacce; doveva dunque ritenersi provata la coscienza e volontà di contribuire con il proprio comportamento al raggiungimento dello scopo estorsivo (pag. 6 della sentenza impugnata); si rileva da ultimo che la scriminante prevista dall'art. 384 cod. pen. non si applica all'estorsione; ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 12988/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris