CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25394/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23679-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], FRANCO B01 1E0N, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 167, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrícoirente - avverso la sentenza n. 1295/4/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 10/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 23679 sez. MT - ud. 07-06-2022 -2- Rg 23679/2020 [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente pro tempore della giunta regionale, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto, indicata in epigrafe, che su impugnazione da parte di contro [OSCURATO:PERSONA] di cartella di pagamento per tassa automobilistica per l'anno 2011, notificata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ancorchè ricevuta dalla contribuente in data 8 gennaio 2015, ha respinto l'appello della Regione, confermando la decisione della CTP di Venezia, che aveva ritenuto inapplicabile il principio della scissione dei momenti di perfezionamento della notifica nei confronti del notificante e del A+ -t confermato la decisione di prime cure, ritenendo "l'interpretazione secondo la quale non si ritiene applicabile nella fattispecie il cd principio di postalizzazione trattandosi di atto interruttivo di un termine prescrizionale del credito tributario destinatario" La contribuente si costituisce con controricorso. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 5 dl. 953/1982; degli art. 3 e 4 cost. e del principio generale in tema di perfezionamento della notifica a mezzo del servizio postale, ex ,Ext. 360 n. 3 c.p.c.; 2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3, 8 e 14 della I. 890/1982; dell'art. 149 comma 3 c.p.c.; dell'art. 60 DPR 600/1973; ex art. 360 n. 3 c.p.c.. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] reputa che la mancanza di specifici precedenti della Corte che abbiano affrontato la questione di diritto di cui al presente ricorso escluda la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 375 c.p.c. (cfr. Sez. un N 14417/2018) e renda opportuna la rimessione della causa alla sezione semplice, ai sensi dell'art. 380 bis comma 3 c.p.c.. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo alla quinta sezione, dando mandato alla cancelleria per i re